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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate in Palermo, alla via Notabartolo N. 44 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Stassi, rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Venezia e Tommaso Bonsignore per mandato in atti;
appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via della Libertà n°103, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 246/2022 pubblicata in data 25/05/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 555/2018 vertente tra e (opponenti) e Parte_1 Parte_2
(opposto) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2018 con CP_1 integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua CP_1 infondatezza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine del 04.04.2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha posto a fondamento della propria decisione una scrittura privata prodotta da
[...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo come documento n. 3 e riferibile al padre delle CP_1 opponenti ( ), sebbene tale documento fosse stato tempestivamente RS disconosciuto dalle opponenti ed escluso dall'accertamento peritale demandato al CTU grafologo stante il deposito di una mera fotocopia. Secondo la prospettazione delle appellanti, pertanto, il detto documento avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile.
2. Con il secondo motivo, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria avanzata da CP_1
Secondo la prospettazione delle appellanti, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione decennale decorrente dalla sottoscrizione del contratto di prestazione professionale (1989) piuttosto che quella presuntiva triennale, il credito sarebbe da ritenersi prescritto stante l'inutilizzabilità del documento disconosciuto e non verificato risalente al 2000 (doc. n. 3) e l'incontestata interruzione dei rapporti tra le parti nel 1992.
3. Con il terzo motivo di appello, viene contestata la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto azionato in giudizio per violazione delle norme imperative che impongono il divieto del c.d. doppio incarico. In particolare, l'art. 4, 7° comma, della Legge n° 412/1991 prevede l'unicità del rapporto di lavoro con il enucleando un CP_2 regime di incompatibilità con qualsivoglia altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, con altri rapporti con il nche di natura convenzionale e con l'esercizio CP_2 di attività o con la titolarità o con la compartecipazione di quote di imprese tali da rendere ravvisabile un conflitto di interessi con il servizio pubblico.
4.Con il quarto motivo di appello, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata azionata in giudizio per violazione dell'art. 782 c.c. stante la sua sostanziale riconducibilità alla fattispecie della donazione remuneratoria.
5. Con il quinto motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 754 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è fondato. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
In primo grado, le opponenti e hanno espressamente Parte_1 Parte_2 dichiarato di non conoscere la scrittura privata risalente al 2000 e la sottoscrizione della stessa apparentemente riferibile al padre defunto , così chiaramente RS disconoscendo la firma in calce alla stessa (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) tant'è che parte opposta, volendosi valere della scrittura disconosciuta, ha formulato apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Tuttavia, non è mai stato depositato in giudizio l'originale della scrittura privata disconosciuta, ma soltanto una copia fotostatica dello stesso. Sul punto, trova applicazione il principio in base al quale il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento e tale norma non avrebbe alcun significato se non riferita all'esigenza che il procedimento di verificazione abbia ad oggetto l'originale del documento disconosciuto e non una sua riproduzione fotografica (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304). Facendo applicazione del superiore principio di diritto al caso che ci occupa, deve convenirsi con le appellanti circa l'inutilizzabilità del predetto documento (all. n. 3 al fascicolo monitorio) ai fini della decisione.
Ciò posto, occorre ripercorrere la vicenda processuale ed il percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice al fine di verificare la fondatezza della domanda di pagamento avanzata da
[...]
. La vicenda giuridica trae origine da un contratto di opera intellettuale stipulato tra le CP_1 parti ai sensi dell'art. 2222 c.c. con decorrenza dall'1.01.1989 ed avente ad oggetto la prestazione di opera intellettuale da parte di in favore di medico- CP_1 RS chirurgo titolare di uno studio medico convenzionato con il Controparte_3
. in particolare, si impegnava a prestare la propria opera
[...] CP_1 intellettuale attinente alla produzione del reddito di lavoro autonomo del Mangiaracina dietro pagamento di un corrispettivo pari a trenta milioni di lire all'anno. Tale rapporto di collaborazione avrebbe dovuto avere durata annuale a decorrere dall'1.1.1989 con rinnovo tacito salvo disdetta da parte di una delle parti. Sulla base della stessa prospettazione di parte opposta, i rapporti tra le parti si incrinarono nel tempo, sicchè nel corso del 1993 estrometteva RS dall'attività del proprio studio medico sul presupposto della sopravvenuta entrata CP_1 in vigore dell'art. 4 L. 30/12/1991 n. 412, che introduceva il c.d. divieto del doppio incarico.
Successivamente, sempre secondo la prospettazione di CP_1 RS avrebbe assunto una serie di impegni nei confronti del primo con una scrittura privata datata 2000, successivamente richiamata da un'altra scrittura privata del 2009. Quest'ultima è, in particolare, una “ricetta rossa” recante il timbro di e la sua sottoscrizione RS
e apparentemente datata 29.01.2009 (ma recante un timbro postale del 24.03.2009), sulla quale è stata dattiloscritta la seguente dichiarazione: “specifico l'accordo del Dicembre 2000 sottoscritto con il dott. : gli riconoscerò euro 1.200,00 (milleduecento) mensili ed il 15% CP_1
(quindicixcento) del fatturato del mio studio presentato per l'incasso alla Parte_3
dal Gennaio 1994 sino al suo pensionamento dall'Ospedale con la sola ricarica
[...] dell'ottoxcento senza altri interessi. Ciò ad estinzione del rapporto-accordi del Gennaio 1989 e Dicembre 2000 defalcando euro 30.000 da fatturarmi. 29.01.2009”. Ebbene, sul presupposto di essere andato in pensione nell'anno 2011, ha chiesto alle eredi di CP_1 RS
, nelle more deceduto, il pagamento delle somme allo stesso spettanti e quantificate nella
[...] misura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
E, tuttavia, alla luce del disconoscimento e, dunque, dell'inutilizzabilità della scrittura privata datata Dicembre 2000, occorre riesaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalle appellanti e, dunque, il secondo motivo di appello, poiché fondata.
Come osservato dal primo giudice, la scrittura privata del 2009, poiché unilateralmente sottoscritta da , costituisce una promessa di pagamento “titolata” poiché RS fa espresso riferimento al rapporto fondamentale costituito dal contratto di opera professionale stipulato tra le parti nel 1989. A questo proposito, occorre dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato in base al quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni di pagamento assunte dal avessero fondamento nel contratto di opera professionale stipulato nel 1989 ed RS avente durata annuale, tacitamente rinnovabile. Costituisce, altresì, fatto pacifico tra le parti che il rapporto di collaborazione professionale si arrestò nel corso del 1993 quando, secondo la stessa prospettazione di parte appellata, il “estrometteva” il dall'attività fino ad RS CP_1 allora espletata. Non vi è alcuna prova che in data successiva al 1993 abbia posto CP_1 in essere ulteriore attività professionale in favore di e, non potendo RS conoscere il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti nel Dicembre 2000, non può che ritenersi che tale promessa di pagamento facesse riferimento unicamente alle obbligazioni sorte con il contratto del 1989 le quali, alla data del 2009, erano senz'altro prescritte.
In definitiva, e in accoglimento dei primi due motivi di appello (con consequenziale assorbimento dei restanti), deve essere riformata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 dal DM 55/2014 e successive modifiche. La parte soccombente è tenuta, altresì, a rimborsare alle appellanti le spese di CTU sostenute nel primo grado di giudizio e documentalmente provate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, riformando la sentenza n. 246/2022 pubblicata dal Tribunale di Sciacca il 25.05.2022;
- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2018 emesso dal Tribunale di Sciacca il 26/03/2018 che, per l'effetto, revoca;
- Condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio in € 10.000,00 oltre
[...] accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio in € 8.000,00 oltre accessori di legge;
- Condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 1.794,00 a titolo di rimborso spese CTU sostenute nel primo
[...] grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 23/07/2025.
Palermo, 23 Luglio 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate in Palermo, alla via Notabartolo N. 44 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Stassi, rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Venezia e Tommaso Bonsignore per mandato in atti;
appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via della Libertà n°103, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 246/2022 pubblicata in data 25/05/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 555/2018 vertente tra e (opponenti) e Parte_1 Parte_2
(opposto) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2018 con CP_1 integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua CP_1 infondatezza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine del 04.04.2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha posto a fondamento della propria decisione una scrittura privata prodotta da
[...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo come documento n. 3 e riferibile al padre delle CP_1 opponenti ( ), sebbene tale documento fosse stato tempestivamente RS disconosciuto dalle opponenti ed escluso dall'accertamento peritale demandato al CTU grafologo stante il deposito di una mera fotocopia. Secondo la prospettazione delle appellanti, pertanto, il detto documento avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile.
2. Con il secondo motivo, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria avanzata da CP_1
Secondo la prospettazione delle appellanti, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione decennale decorrente dalla sottoscrizione del contratto di prestazione professionale (1989) piuttosto che quella presuntiva triennale, il credito sarebbe da ritenersi prescritto stante l'inutilizzabilità del documento disconosciuto e non verificato risalente al 2000 (doc. n. 3) e l'incontestata interruzione dei rapporti tra le parti nel 1992.
3. Con il terzo motivo di appello, viene contestata la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto azionato in giudizio per violazione delle norme imperative che impongono il divieto del c.d. doppio incarico. In particolare, l'art. 4, 7° comma, della Legge n° 412/1991 prevede l'unicità del rapporto di lavoro con il enucleando un CP_2 regime di incompatibilità con qualsivoglia altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, con altri rapporti con il nche di natura convenzionale e con l'esercizio CP_2 di attività o con la titolarità o con la compartecipazione di quote di imprese tali da rendere ravvisabile un conflitto di interessi con il servizio pubblico.
4.Con il quarto motivo di appello, le appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata azionata in giudizio per violazione dell'art. 782 c.c. stante la sua sostanziale riconducibilità alla fattispecie della donazione remuneratoria.
5. Con il quinto motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 754 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è fondato. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
In primo grado, le opponenti e hanno espressamente Parte_1 Parte_2 dichiarato di non conoscere la scrittura privata risalente al 2000 e la sottoscrizione della stessa apparentemente riferibile al padre defunto , così chiaramente RS disconoscendo la firma in calce alla stessa (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) tant'è che parte opposta, volendosi valere della scrittura disconosciuta, ha formulato apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Tuttavia, non è mai stato depositato in giudizio l'originale della scrittura privata disconosciuta, ma soltanto una copia fotostatica dello stesso. Sul punto, trova applicazione il principio in base al quale il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento e tale norma non avrebbe alcun significato se non riferita all'esigenza che il procedimento di verificazione abbia ad oggetto l'originale del documento disconosciuto e non una sua riproduzione fotografica (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304). Facendo applicazione del superiore principio di diritto al caso che ci occupa, deve convenirsi con le appellanti circa l'inutilizzabilità del predetto documento (all. n. 3 al fascicolo monitorio) ai fini della decisione.
Ciò posto, occorre ripercorrere la vicenda processuale ed il percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice al fine di verificare la fondatezza della domanda di pagamento avanzata da
[...]
. La vicenda giuridica trae origine da un contratto di opera intellettuale stipulato tra le CP_1 parti ai sensi dell'art. 2222 c.c. con decorrenza dall'1.01.1989 ed avente ad oggetto la prestazione di opera intellettuale da parte di in favore di medico- CP_1 RS chirurgo titolare di uno studio medico convenzionato con il Controparte_3
. in particolare, si impegnava a prestare la propria opera
[...] CP_1 intellettuale attinente alla produzione del reddito di lavoro autonomo del Mangiaracina dietro pagamento di un corrispettivo pari a trenta milioni di lire all'anno. Tale rapporto di collaborazione avrebbe dovuto avere durata annuale a decorrere dall'1.1.1989 con rinnovo tacito salvo disdetta da parte di una delle parti. Sulla base della stessa prospettazione di parte opposta, i rapporti tra le parti si incrinarono nel tempo, sicchè nel corso del 1993 estrometteva RS dall'attività del proprio studio medico sul presupposto della sopravvenuta entrata CP_1 in vigore dell'art. 4 L. 30/12/1991 n. 412, che introduceva il c.d. divieto del doppio incarico.
Successivamente, sempre secondo la prospettazione di CP_1 RS avrebbe assunto una serie di impegni nei confronti del primo con una scrittura privata datata 2000, successivamente richiamata da un'altra scrittura privata del 2009. Quest'ultima è, in particolare, una “ricetta rossa” recante il timbro di e la sua sottoscrizione RS
e apparentemente datata 29.01.2009 (ma recante un timbro postale del 24.03.2009), sulla quale è stata dattiloscritta la seguente dichiarazione: “specifico l'accordo del Dicembre 2000 sottoscritto con il dott. : gli riconoscerò euro 1.200,00 (milleduecento) mensili ed il 15% CP_1
(quindicixcento) del fatturato del mio studio presentato per l'incasso alla Parte_3
dal Gennaio 1994 sino al suo pensionamento dall'Ospedale con la sola ricarica
[...] dell'ottoxcento senza altri interessi. Ciò ad estinzione del rapporto-accordi del Gennaio 1989 e Dicembre 2000 defalcando euro 30.000 da fatturarmi. 29.01.2009”. Ebbene, sul presupposto di essere andato in pensione nell'anno 2011, ha chiesto alle eredi di CP_1 RS
, nelle more deceduto, il pagamento delle somme allo stesso spettanti e quantificate nella
[...] misura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
E, tuttavia, alla luce del disconoscimento e, dunque, dell'inutilizzabilità della scrittura privata datata Dicembre 2000, occorre riesaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalle appellanti e, dunque, il secondo motivo di appello, poiché fondata.
Come osservato dal primo giudice, la scrittura privata del 2009, poiché unilateralmente sottoscritta da , costituisce una promessa di pagamento “titolata” poiché RS fa espresso riferimento al rapporto fondamentale costituito dal contratto di opera professionale stipulato tra le parti nel 1989. A questo proposito, occorre dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato in base al quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni di pagamento assunte dal avessero fondamento nel contratto di opera professionale stipulato nel 1989 ed RS avente durata annuale, tacitamente rinnovabile. Costituisce, altresì, fatto pacifico tra le parti che il rapporto di collaborazione professionale si arrestò nel corso del 1993 quando, secondo la stessa prospettazione di parte appellata, il “estrometteva” il dall'attività fino ad RS CP_1 allora espletata. Non vi è alcuna prova che in data successiva al 1993 abbia posto CP_1 in essere ulteriore attività professionale in favore di e, non potendo RS conoscere il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti nel Dicembre 2000, non può che ritenersi che tale promessa di pagamento facesse riferimento unicamente alle obbligazioni sorte con il contratto del 1989 le quali, alla data del 2009, erano senz'altro prescritte.
In definitiva, e in accoglimento dei primi due motivi di appello (con consequenziale assorbimento dei restanti), deve essere riformata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 dal DM 55/2014 e successive modifiche. La parte soccombente è tenuta, altresì, a rimborsare alle appellanti le spese di CTU sostenute nel primo grado di giudizio e documentalmente provate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, riformando la sentenza n. 246/2022 pubblicata dal Tribunale di Sciacca il 25.05.2022;
- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2018 emesso dal Tribunale di Sciacca il 26/03/2018 che, per l'effetto, revoca;
- Condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio in € 10.000,00 oltre
[...] accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio in € 8.000,00 oltre accessori di legge;
- Condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 1.794,00 a titolo di rimborso spese CTU sostenute nel primo
[...] grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 23/07/2025.
Palermo, 23 Luglio 2025
La Consigliera rel. La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo