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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1298/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 giugno 2025 da parte di:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]H, c.f. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
384, c.f. C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti, giusta mandato rilasciato su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta contenente il ricorso, dall'Avv. Manuela Fiammanti,
c.f. , indirizzo pec , presso il C.F._3 Email_1 cui Studio in Ferrara, via Contrari n. 5 hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 6 giugno 2025 gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto lo scioglimento del matrimonio in forza della sentenza n. 133/2022 emessa da questo
Tribunale in data 22 febbraio 2022, pubblicata il 24/02/2022 (RG n. 2957/2021), dato atto di
1 sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 133/2022 emessa da questo Tribunale in data 22 febbraio 2022, pubblicata il 24/02/2022 (RG n. 2957/2021), nei seguenti termini:
1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Ferrara, fraz. Corlo, via Copparo n. 384.
2) Il figlio trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana anche con un pernottamento, Per_1 giorni che saranno fissati di settimana in settimana a seconda dei turni lavorativi di entrambi i genitori e della volontà del minore;
a week end alterni, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina accompagnandolo direttamente a scuola;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie
(comprensivi ad anni alterni di Natale o Capodanno) e 3 giorni durante le festività pasquali
(comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo). Il tutto compatibilmente con gli impegni e i desideri del minore e con i rispettivi e motivati impegni di lavoro dei genitori.
3) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , corrisponderà Parte_1 Per_1 alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Parte_2 di € 130,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT nonché il 50% dell'assegno unico.
4) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal
SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: − spese scolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
− spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
− spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza,
2 in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
− spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
− spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici.
5) Le parti provvederanno entro il giorno 10 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco.
6) Sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto del figlio ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità.
Spese del presente giudizio interamente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1298/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 giugno 2025 da parte di:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]H, c.f. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
384, c.f. C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti, giusta mandato rilasciato su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta contenente il ricorso, dall'Avv. Manuela Fiammanti,
c.f. , indirizzo pec , presso il C.F._3 Email_1 cui Studio in Ferrara, via Contrari n. 5 hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 6 giugno 2025 gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto lo scioglimento del matrimonio in forza della sentenza n. 133/2022 emessa da questo
Tribunale in data 22 febbraio 2022, pubblicata il 24/02/2022 (RG n. 2957/2021), dato atto di
1 sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 133/2022 emessa da questo Tribunale in data 22 febbraio 2022, pubblicata il 24/02/2022 (RG n. 2957/2021), nei seguenti termini:
1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Ferrara, fraz. Corlo, via Copparo n. 384.
2) Il figlio trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana anche con un pernottamento, Per_1 giorni che saranno fissati di settimana in settimana a seconda dei turni lavorativi di entrambi i genitori e della volontà del minore;
a week end alterni, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina accompagnandolo direttamente a scuola;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie
(comprensivi ad anni alterni di Natale o Capodanno) e 3 giorni durante le festività pasquali
(comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo). Il tutto compatibilmente con gli impegni e i desideri del minore e con i rispettivi e motivati impegni di lavoro dei genitori.
3) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , corrisponderà Parte_1 Per_1 alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile Parte_2 di € 130,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT nonché il 50% dell'assegno unico.
4) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal
SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: − spese scolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
− spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
− spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza,
2 in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
− spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
− spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici.
5) Le parti provvederanno entro il giorno 10 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco.
6) Sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto del figlio ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità.
Spese del presente giudizio interamente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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