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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 712/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM AE LB, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3863/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 638/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.4, con sentenza emessa il 22.2.2023 ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso avviso di intimazione notificatogli in data 14.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa per il pagamento della somma di €.108.703,06.
La Corte adita ha annullato l'atto impugnato perché non era stata provata la notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'ADER di Siracusa, rimasta assente nel primo giudizio, ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma perché errata. Ai sensi dell'art.58 del Dlgs. n.546/92 ha prodotto l'atto presupposto all'intimazione impugnata, ossia copia della cartella di pagamento n.29820160025669575 notificata il 28.2.2017 ai sensi dell'art.26 del DPR n.602/73, con deposito presso il Comune di Siracusa e successivo invio della raccomandata informativa al contribuente.
Peraltro, rileva che la richiesta di pagamento era scaturita da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del contribuente ex art.36 bis DPR n.600/73.
Pertanto, ha insistito per la riforma della sentenza impugnata.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame.
Ha eccepito la nullità della costituzione in questa fase del giudizio da parte dell'ADER perché disposta attraverso difensore del libero foro. Ha altresì, contestato la produzione documentale ed in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviatagli, ritirata allo sportello da certa Nominativo_1, qualificatasi moglie, producendo all'uopo copia del suo stato di famiglia del quale risulta che la moglie è la signora Nominativo_2, che non ha mai ritirato alcuna raccomandata. Con la conseguenza che l'atto, a suo dire, non è mai entrato nella sua sfera di conoscenza.
Svolge anche appello incidentale della sentenza di I° grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese.
Quindi, ha insistito per il rigetto del gravame.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. E' priva di fondamento l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'ADER mediante difensore del libero foro.
Invero giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, ha acclarato la legittimità della costituzione dei giudizi di merito da parte dell'Ufficio impositore attraverso difensore del libero foro (v.Cass.31.10.2024
n.28199, Cass.
1.4.2025 n.8617).
Anche la successiva eccezione relativa al ritiro della raccomandata da parte di tale Nominativo_1 , qualificatasi moglie, non appare fondata e non convince la Corte laddove poi si sostiene, che in realtà la moglie del contribuente risulta chiamarsi Nominativo_2 e pertanto il plico non gli è pervenuto.
Invero, chi ha ritirato la raccomandata ha presentato l'avviso che non poteva che essere ricevuto dal contribuente e che solo costui poteva delegare la signora Nominativo_1 che a sua volta ha mostrato la delega all'Ufficiale postale che, quindi, le ha consegnato il plico.
Pertanto, a parere della Corte, vi è logica certezza che l'appellato ha ricevuto il plico della raccomandata con la relativa cartella di pagamento, che non è stata impugnata, e che costituisce l'atto presupposto all'intimazione.
Quindi, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma dell'appellata sentenza, dichiara la legittimità dell'originario avviso di intimazione di pagamento notificato il 14.9.2021. Condanna l'appellato alle spese di giudizio che si liquidano in €.2.000,00
ER, 18.11.2025
FF ER AZ EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM AE LB, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3863/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 638/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000550447 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.4, con sentenza emessa il 22.2.2023 ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso avviso di intimazione notificatogli in data 14.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa per il pagamento della somma di €.108.703,06.
La Corte adita ha annullato l'atto impugnato perché non era stata provata la notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'ADER di Siracusa, rimasta assente nel primo giudizio, ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma perché errata. Ai sensi dell'art.58 del Dlgs. n.546/92 ha prodotto l'atto presupposto all'intimazione impugnata, ossia copia della cartella di pagamento n.29820160025669575 notificata il 28.2.2017 ai sensi dell'art.26 del DPR n.602/73, con deposito presso il Comune di Siracusa e successivo invio della raccomandata informativa al contribuente.
Peraltro, rileva che la richiesta di pagamento era scaturita da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del contribuente ex art.36 bis DPR n.600/73.
Pertanto, ha insistito per la riforma della sentenza impugnata.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame.
Ha eccepito la nullità della costituzione in questa fase del giudizio da parte dell'ADER perché disposta attraverso difensore del libero foro. Ha altresì, contestato la produzione documentale ed in particolare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviatagli, ritirata allo sportello da certa Nominativo_1, qualificatasi moglie, producendo all'uopo copia del suo stato di famiglia del quale risulta che la moglie è la signora Nominativo_2, che non ha mai ritirato alcuna raccomandata. Con la conseguenza che l'atto, a suo dire, non è mai entrato nella sua sfera di conoscenza.
Svolge anche appello incidentale della sentenza di I° grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese.
Quindi, ha insistito per il rigetto del gravame.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. E' priva di fondamento l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'ADER mediante difensore del libero foro.
Invero giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, ha acclarato la legittimità della costituzione dei giudizi di merito da parte dell'Ufficio impositore attraverso difensore del libero foro (v.Cass.31.10.2024
n.28199, Cass.
1.4.2025 n.8617).
Anche la successiva eccezione relativa al ritiro della raccomandata da parte di tale Nominativo_1 , qualificatasi moglie, non appare fondata e non convince la Corte laddove poi si sostiene, che in realtà la moglie del contribuente risulta chiamarsi Nominativo_2 e pertanto il plico non gli è pervenuto.
Invero, chi ha ritirato la raccomandata ha presentato l'avviso che non poteva che essere ricevuto dal contribuente e che solo costui poteva delegare la signora Nominativo_1 che a sua volta ha mostrato la delega all'Ufficiale postale che, quindi, le ha consegnato il plico.
Pertanto, a parere della Corte, vi è logica certezza che l'appellato ha ricevuto il plico della raccomandata con la relativa cartella di pagamento, che non è stata impugnata, e che costituisce l'atto presupposto all'intimazione.
Quindi, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma dell'appellata sentenza, dichiara la legittimità dell'originario avviso di intimazione di pagamento notificato il 14.9.2021. Condanna l'appellato alle spese di giudizio che si liquidano in €.2.000,00
ER, 18.11.2025
FF ER AZ EN