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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo La Barbera per procura Parte_1 in atti, elettivamente dom.to in Roma, Viale Aventino 98
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, per procura in atti
E
Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Roma n. 6413/2021 pubblicata il 1.7.2021.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro le società Controparte_2 entrambe operanti nel settore Turismo, nello specifico viaggi e vacanze per single e marketing, deducendo di aver lavorato dal 1 settembre 2005 per oltre 15 anni alle dipendenze delle società convenute (oggi appellate) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di impiegato con molteplici mansioni verticistiche, via via accresciute nel tempo e caratterizzate da notevole responsabilità, competenza, specializzazione ed autonomia decisionale settoriale;
di aver ricoperto un ruolo apicale nell'ambito della Azienda principale e capogruppo (la , della quale fu fondatore ed è tuttora Controparte_2 socio) per moltissimi anni, senza tuttavia aver mai visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro;
rapporto che – dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento – era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato;
di essere stato posto in casa integrazione (FIS) nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio.
Ciò fino al licenziamento disciplinare – sopravvenuto al ricorso - irrogato il
3.7.2021.
Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge;
di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato.
Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva < un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e la dal giorno 1 settembre 2005 e Parte_1 Controparte_2 fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso;
b) Subordinatamente accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e – prima- la Parte_1 [...] dal 1.9.2005 e fino al 31.12.2007 e di seguito con la CP_1 [...] dal giorno 1 gennaio 2008 e fino ad oggi sussistente fino al deposito CP_2 del presente ricorso;
c) Accertare e dichiarare illegittima l'omissione di qualsiasi inquadramento professionale del ricorrente dal 2005/2006, regolarizzazione che la parte datoriale avrebbe dovuto eseguire in conformità alle norme di legge ed ai
CCNL applicabili nel caso di specie, ovvero quello del Settore Turismo;
d)
Accertare la natura simulata e la illegittimità dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente in qualità di collaboratore autonomo Co.co.co. e/o Co.co.pro. dal
1.9.2005 al 31.12.2007, in assenza di qualunque requisito di legge per l'applicazione di tale inquadramento professionale. In particolare, per l'assenza di qualsivoglia progetto di formazione e di qualunque attività formativa offerta o svolta in favore del ricorrente. e) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi annullato il rapporto di collaborazione autonoma simulato e vedersi, invece, convertito il medesimo rapporto di lavoro in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutto il periodo intercorso dal 1.1.2007 al
31.12.2016; f)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale stabilito dai CCNL del Turismo applicabili al caso in esame e, per l'effetto, stabilire il diritto della sig. NA all'inquadramento professionale indicato come segue: I° periodo: dal luglio 2005 al 14.5.2007: impiegato di secondo livello;
II° periodo: dal 15.5.2007 al 21.12.2007: impiegato di primo livello;
III° periodo dal 1.1.2008 e fino ai giorni d'oggi: QUADRO A;
g) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione insufficiente, illegittima ed inferiore a quanto stabilito dalla Legge e dai CCNL e per l'effetto accertare il diritto del medesimo alla giusta retribuzione in conformità alla Legge ed al conteggio delle
Competenze del sig. redatto dal Dr ed integrante il presente Pt_1 Persona_1 atto e così in particolare accertare come dovute al ricorrente le seguenti somme: …
TOTALE DIFFERENZA RICALCOLATA 170.512,29 h) Accertare e dichiarare la responsabilità della per l'omesso pagamento delle Controparte_2 somme dovute alla ricorrente e come indicate e, pertanto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 170.512,29, ovvero Controparte_2 la somma minore o parziale che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, in favore del ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. i)Accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale della nei confronti del ricorrente, per Controparte_1 tutte le causali sopra indicate, sia nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia nel pagamento della corretta retribuzione dovuta e, per l'effetto, condannare in tutto o in parte anche la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
j)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale e – se ritenuto opportuno – trasmettere gli atti del presente procedimento agli Uffici competenti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
Si costituivano la e ontestando le Controparte_2 Controparte_1 pretese avversarie, sostenendo, in sintesi, la genuinità ed effettività del rapporto di lavoro autonomo intercorso dal 2005 al 2016; la natura meramente accessoria e complementare delle mansioni svolte dal ricorrente per la P&R, spettando le responsabilità operative, decisionali ed amministrative all'amministratore l'assenza in capo al ricorrente di ogni autonomia, di ogni Parte_2 responsabilità di qualunque tipo;
l'assenza di vincolo di subordinazione del ricorrente dal 2005 al 2016 nei confronti delle società convenute, ribadendo la natura di collaborazione autonoma del lavoro svolto;
che solo dal 31.12.2016 era sorto un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al I° livello del CCNL del Turismo.
Concludevano per la declaratoria di nullità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica del conteggio delle competenze richieste (seppure ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente); per il difetto di legittimazione passiva delle convenute per i rispettivi periodi in cui il ricorrente aveva lavorato per l'altra compagine societaria;
eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale dei diritti del lavoratore, rispettivamente per le rivendicazioni azionate dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e per i crediti maturati nel corso degli anni durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Sostenevano la correttezza dell'inquadramento professionale attribuito.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha respinto il ricorso così ritenendo: <<…Le osservazioni ai conteggi effettuate dalle società resistenti dimostrano che, anche a voler riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per l'intero periodo e con l'inquadramento dedotti in ricorso, le somme percepite dal ricorrente superano l'importo che avrebbe percepito come lavoratore subordinato, compreso il danno contributivo. Invero, per quanto attiene alla il Controparte_1 ricorrente avrebbe maturato, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, euro 4.219,54 per il 2005, euro 1.288,13 per il 2006 ed euro 10.777,54 per il 2007
(in totale, euro 5.269,87 a credito per la società), nonché, a titolo di TFR euro
2.342,62, a titolo di permessi euro 1.902,49, a titolo di ferie euro 3.146,44, a titolo di 13ma mensilità euro 3.146,44, a titolo di 14ma mensilità euro 2.638,86, per un totale di euro 7.906,98. Per quanto attiene alla va Parte_3 evidenziato come il consulente del lavoro che ha redatto il conteggio del ricorrente, anziché prendere il tabellare del livello rivendicato, riassorbire la differenza tra il livello rivendicato e quello attribuito (sino alla concorrenza dell'intero superminimo), ha preso il tabellare del livello rivendicato sommandoci il superminimo già corrisposto, così realizzando un'operazione contabile non condivisibile in quanto il superminimo, ovvero il compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, si ritiene generalmente assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, vigendo nel nostro ordinamento il principio della assorbibilità del superminimo…Dal conteggio prodotto dal ricorrente, in relazione all'avere, va quindi tolto l'importo assertivamente dovuto a titolo di superminimo e quindi €
1.488,03 dal dicembre 2016 al febbraio 2020, data in cui si esaurisce il conteggio prodotto, per complessivi 39 mesi e quindi per complessivi euro 58.033,17 che vanno certamente defalcati dal conteggio prodotto. Con riferimento alle altre voci delle richieste economiche contenute nel conteggio prodotto dal ricorrente, va evidenziato come, per quanto attiene al TRF, essendo il ricorrente ancora in servizio, quantomeno sino al termine del rapporto, questo non è esigibile;
per quanto attiene alle eventuali differenze sulla 13ma e sulla 14ma mensilità, vale lo stesso identico ragionamento di “riassorbibilità” delle eventuali differenze maturate rispetto al superminimo già corrisposto anche in occasione dei pagamenti già fatti per la 13ma e per la 14ma in costanza di rapporto e comunque tenendo conto della retribuzione “globale” effettivamente percepita;
per quanto attiene alle Ferie ed ai
Permessi (ROL), il ricorrente, anche laddove fosse riconosciuto il vincolo di subordinazione per il periodo antecedente al 31.12.2016, ne ha comunque usufruito, come risulta dalle email prodotte da parte resistente (all. 13), così come ne ha usufruito dopo l'assunzione a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga e, ad oggi, dalla busta paga di febbraio 2020 (all. 23). Ne discende che nulla sia dovuto al ricorrente, che anzi ha percepito circa euro 30.000 in più rispetto all'inquadramento da lui rivendicato come lavoratore subordinato nell'intero periodo lavorativo dedotto per entrambe le società, il che copre ampiamente anche qualunque danno contributivo dedotto e deducibile. Tali le ragioni del rigetto del ricorso>>.
Con il gravame lo ha censurato diffusamente la decisione chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, insistendo per l'istruttoria, ed in ultima analisi per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Si costituiva la . Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La difesa della ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 435 c.p.c.
Allegava che il gravame avverso la sentenza n. 6413/2021 pubblicata il 01.07.21 era stato depositato in data 06.09.21; il 09.09.21, la Corte di Appello emanava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, depositato in cancelleria in data
10.09.21, fissando l'udienza per il 09.02.23. Decreto mai notificato alle parti convenute.
Il decreto doveva essere notificato entro e non oltre il 13.01.23.
Tuttavia la notifica non era mai intervenuta. Solo dopo che l'appellante < decaduto, con decreto emesso in data 6.02.23, la Corte d'Appello rinviava d'ufficio l'udienza di discussione dal 9.02.23 al 22.02.24 per gli stessi incombenti… Solo in data 08.01.24 la parte appellante depositava, richiesta di interruzione del processo per intervenuta messa in liquidazione della . Controparte_2
Tale richiesta come la disposta interruzione del giudizio e la concessione di termine per la notifica della riassunzione, secondo la parte appellata, non avrebbero sanato
<i>Parte_1 in atti, elettivamente dom.to in Roma, Viale Aventino 98
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, per procura in atti
E
Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Roma n. 6413/2021 pubblicata il 1.7.2021.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro le società Controparte_2 entrambe operanti nel settore Turismo, nello specifico viaggi e vacanze per single e marketing, deducendo di aver lavorato dal 1 settembre 2005 per oltre 15 anni alle dipendenze delle società convenute (oggi appellate) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di impiegato con molteplici mansioni verticistiche, via via accresciute nel tempo e caratterizzate da notevole responsabilità, competenza, specializzazione ed autonomia decisionale settoriale;
di aver ricoperto un ruolo apicale nell'ambito della Azienda principale e capogruppo (la , della quale fu fondatore ed è tuttora Controparte_2 socio) per moltissimi anni, senza tuttavia aver mai visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro;
rapporto che – dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento – era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato;
di essere stato posto in casa integrazione (FIS) nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio.
Ciò fino al licenziamento disciplinare – sopravvenuto al ricorso - irrogato il
3.7.2021.
Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge;
di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato.
Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva < un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e la dal giorno 1 settembre 2005 e Parte_1 Controparte_2 fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso;
b) Subordinatamente accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e – prima- la Parte_1 [...] dal 1.9.2005 e fino al 31.12.2007 e di seguito con la CP_1 [...] dal giorno 1 gennaio 2008 e fino ad oggi sussistente fino al deposito CP_2 del presente ricorso;
c) Accertare e dichiarare illegittima l'omissione di qualsiasi inquadramento professionale del ricorrente dal 2005/2006, regolarizzazione che la parte datoriale avrebbe dovuto eseguire in conformità alle norme di legge ed ai
CCNL applicabili nel caso di specie, ovvero quello del Settore Turismo;
d)
Accertare la natura simulata e la illegittimità dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente in qualità di collaboratore autonomo Co.co.co. e/o Co.co.pro. dal
1.9.2005 al 31.12.2007, in assenza di qualunque requisito di legge per l'applicazione di tale inquadramento professionale. In particolare, per l'assenza di qualsivoglia progetto di formazione e di qualunque attività formativa offerta o svolta in favore del ricorrente. e) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi annullato il rapporto di collaborazione autonoma simulato e vedersi, invece, convertito il medesimo rapporto di lavoro in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutto il periodo intercorso dal 1.1.2007 al
31.12.2016; f)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale stabilito dai CCNL del Turismo applicabili al caso in esame e, per l'effetto, stabilire il diritto della sig. NA all'inquadramento professionale indicato come segue: I° periodo: dal luglio 2005 al 14.5.2007: impiegato di secondo livello;
II° periodo: dal 15.5.2007 al 21.12.2007: impiegato di primo livello;
III° periodo dal 1.1.2008 e fino ai giorni d'oggi: QUADRO A;
g) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione insufficiente, illegittima ed inferiore a quanto stabilito dalla Legge e dai CCNL e per l'effetto accertare il diritto del medesimo alla giusta retribuzione in conformità alla Legge ed al conteggio delle
Competenze del sig. redatto dal Dr ed integrante il presente Pt_1 Persona_1 atto e così in particolare accertare come dovute al ricorrente le seguenti somme: …
TOTALE DIFFERENZA RICALCOLATA 170.512,29 h) Accertare e dichiarare la responsabilità della per l'omesso pagamento delle Controparte_2 somme dovute alla ricorrente e come indicate e, pertanto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 170.512,29, ovvero Controparte_2 la somma minore o parziale che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, in favore del ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. i)Accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale della nei confronti del ricorrente, per Controparte_1 tutte le causali sopra indicate, sia nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia nel pagamento della corretta retribuzione dovuta e, per l'effetto, condannare in tutto o in parte anche la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
j)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale e – se ritenuto opportuno – trasmettere gli atti del presente procedimento agli Uffici competenti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
Si costituivano la e ontestando le Controparte_2 Controparte_1 pretese avversarie, sostenendo, in sintesi, la genuinità ed effettività del rapporto di lavoro autonomo intercorso dal 2005 al 2016; la natura meramente accessoria e complementare delle mansioni svolte dal ricorrente per la P&R, spettando le responsabilità operative, decisionali ed amministrative all'amministratore l'assenza in capo al ricorrente di ogni autonomia, di ogni Parte_2 responsabilità di qualunque tipo;
l'assenza di vincolo di subordinazione del ricorrente dal 2005 al 2016 nei confronti delle società convenute, ribadendo la natura di collaborazione autonoma del lavoro svolto;
che solo dal 31.12.2016 era sorto un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al I° livello del CCNL del Turismo.
Concludevano per la declaratoria di nullità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica del conteggio delle competenze richieste (seppure ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente); per il difetto di legittimazione passiva delle convenute per i rispettivi periodi in cui il ricorrente aveva lavorato per l'altra compagine societaria;
eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale dei diritti del lavoratore, rispettivamente per le rivendicazioni azionate dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e per i crediti maturati nel corso degli anni durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Sostenevano la correttezza dell'inquadramento professionale attribuito.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha respinto il ricorso così ritenendo: <<…Le osservazioni ai conteggi effettuate dalle società resistenti dimostrano che, anche a voler riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per l'intero periodo e con l'inquadramento dedotti in ricorso, le somme percepite dal ricorrente superano l'importo che avrebbe percepito come lavoratore subordinato, compreso il danno contributivo. Invero, per quanto attiene alla il Controparte_1 ricorrente avrebbe maturato, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, euro 4.219,54 per il 2005, euro 1.288,13 per il 2006 ed euro 10.777,54 per il 2007
(in totale, euro 5.269,87 a credito per la società), nonché, a titolo di TFR euro
2.342,62, a titolo di permessi euro 1.902,49, a titolo di ferie euro 3.146,44, a titolo di 13ma mensilità euro 3.146,44, a titolo di 14ma mensilità euro 2.638,86, per un totale di euro 7.906,98. Per quanto attiene alla va Parte_3 evidenziato come il consulente del lavoro che ha redatto il conteggio del ricorrente, anziché prendere il tabellare del livello rivendicato, riassorbire la differenza tra il livello rivendicato e quello attribuito (sino alla concorrenza dell'intero superminimo), ha preso il tabellare del livello rivendicato sommandoci il superminimo già corrisposto, così realizzando un'operazione contabile non condivisibile in quanto il superminimo, ovvero il compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, si ritiene generalmente assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, vigendo nel nostro ordinamento il principio della assorbibilità del superminimo…Dal conteggio prodotto dal ricorrente, in relazione all'avere, va quindi tolto l'importo assertivamente dovuto a titolo di superminimo e quindi €
1.488,03 dal dicembre 2016 al febbraio 2020, data in cui si esaurisce il conteggio prodotto, per complessivi 39 mesi e quindi per complessivi euro 58.033,17 che vanno certamente defalcati dal conteggio prodotto. Con riferimento alle altre voci delle richieste economiche contenute nel conteggio prodotto dal ricorrente, va evidenziato come, per quanto attiene al TRF, essendo il ricorrente ancora in servizio, quantomeno sino al termine del rapporto, questo non è esigibile;
per quanto attiene alle eventuali differenze sulla 13ma e sulla 14ma mensilità, vale lo stesso identico ragionamento di “riassorbibilità” delle eventuali differenze maturate rispetto al superminimo già corrisposto anche in occasione dei pagamenti già fatti per la 13ma e per la 14ma in costanza di rapporto e comunque tenendo conto della retribuzione “globale” effettivamente percepita;
per quanto attiene alle Ferie ed ai
Permessi (ROL), il ricorrente, anche laddove fosse riconosciuto il vincolo di subordinazione per il periodo antecedente al 31.12.2016, ne ha comunque usufruito, come risulta dalle email prodotte da parte resistente (all. 13), così come ne ha usufruito dopo l'assunzione a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga e, ad oggi, dalla busta paga di febbraio 2020 (all. 23). Ne discende che nulla sia dovuto al ricorrente, che anzi ha percepito circa euro 30.000 in più rispetto all'inquadramento da lui rivendicato come lavoratore subordinato nell'intero periodo lavorativo dedotto per entrambe le società, il che copre ampiamente anche qualunque danno contributivo dedotto e deducibile. Tali le ragioni del rigetto del ricorso>>.
Con il gravame lo ha censurato diffusamente la decisione chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, insistendo per l'istruttoria, ed in ultima analisi per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Si costituiva la . Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La difesa della ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 435 c.p.c.
Allegava che il gravame avverso la sentenza n. 6413/2021 pubblicata il 01.07.21 era stato depositato in data 06.09.21; il 09.09.21, la Corte di Appello emanava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, depositato in cancelleria in data
10.09.21, fissando l'udienza per il 09.02.23. Decreto mai notificato alle parti convenute.
Il decreto doveva essere notificato entro e non oltre il 13.01.23.
Tuttavia la notifica non era mai intervenuta. Solo dopo che l'appellante < decaduto, con decreto emesso in data 6.02.23, la Corte d'Appello rinviava d'ufficio l'udienza di discussione dal 9.02.23 al 22.02.24 per gli stessi incombenti… Solo in data 08.01.24 la parte appellante depositava, richiesta di interruzione del processo per intervenuta messa in liquidazione della . Controparte_2
Tale richiesta come la disposta interruzione del giudizio e la concessione di termine per la notifica della riassunzione, secondo la parte appellata, non avrebbero sanato
Controparte_2 datata 20.12.21 n. 674, notificatagli in concomitanza con la messa in liquidazione e depositata dalla stessa controparte tra gli atti di causa>>; invece aveva atteso
<>; le mancanze predette avrebbero < Controparte_1 ed al sollecito svolgimento del processo. Basti pensare che nelle more, l'appellata
è stata posta in liquidazione ed ancor più, ove Controparte_2
l'appellata avesse notificato l'atto di appello nei termini, la Controparte_1 avrebbe promosso appello incidentale volto a sentir accertare, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti e la mancanza di un unico centro di imputazione con la
[...]
mancata notifica dell'appello nei termini ha comportato Controparte_3 grave pregiudizio alla per cui giammai l'appellante può essere Controparte_1 rimesso in termini, [ Ndr. per cui il] giudizio dovrà estinguersi o comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile.
All'udienza odierna l'appellante ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della non essendo stata Controparte_2 effettuata.
Risulta dal deposito telematico che la notifica in riassunzione è stata effettuata non al liquidatore risultante dalle sentenza del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare
n. 674 del 20.12.2021 dr.ssa Mara Passeggeri, ma all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1 Email_2
;
[...] Email_3
Non invece alla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
N. 16/2022 del Tribunale Fallimentare di Roma in persona del liquidatore giudiziale dr.ssa Mara Passeggeri all'indirizzo Email_4
Come evidenziato dalla parte appellata, non è stata prodotta in giudizio la prova della avvenuta notificazione alle predette del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, con la conseguenza che pacificamente detta notifica è da ritenere inesistente.
E' parimenti inesistente la notifica del ricorso in riassunzione.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”
(Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio
2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice.
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”.
Con ciò significando che non può valere il principio della effettiva udienza di trattazione.
La notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione delle parti appellate.
Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege alla scadenza del termine assegnato alla parte per la notifica, ovvero al più alla data della prima udienza di discussione della causa, proprio in ragione della originaria inesistenza della notifica del ricorso.
A fortiori non può essere concesso nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, neppure mai effettuata come dichiarato in udienza e documentato con la produzione telematica del 20.11.2025 ore 0,49 dell'appellante.
Tale conclusione risulta avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito del lavoro,
“l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024).
In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa datata 20.12.21 n. 674, notificatagli in concomitanza con la messa in liquidazione e depositata dalla stessa controparte tra gli atti di causa>>; invece aveva atteso
<>; le mancanze predette avrebbero < Controparte_1 ed al sollecito svolgimento del processo. Basti pensare che nelle more, l'appellata
è stata posta in liquidazione ed ancor più, ove Controparte_2
l'appellata avesse notificato l'atto di appello nei termini, la Controparte_1 avrebbe promosso appello incidentale volto a sentir accertare, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti e la mancanza di un unico centro di imputazione con la
[...]
mancata notifica dell'appello nei termini ha comportato Controparte_3 grave pregiudizio alla per cui giammai l'appellante può essere Controparte_1 rimesso in termini, [ Ndr. per cui il] giudizio dovrà estinguersi o comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile.
All'udienza odierna l'appellante ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della non essendo stata Controparte_2 effettuata.
Risulta dal deposito telematico che la notifica in riassunzione è stata effettuata non al liquidatore risultante dalle sentenza del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare
n. 674 del 20.12.2021 dr.ssa Mara Passeggeri, ma all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1 Email_2
;
[...] Email_3
Non invece alla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
N. 16/2022 del Tribunale Fallimentare di Roma in persona del liquidatore giudiziale dr.ssa Mara Passeggeri all'indirizzo Email_4
Come evidenziato dalla parte appellata, non è stata prodotta in giudizio la prova della avvenuta notificazione alle predette del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, con la conseguenza che pacificamente detta notifica è da ritenere inesistente.
E' parimenti inesistente la notifica del ricorso in riassunzione.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”
(Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio
2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice.
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”.
Con ciò significando che non può valere il principio della effettiva udienza di trattazione.
La notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione delle parti appellate.
Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege alla scadenza del termine assegnato alla parte per la notifica, ovvero al più alla data della prima udienza di discussione della causa, proprio in ragione della originaria inesistenza della notifica del ricorso.
A fortiori non può essere concesso nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, neppure mai effettuata come dichiarato in udienza e documentato con la produzione telematica del 20.11.2025 ore 0,49 dell'appellante.
Tale conclusione risulta avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito del lavoro,
“l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024).
In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2746 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo La Barbera per procura Parte_1 in atti, elettivamente dom.to in Roma, Viale Aventino 98
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, per procura in atti
E
Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Roma n. 6413/2021 pubblicata il 1.7.2021.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro le società Controparte_2 entrambe operanti nel settore Turismo, nello specifico viaggi e vacanze per single e marketing, deducendo di aver lavorato dal 1 settembre 2005 per oltre 15 anni alle dipendenze delle società convenute (oggi appellate) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di impiegato con molteplici mansioni verticistiche, via via accresciute nel tempo e caratterizzate da notevole responsabilità, competenza, specializzazione ed autonomia decisionale settoriale;
di aver ricoperto un ruolo apicale nell'ambito della Azienda principale e capogruppo (la , della quale fu fondatore ed è tuttora Controparte_2 socio) per moltissimi anni, senza tuttavia aver mai visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro;
rapporto che – dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento – era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato;
di essere stato posto in casa integrazione (FIS) nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio.
Ciò fino al licenziamento disciplinare – sopravvenuto al ricorso - irrogato il
3.7.2021.
Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge;
di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato.
Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva < un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e la dal giorno 1 settembre 2005 e Parte_1 Controparte_2 fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso;
b) Subordinatamente accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e – prima- la Parte_1 [...] dal 1.9.2005 e fino al 31.12.2007 e di seguito con la CP_1 [...] dal giorno 1 gennaio 2008 e fino ad oggi sussistente fino al deposito CP_2 del presente ricorso;
c) Accertare e dichiarare illegittima l'omissione di qualsiasi inquadramento professionale del ricorrente dal 2005/2006, regolarizzazione che la parte datoriale avrebbe dovuto eseguire in conformità alle norme di legge ed ai
CCNL applicabili nel caso di specie, ovvero quello del Settore Turismo;
d)
Accertare la natura simulata e la illegittimità dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente in qualità di collaboratore autonomo Co.co.co. e/o Co.co.pro. dal
1.9.2005 al 31.12.2007, in assenza di qualunque requisito di legge per l'applicazione di tale inquadramento professionale. In particolare, per l'assenza di qualsivoglia progetto di formazione e di qualunque attività formativa offerta o svolta in favore del ricorrente. e) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi annullato il rapporto di collaborazione autonoma simulato e vedersi, invece, convertito il medesimo rapporto di lavoro in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutto il periodo intercorso dal 1.1.2007 al
31.12.2016; f)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale stabilito dai CCNL del Turismo applicabili al caso in esame e, per l'effetto, stabilire il diritto della sig. NA all'inquadramento professionale indicato come segue: I° periodo: dal luglio 2005 al 14.5.2007: impiegato di secondo livello;
II° periodo: dal 15.5.2007 al 21.12.2007: impiegato di primo livello;
III° periodo dal 1.1.2008 e fino ai giorni d'oggi: QUADRO A;
g) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione insufficiente, illegittima ed inferiore a quanto stabilito dalla Legge e dai CCNL e per l'effetto accertare il diritto del medesimo alla giusta retribuzione in conformità alla Legge ed al conteggio delle
Competenze del sig. redatto dal Dr ed integrante il presente Pt_1 Persona_1 atto e così in particolare accertare come dovute al ricorrente le seguenti somme: …
TOTALE DIFFERENZA RICALCOLATA 170.512,29 h) Accertare e dichiarare la responsabilità della per l'omesso pagamento delle Controparte_2 somme dovute alla ricorrente e come indicate e, pertanto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 170.512,29, ovvero Controparte_2 la somma minore o parziale che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, in favore del ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. i)Accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale della nei confronti del ricorrente, per Controparte_1 tutte le causali sopra indicate, sia nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia nel pagamento della corretta retribuzione dovuta e, per l'effetto, condannare in tutto o in parte anche la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
j)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale e – se ritenuto opportuno – trasmettere gli atti del presente procedimento agli Uffici competenti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
Si costituivano la e ontestando le Controparte_2 Controparte_1 pretese avversarie, sostenendo, in sintesi, la genuinità ed effettività del rapporto di lavoro autonomo intercorso dal 2005 al 2016; la natura meramente accessoria e complementare delle mansioni svolte dal ricorrente per la P&R, spettando le responsabilità operative, decisionali ed amministrative all'amministratore l'assenza in capo al ricorrente di ogni autonomia, di ogni Parte_2 responsabilità di qualunque tipo;
l'assenza di vincolo di subordinazione del ricorrente dal 2005 al 2016 nei confronti delle società convenute, ribadendo la natura di collaborazione autonoma del lavoro svolto;
che solo dal 31.12.2016 era sorto un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al I° livello del CCNL del Turismo.
Concludevano per la declaratoria di nullità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica del conteggio delle competenze richieste (seppure ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente); per il difetto di legittimazione passiva delle convenute per i rispettivi periodi in cui il ricorrente aveva lavorato per l'altra compagine societaria;
eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale dei diritti del lavoratore, rispettivamente per le rivendicazioni azionate dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e per i crediti maturati nel corso degli anni durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Sostenevano la correttezza dell'inquadramento professionale attribuito.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha respinto il ricorso così ritenendo: <<…Le osservazioni ai conteggi effettuate dalle società resistenti dimostrano che, anche a voler riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per l'intero periodo e con l'inquadramento dedotti in ricorso, le somme percepite dal ricorrente superano l'importo che avrebbe percepito come lavoratore subordinato, compreso il danno contributivo. Invero, per quanto attiene alla il Controparte_1 ricorrente avrebbe maturato, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, euro 4.219,54 per il 2005, euro 1.288,13 per il 2006 ed euro 10.777,54 per il 2007
(in totale, euro 5.269,87 a credito per la società), nonché, a titolo di TFR euro
2.342,62, a titolo di permessi euro 1.902,49, a titolo di ferie euro 3.146,44, a titolo di 13ma mensilità euro 3.146,44, a titolo di 14ma mensilità euro 2.638,86, per un totale di euro 7.906,98. Per quanto attiene alla va Parte_3 evidenziato come il consulente del lavoro che ha redatto il conteggio del ricorrente, anziché prendere il tabellare del livello rivendicato, riassorbire la differenza tra il livello rivendicato e quello attribuito (sino alla concorrenza dell'intero superminimo), ha preso il tabellare del livello rivendicato sommandoci il superminimo già corrisposto, così realizzando un'operazione contabile non condivisibile in quanto il superminimo, ovvero il compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, si ritiene generalmente assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, vigendo nel nostro ordinamento il principio della assorbibilità del superminimo…Dal conteggio prodotto dal ricorrente, in relazione all'avere, va quindi tolto l'importo assertivamente dovuto a titolo di superminimo e quindi €
1.488,03 dal dicembre 2016 al febbraio 2020, data in cui si esaurisce il conteggio prodotto, per complessivi 39 mesi e quindi per complessivi euro 58.033,17 che vanno certamente defalcati dal conteggio prodotto. Con riferimento alle altre voci delle richieste economiche contenute nel conteggio prodotto dal ricorrente, va evidenziato come, per quanto attiene al TRF, essendo il ricorrente ancora in servizio, quantomeno sino al termine del rapporto, questo non è esigibile;
per quanto attiene alle eventuali differenze sulla 13ma e sulla 14ma mensilità, vale lo stesso identico ragionamento di “riassorbibilità” delle eventuali differenze maturate rispetto al superminimo già corrisposto anche in occasione dei pagamenti già fatti per la 13ma e per la 14ma in costanza di rapporto e comunque tenendo conto della retribuzione “globale” effettivamente percepita;
per quanto attiene alle Ferie ed ai
Permessi (ROL), il ricorrente, anche laddove fosse riconosciuto il vincolo di subordinazione per il periodo antecedente al 31.12.2016, ne ha comunque usufruito, come risulta dalle email prodotte da parte resistente (all. 13), così come ne ha usufruito dopo l'assunzione a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga e, ad oggi, dalla busta paga di febbraio 2020 (all. 23). Ne discende che nulla sia dovuto al ricorrente, che anzi ha percepito circa euro 30.000 in più rispetto all'inquadramento da lui rivendicato come lavoratore subordinato nell'intero periodo lavorativo dedotto per entrambe le società, il che copre ampiamente anche qualunque danno contributivo dedotto e deducibile. Tali le ragioni del rigetto del ricorso>>.
Con il gravame lo ha censurato diffusamente la decisione chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, insistendo per l'istruttoria, ed in ultima analisi per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Si costituiva la . Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La difesa della ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 435 c.p.c.
Allegava che il gravame avverso la sentenza n. 6413/2021 pubblicata il 01.07.21 era stato depositato in data 06.09.21; il 09.09.21, la Corte di Appello emanava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, depositato in cancelleria in data
10.09.21, fissando l'udienza per il 09.02.23. Decreto mai notificato alle parti convenute.
Il decreto doveva essere notificato entro e non oltre il 13.01.23.
Tuttavia la notifica non era mai intervenuta. Solo dopo che l'appellante < decaduto, con decreto emesso in data 6.02.23, la Corte d'Appello rinviava d'ufficio l'udienza di discussione dal 9.02.23 al 22.02.24 per gli stessi incombenti… Solo in data 08.01.24 la parte appellante depositava, richiesta di interruzione del processo per intervenuta messa in liquidazione della . Controparte_2
Tale richiesta come la disposta interruzione del giudizio e la concessione di termine per la notifica della riassunzione, secondo la parte appellata, non avrebbero sanato
<i>Parte_1 in atti, elettivamente dom.to in Roma, Viale Aventino 98
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, per procura in atti
E
Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Roma n. 6413/2021 pubblicata il 1.7.2021.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro le società Controparte_2 entrambe operanti nel settore Turismo, nello specifico viaggi e vacanze per single e marketing, deducendo di aver lavorato dal 1 settembre 2005 per oltre 15 anni alle dipendenze delle società convenute (oggi appellate) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di impiegato con molteplici mansioni verticistiche, via via accresciute nel tempo e caratterizzate da notevole responsabilità, competenza, specializzazione ed autonomia decisionale settoriale;
di aver ricoperto un ruolo apicale nell'ambito della Azienda principale e capogruppo (la , della quale fu fondatore ed è tuttora Controparte_2 socio) per moltissimi anni, senza tuttavia aver mai visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro;
rapporto che – dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento – era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato;
di essere stato posto in casa integrazione (FIS) nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio.
Ciò fino al licenziamento disciplinare – sopravvenuto al ricorso - irrogato il
3.7.2021.
Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge;
di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato.
Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva < un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e la dal giorno 1 settembre 2005 e Parte_1 Controparte_2 fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso;
b) Subordinatamente accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. e – prima- la Parte_1 [...] dal 1.9.2005 e fino al 31.12.2007 e di seguito con la CP_1 [...] dal giorno 1 gennaio 2008 e fino ad oggi sussistente fino al deposito CP_2 del presente ricorso;
c) Accertare e dichiarare illegittima l'omissione di qualsiasi inquadramento professionale del ricorrente dal 2005/2006, regolarizzazione che la parte datoriale avrebbe dovuto eseguire in conformità alle norme di legge ed ai
CCNL applicabili nel caso di specie, ovvero quello del Settore Turismo;
d)
Accertare la natura simulata e la illegittimità dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente in qualità di collaboratore autonomo Co.co.co. e/o Co.co.pro. dal
1.9.2005 al 31.12.2007, in assenza di qualunque requisito di legge per l'applicazione di tale inquadramento professionale. In particolare, per l'assenza di qualsivoglia progetto di formazione e di qualunque attività formativa offerta o svolta in favore del ricorrente. e) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi annullato il rapporto di collaborazione autonoma simulato e vedersi, invece, convertito il medesimo rapporto di lavoro in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutto il periodo intercorso dal 1.1.2007 al
31.12.2016; f)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale stabilito dai CCNL del Turismo applicabili al caso in esame e, per l'effetto, stabilire il diritto della sig. NA all'inquadramento professionale indicato come segue: I° periodo: dal luglio 2005 al 14.5.2007: impiegato di secondo livello;
II° periodo: dal 15.5.2007 al 21.12.2007: impiegato di primo livello;
III° periodo dal 1.1.2008 e fino ai giorni d'oggi: QUADRO A;
g) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione insufficiente, illegittima ed inferiore a quanto stabilito dalla Legge e dai CCNL e per l'effetto accertare il diritto del medesimo alla giusta retribuzione in conformità alla Legge ed al conteggio delle
Competenze del sig. redatto dal Dr ed integrante il presente Pt_1 Persona_1 atto e così in particolare accertare come dovute al ricorrente le seguenti somme: …
TOTALE DIFFERENZA RICALCOLATA 170.512,29 h) Accertare e dichiarare la responsabilità della per l'omesso pagamento delle Controparte_2 somme dovute alla ricorrente e come indicate e, pertanto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 170.512,29, ovvero Controparte_2 la somma minore o parziale che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, in favore del ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. i)Accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale della nei confronti del ricorrente, per Controparte_1 tutte le causali sopra indicate, sia nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia nel pagamento della corretta retribuzione dovuta e, per l'effetto, condannare in tutto o in parte anche la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..
j)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale e – se ritenuto opportuno – trasmettere gli atti del presente procedimento agli Uffici competenti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
Si costituivano la e ontestando le Controparte_2 Controparte_1 pretese avversarie, sostenendo, in sintesi, la genuinità ed effettività del rapporto di lavoro autonomo intercorso dal 2005 al 2016; la natura meramente accessoria e complementare delle mansioni svolte dal ricorrente per la P&R, spettando le responsabilità operative, decisionali ed amministrative all'amministratore l'assenza in capo al ricorrente di ogni autonomia, di ogni Parte_2 responsabilità di qualunque tipo;
l'assenza di vincolo di subordinazione del ricorrente dal 2005 al 2016 nei confronti delle società convenute, ribadendo la natura di collaborazione autonoma del lavoro svolto;
che solo dal 31.12.2016 era sorto un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al I° livello del CCNL del Turismo.
Concludevano per la declaratoria di nullità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica del conteggio delle competenze richieste (seppure ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente); per il difetto di legittimazione passiva delle convenute per i rispettivi periodi in cui il ricorrente aveva lavorato per l'altra compagine societaria;
eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale dei diritti del lavoratore, rispettivamente per le rivendicazioni azionate dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e per i crediti maturati nel corso degli anni durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Sostenevano la correttezza dell'inquadramento professionale attribuito.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha respinto il ricorso così ritenendo: <<…Le osservazioni ai conteggi effettuate dalle società resistenti dimostrano che, anche a voler riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per l'intero periodo e con l'inquadramento dedotti in ricorso, le somme percepite dal ricorrente superano l'importo che avrebbe percepito come lavoratore subordinato, compreso il danno contributivo. Invero, per quanto attiene alla il Controparte_1 ricorrente avrebbe maturato, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, euro 4.219,54 per il 2005, euro 1.288,13 per il 2006 ed euro 10.777,54 per il 2007
(in totale, euro 5.269,87 a credito per la società), nonché, a titolo di TFR euro
2.342,62, a titolo di permessi euro 1.902,49, a titolo di ferie euro 3.146,44, a titolo di 13ma mensilità euro 3.146,44, a titolo di 14ma mensilità euro 2.638,86, per un totale di euro 7.906,98. Per quanto attiene alla va Parte_3 evidenziato come il consulente del lavoro che ha redatto il conteggio del ricorrente, anziché prendere il tabellare del livello rivendicato, riassorbire la differenza tra il livello rivendicato e quello attribuito (sino alla concorrenza dell'intero superminimo), ha preso il tabellare del livello rivendicato sommandoci il superminimo già corrisposto, così realizzando un'operazione contabile non condivisibile in quanto il superminimo, ovvero il compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, si ritiene generalmente assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, vigendo nel nostro ordinamento il principio della assorbibilità del superminimo…Dal conteggio prodotto dal ricorrente, in relazione all'avere, va quindi tolto l'importo assertivamente dovuto a titolo di superminimo e quindi €
1.488,03 dal dicembre 2016 al febbraio 2020, data in cui si esaurisce il conteggio prodotto, per complessivi 39 mesi e quindi per complessivi euro 58.033,17 che vanno certamente defalcati dal conteggio prodotto. Con riferimento alle altre voci delle richieste economiche contenute nel conteggio prodotto dal ricorrente, va evidenziato come, per quanto attiene al TRF, essendo il ricorrente ancora in servizio, quantomeno sino al termine del rapporto, questo non è esigibile;
per quanto attiene alle eventuali differenze sulla 13ma e sulla 14ma mensilità, vale lo stesso identico ragionamento di “riassorbibilità” delle eventuali differenze maturate rispetto al superminimo già corrisposto anche in occasione dei pagamenti già fatti per la 13ma e per la 14ma in costanza di rapporto e comunque tenendo conto della retribuzione “globale” effettivamente percepita;
per quanto attiene alle Ferie ed ai
Permessi (ROL), il ricorrente, anche laddove fosse riconosciuto il vincolo di subordinazione per il periodo antecedente al 31.12.2016, ne ha comunque usufruito, come risulta dalle email prodotte da parte resistente (all. 13), così come ne ha usufruito dopo l'assunzione a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga e, ad oggi, dalla busta paga di febbraio 2020 (all. 23). Ne discende che nulla sia dovuto al ricorrente, che anzi ha percepito circa euro 30.000 in più rispetto all'inquadramento da lui rivendicato come lavoratore subordinato nell'intero periodo lavorativo dedotto per entrambe le società, il che copre ampiamente anche qualunque danno contributivo dedotto e deducibile. Tali le ragioni del rigetto del ricorso>>.
Con il gravame lo ha censurato diffusamente la decisione chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, insistendo per l'istruttoria, ed in ultima analisi per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Si costituiva la . Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La difesa della ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 435 c.p.c.
Allegava che il gravame avverso la sentenza n. 6413/2021 pubblicata il 01.07.21 era stato depositato in data 06.09.21; il 09.09.21, la Corte di Appello emanava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, depositato in cancelleria in data
10.09.21, fissando l'udienza per il 09.02.23. Decreto mai notificato alle parti convenute.
Il decreto doveva essere notificato entro e non oltre il 13.01.23.
Tuttavia la notifica non era mai intervenuta. Solo dopo che l'appellante < decaduto, con decreto emesso in data 6.02.23, la Corte d'Appello rinviava d'ufficio l'udienza di discussione dal 9.02.23 al 22.02.24 per gli stessi incombenti… Solo in data 08.01.24 la parte appellante depositava, richiesta di interruzione del processo per intervenuta messa in liquidazione della . Controparte_2
Tale richiesta come la disposta interruzione del giudizio e la concessione di termine per la notifica della riassunzione, secondo la parte appellata, non avrebbero sanato
Controparte_2 datata 20.12.21 n. 674, notificatagli in concomitanza con la messa in liquidazione e depositata dalla stessa controparte tra gli atti di causa>>; invece aveva atteso
<>; le mancanze predette avrebbero < Controparte_1 ed al sollecito svolgimento del processo. Basti pensare che nelle more, l'appellata
è stata posta in liquidazione ed ancor più, ove Controparte_2
l'appellata avesse notificato l'atto di appello nei termini, la Controparte_1 avrebbe promosso appello incidentale volto a sentir accertare, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti e la mancanza di un unico centro di imputazione con la
[...]
mancata notifica dell'appello nei termini ha comportato Controparte_3 grave pregiudizio alla per cui giammai l'appellante può essere Controparte_1 rimesso in termini, [ Ndr. per cui il] giudizio dovrà estinguersi o comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile.
All'udienza odierna l'appellante ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della non essendo stata Controparte_2 effettuata.
Risulta dal deposito telematico che la notifica in riassunzione è stata effettuata non al liquidatore risultante dalle sentenza del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare
n. 674 del 20.12.2021 dr.ssa Mara Passeggeri, ma all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1 Email_2
;
[...] Email_3
Non invece alla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
N. 16/2022 del Tribunale Fallimentare di Roma in persona del liquidatore giudiziale dr.ssa Mara Passeggeri all'indirizzo Email_4
Come evidenziato dalla parte appellata, non è stata prodotta in giudizio la prova della avvenuta notificazione alle predette del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, con la conseguenza che pacificamente detta notifica è da ritenere inesistente.
E' parimenti inesistente la notifica del ricorso in riassunzione.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”
(Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio
2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice.
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”.
Con ciò significando che non può valere il principio della effettiva udienza di trattazione.
La notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione delle parti appellate.
Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege alla scadenza del termine assegnato alla parte per la notifica, ovvero al più alla data della prima udienza di discussione della causa, proprio in ragione della originaria inesistenza della notifica del ricorso.
A fortiori non può essere concesso nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, neppure mai effettuata come dichiarato in udienza e documentato con la produzione telematica del 20.11.2025 ore 0,49 dell'appellante.
Tale conclusione risulta avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito del lavoro,
“l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024).
In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa datata 20.12.21 n. 674, notificatagli in concomitanza con la messa in liquidazione e depositata dalla stessa controparte tra gli atti di causa>>; invece aveva atteso
<>; le mancanze predette avrebbero < Controparte_1 ed al sollecito svolgimento del processo. Basti pensare che nelle more, l'appellata
è stata posta in liquidazione ed ancor più, ove Controparte_2
l'appellata avesse notificato l'atto di appello nei termini, la Controparte_1 avrebbe promosso appello incidentale volto a sentir accertare, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti e la mancanza di un unico centro di imputazione con la
[...]
mancata notifica dell'appello nei termini ha comportato Controparte_3 grave pregiudizio alla per cui giammai l'appellante può essere Controparte_1 rimesso in termini, [ Ndr. per cui il] giudizio dovrà estinguersi o comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile.
All'udienza odierna l'appellante ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della non essendo stata Controparte_2 effettuata.
Risulta dal deposito telematico che la notifica in riassunzione è stata effettuata non al liquidatore risultante dalle sentenza del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare
n. 674 del 20.12.2021 dr.ssa Mara Passeggeri, ma all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1 Email_2
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[...] Email_3
Non invece alla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
N. 16/2022 del Tribunale Fallimentare di Roma in persona del liquidatore giudiziale dr.ssa Mara Passeggeri all'indirizzo Email_4
Come evidenziato dalla parte appellata, non è stata prodotta in giudizio la prova della avvenuta notificazione alle predette del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, con la conseguenza che pacificamente detta notifica è da ritenere inesistente.
E' parimenti inesistente la notifica del ricorso in riassunzione.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”
(Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio
2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice.
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”.
Con ciò significando che non può valere il principio della effettiva udienza di trattazione.
La notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione delle parti appellate.
Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege alla scadenza del termine assegnato alla parte per la notifica, ovvero al più alla data della prima udienza di discussione della causa, proprio in ragione della originaria inesistenza della notifica del ricorso.
A fortiori non può essere concesso nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, neppure mai effettuata come dichiarato in udienza e documentato con la produzione telematica del 20.11.2025 ore 0,49 dell'appellante.
Tale conclusione risulta avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito del lavoro,
“l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024).
In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa