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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice relatore
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
292/2025 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Bracciano (RM), Via Principe Di Napoli
n. 13 presso lo studio dell'Avv. Giulia Sala, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2 con cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 167/2005 il Tribunale di
CC (RM) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le suddette condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 292/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, di cui alla sentenza del Tribunale di CC n. 167/2005, negli Pt_2 esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“– revoca l'assegno di mantenimento previsto a carico del sig. Pt_2 ed in favore della sig.ra in quanto ognuno degli ex coniugi provvederà Pt_1 al proprio mantenimento;
- revoca l'assegno di mantenimento previsto a carico del sig. ed Pt_2 in favore del figlio , che è divenuto economicamente autosufficiente, Per_1 fermo restando che il padre si impegna a sostenere economicamente il figlio in caso di necessità.
- conferma nel resto le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, con riferimento alla casa coniugale sita in Bracciano alla via dei Giardini n. 4, di proprietà di entrambi, nella quale continuerà a viverci la sig.ra con il Pt_1 consenso del sig. ”. Pt_2
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in CC il 12.11.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
Così composto:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice relatore
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
292/2025 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Bracciano (RM), Via Principe Di Napoli
n. 13 presso lo studio dell'Avv. Giulia Sala, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2 con cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 167/2005 il Tribunale di
CC (RM) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le suddette condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 292/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, di cui alla sentenza del Tribunale di CC n. 167/2005, negli Pt_2 esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“– revoca l'assegno di mantenimento previsto a carico del sig. Pt_2 ed in favore della sig.ra in quanto ognuno degli ex coniugi provvederà Pt_1 al proprio mantenimento;
- revoca l'assegno di mantenimento previsto a carico del sig. ed Pt_2 in favore del figlio , che è divenuto economicamente autosufficiente, Per_1 fermo restando che il padre si impegna a sostenere economicamente il figlio in caso di necessità.
- conferma nel resto le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, con riferimento alla casa coniugale sita in Bracciano alla via dei Giardini n. 4, di proprietà di entrambi, nella quale continuerà a viverci la sig.ra con il Pt_1 consenso del sig. ”. Pt_2
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in CC il 12.11.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso