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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12708 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 57456/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1967, e residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Romina
Scarano, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._2
alla Via Oslavia 30 int. 1 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
(C.f. ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 Controparte_1 P.IVA_1
del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia C.F._3 C.F._4
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N ed elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP), giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento n.
15309/2023 del 11/10/2023, R.G. n. 39304/2023
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 11/10/2023– Contratti di finanziamenti
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, nonché
l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da e che nulla deve la Controparte_1
opponente ad essa società per le ragioni per cui è causa.
Vittoria di spese e compenso a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, ma gradata Concedere alla il termine per Controparte_2
attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15309/2023 del 11/10/2023 RG 39304/2023 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 del 11/10/2023 RG 39304/2023 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in Parte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva
e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7/12/2023 la Sig.ra conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023), emesso dal
Tribunale di Roma in data 11/10/2023, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 26.111,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù dei contratti di prestito personali nn. 8441593, 8573204 e
8579254 originariamente stipulati dalla odierna opponente, rispettivamente in data 3/04/2018,
1/06/2018 e 5/06/2018, con la la quale ha successivamente ceduto, mediante Controparte_3 un'operazione di cartolarizzazione, i crediti alla Controparte_1
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di prova scritta Controparte_1
ex artt. 633 e ss. c.p.c. e 2697 c.c.
Con comparsa del 14/02/2024 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice procedente con ordinanza del 30.05.2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la parte opposta non abbia fornito idonea prova della sua legittimazione ad agire” ed assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 17.09.2025, mutato il Giudice, la causa veniva rimessa in decisione con decorrenza dei termini 189 c.p.c.
***
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di carenza di legittimazione attiva della odierna società opposta.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. Occorre, dunque, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617;
Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1
essere titolare del credito per averlo acquistato da Controparte_3
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'istante ha l'onere di allegare e provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa. (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Tuttavia, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dai contratti di prestito personali n. 8441593, n. 8573204 e n. 8579254 sottoscritti dalla Sig.ra con Parte_1
rispettivamente in data 3/04/2018, 1/06/2018 e 5/06/2018 (cfr. doc. 6, 7 e 8 Controparte_3
fascicolo monitorio).
La parte opposta, ha poi dedotto di aver acquistato un pacchetto di crediti Controparte_1
pecuniari, tra cui quelli per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, da CP_3
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
[...]
Al riguardo la parte opposta ha prodotto in atti la seguente documentazione: - Atto di cessione di crediti perfezionatasi in data 17/06/2021 ai sensi dell'art. 58 TUB tra e (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); Controparte_3 Controparte_1
- L'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3/07/2021 con il quale è stato dato avviso dell'avvenuta cessione pro-soluto, in favore di Controparte_1
dei crediti pecuniari descritti;
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
[...]
- Comunicazione dell'avvenuta cessione inviata alla Sig.ra in data 27/07/2021 e Pt_1
ricevuta in data 4/08/2021; (cfr. doc. 16 fascicolo monitorio)
- Elenco crediti ceduti;
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio)
Ciò considerato, quanto alla prova dell'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione di crediti in blocco, deve osservarsi che dall'esame della documentazione sopra richiamata ed in particolare dal contratto di cessione prodotto in atti non si evince la ricomprensione del credito azionato nel contratto medesimo. Tale contratto non reca, infatti, l'indicazione specifica del credito vantato nei confronti della ingiunta, specificando ai punti “A” e “B” che “oggetto della cessione in blocco e pro soluto era costituito da un primo portafoglio composto dal taluni crediti selezionati dal cedente tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Quadro. Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Cedente, in data 27 maggio 2021, ha messo a disposizione del cessionario un Data Tape in formato elettronico contenente l'elenco delle posizioni oggetto di cessione del Primo Portafoglio”.
Tuttavia, non vi è alcuna produzione in atti del suddetto allegato 1 che comproverebbe la cessione dei crediti de quibus.
Si osserva altresì che è da ritenersi privo di qualsiasi valore probatorio in tal senso l'elenco dei crediti ceduti prodotto in atti dalla società opposta (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), atteso che lo stesso non reca sottoscrizione alcuna, né risulta redatto su carta intestata della banca.
Ne consegue che la documentazione depositata dall'opposta nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione non può considerarsi sufficiente a provare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti. Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data in data 11/10/2023 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n.
39304/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/10/2023;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento nei confronti della parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 17/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 57456/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1967, e residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Romina
Scarano, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._2
alla Via Oslavia 30 int. 1 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
(C.f. ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 Controparte_1 P.IVA_1
del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia C.F._3 C.F._4
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N ed elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP), giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento n.
15309/2023 del 11/10/2023, R.G. n. 39304/2023
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 11/10/2023– Contratti di finanziamenti
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, nonché
l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da e che nulla deve la Controparte_1
opponente ad essa società per le ragioni per cui è causa.
Vittoria di spese e compenso a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, ma gradata Concedere alla il termine per Controparte_2
attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15309/2023 del 11/10/2023 RG 39304/2023 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 del 11/10/2023 RG 39304/2023 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in Parte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva
e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7/12/2023 la Sig.ra conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023), emesso dal
Tribunale di Roma in data 11/10/2023, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 26.111,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù dei contratti di prestito personali nn. 8441593, 8573204 e
8579254 originariamente stipulati dalla odierna opponente, rispettivamente in data 3/04/2018,
1/06/2018 e 5/06/2018, con la la quale ha successivamente ceduto, mediante Controparte_3 un'operazione di cartolarizzazione, i crediti alla Controparte_1
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di prova scritta Controparte_1
ex artt. 633 e ss. c.p.c. e 2697 c.c.
Con comparsa del 14/02/2024 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice procedente con ordinanza del 30.05.2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la parte opposta non abbia fornito idonea prova della sua legittimazione ad agire” ed assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 17.09.2025, mutato il Giudice, la causa veniva rimessa in decisione con decorrenza dei termini 189 c.p.c.
***
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di carenza di legittimazione attiva della odierna società opposta.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. Occorre, dunque, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617;
Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1
essere titolare del credito per averlo acquistato da Controparte_3
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'istante ha l'onere di allegare e provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa. (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Tuttavia, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dai contratti di prestito personali n. 8441593, n. 8573204 e n. 8579254 sottoscritti dalla Sig.ra con Parte_1
rispettivamente in data 3/04/2018, 1/06/2018 e 5/06/2018 (cfr. doc. 6, 7 e 8 Controparte_3
fascicolo monitorio).
La parte opposta, ha poi dedotto di aver acquistato un pacchetto di crediti Controparte_1
pecuniari, tra cui quelli per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, da CP_3
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
[...]
Al riguardo la parte opposta ha prodotto in atti la seguente documentazione: - Atto di cessione di crediti perfezionatasi in data 17/06/2021 ai sensi dell'art. 58 TUB tra e (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); Controparte_3 Controparte_1
- L'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3/07/2021 con il quale è stato dato avviso dell'avvenuta cessione pro-soluto, in favore di Controparte_1
dei crediti pecuniari descritti;
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
[...]
- Comunicazione dell'avvenuta cessione inviata alla Sig.ra in data 27/07/2021 e Pt_1
ricevuta in data 4/08/2021; (cfr. doc. 16 fascicolo monitorio)
- Elenco crediti ceduti;
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio)
Ciò considerato, quanto alla prova dell'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione di crediti in blocco, deve osservarsi che dall'esame della documentazione sopra richiamata ed in particolare dal contratto di cessione prodotto in atti non si evince la ricomprensione del credito azionato nel contratto medesimo. Tale contratto non reca, infatti, l'indicazione specifica del credito vantato nei confronti della ingiunta, specificando ai punti “A” e “B” che “oggetto della cessione in blocco e pro soluto era costituito da un primo portafoglio composto dal taluni crediti selezionati dal cedente tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Quadro. Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Cedente, in data 27 maggio 2021, ha messo a disposizione del cessionario un Data Tape in formato elettronico contenente l'elenco delle posizioni oggetto di cessione del Primo Portafoglio”.
Tuttavia, non vi è alcuna produzione in atti del suddetto allegato 1 che comproverebbe la cessione dei crediti de quibus.
Si osserva altresì che è da ritenersi privo di qualsiasi valore probatorio in tal senso l'elenco dei crediti ceduti prodotto in atti dalla società opposta (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), atteso che lo stesso non reca sottoscrizione alcuna, né risulta redatto su carta intestata della banca.
Ne consegue che la documentazione depositata dall'opposta nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione non può considerarsi sufficiente a provare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti. Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n. 39304/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data in data 11/10/2023 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15309/2023 (R.G. n.
39304/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data 11/10/2023;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento nei confronti della parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 17/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo