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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3212/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 15/04/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Gregorio Romeo per delega dell'Avv. Domenico Mesiti;
Per l'avv. Clelia Condello, per delega degli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario CP_1
Cosimo Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Mesiti( C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F. Controparte_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f.
) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f. C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024 in atti;
Persona_1
resistente
All'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore12,36 , assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, l'odierno ricorrente conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della nota del 04/07/2023 con la quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 1.206,25 per somme indebitamente percepite dalla stessa nel periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 a titolo di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento già in testa al de cuius A sostegno della propria difesa Persona_2
deduceva che la madre dell'istante negli anni dal 01.01.1998 al 30.09.1998 aveva percepito l'indennità di accompagnamento. Avverso tale provvedimento, il ricorrente, in data 12.11.2024, tramite il sottoscritto procuratore, proponeva ricorso al Comitato Provinciale, ma senza esito. Il ricorrente deduceva che risulta documentalmente provato che il credito vantato dall' si riferiva a CP_1
somme corrisposte nel periodo dall'01.01.1998 al 30.09.1998. La prima richiesta di pagamento, peraltro, veniva inviata alla ricorrente in data 09.07.2024, abbondantemente oltre i dieci anni entro i quali il diritto poteva essere fatto valere. Appare di tutta evidenza che la medesima lettera costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall' resistente. Ne CP_2
consegue che il diritto alla ripetizione delle somme sopra specificate era già prescritto. Evidenziava, infine, che la somma in contestazione era già stata richiesta, sempre per intero e nel medesimo importo, alla coerede dell'odierno ricorrente, SI.ra e, che la stessa aveva già proposto ricorso davanti Per_3
a codesto Tribunale conclusosi con sentenza n. 1434/2023 del 12.12.2023 con la quale veniva accolto il ricorso e dichiarata l'irripetibilità delle somme.
Pertanto, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro alfine di ritenere e dichiarare che il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte CP_1
in più alla madre della ricorrente nel periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 specificate nella superiore parte motiva e chieste in restituzione all'istante, è prescritto e che, di conseguenza, il ricorrente nulla deve restituire all per CP_1
l'indicato titolo. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie IVA e CPA da attribuire al sottoscritto Avv. Domenico
Mesiti che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità e CP_1
infondatezza della domanda. A sostegno della propria difesa deduceva che l'indebito oggetto di causa era relativo ad importi indebitamente percepiti dal ricorrente a titolo di ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento della sig.ra , deceduta il 25.09.1998, Persona_4
nella qualità di erede di quest'ultima. In particolare, trattavasi di somme indebitamente riscosse per via della duplicazione di pagamenti, in via amministrativa ed in sede esecutiva, per il medesimo titolo e periodo. In particolare, i ratei di che trattasi risultano essere stati percepiti sia in fase amministrativa che in fase esecutiva a seguito di ordinanza di assegnazione del 24/03/2006 resa nella procedura esecutiva tribunale di Palmi – sez. esec.
Mob. – RG n. 1101/2005 (v. allegato). In particolare, come sopra già riferito, trattasi di ratei maturati e non riscossi dal de cuius e successivamente riscossi indebitamente dall'odierna ricorrente in quanto oggetto di doppio incasso, il primo per via amministrativa, il secondo a seguito di procedura esecutiva e di ordinanza di assegnazione del 24/03/2006. Quindi, l'eccezione di prescrizione era inammissibile siccome genericamente sollevata e riferita a circostanze, avvenuta riscossione di ratei di ind. acc. nel periodo dal01/01/1998 al
30/09/1998 da parte del de cuius inconferenti con l'indebito di Persona_2
causa. Oltre che inammissibile, l'eccezione di prescrizione era anche infondata atteso che l' ha ritualmente e tempestivamente interrotto il termine CP_1
decennale di prescrizione (lettere del 17.08.2011 e 24.02.2021). Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e/o non provata. Con condanna di controparte, alle spese e competenze di giudizio.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato. Il ricorso va accolto stante l'irripetibilità del diritto dell' al recupero CP_2
delle somme. La materia delle prestazioni assistenziali indebite, in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge, è stata regolata da una successione di disposizioni (L. n.29 del 1977, art.3, di conversione del D.L. n.850 del 1976; del D.L.173 del 1988, art.3, comma 9 convertito nella legge n.291 del 1988; della legge 24 dicembre 1993 n.537, art.11, comma4; del D.P.R.21 settembre 1994, n.698, art.5, comma 5; del D.L. n.323 del
1996, art. 4, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996, n.425, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
della legge27 dicembre 1997
n.449, art.52, comma 3; della legge 23 dicembre 1998, n.448, art.37; D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma5, convertito nella legge 24 novembre
2003, n.326). Si tratta di disposizioni che presentano un denominatore comune, costituito dalla previsione che “vengono restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta ce la prestazione assistenziale non era dovuta”(cfr. Sezione L, Sentenza n.1446 del
2008).Cionondimeno, l'applicazione estensiva dell'indebito assistenziale con particolare riguardo al profilo che attiene alla derogabilità in discussione, si spiega proprio in base a quelle stesse finalità che connotano la materia assistenziale e che nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità rivestono portata generale.
Si tratta di meccanismi di salvaguardia fondati sul principio dell'affidamento del percipiente che nella prospettiva di tutelare situazioni di fatto che ne erano sfornite e che avevano come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta hanno portato al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 c.c. L'assunto trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui (Sezione Lavoro, Sentenza n.1446 del 2008) “le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, che rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di “ concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo i c.d. atti di
“revoca” non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033
c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia nel settore della previdenza e assistenza obbligatoria si è affermato ed
è venuto, via via, consolidandosi un principio di settore, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude, viceversa, la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerare affidamento. Al riguardo la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare. Nello specifico ambito delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate và ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione in via analogica , ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art.2033 c.c. di disposizioni di questo genere, le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili”.
Nel caso di specie si ritiene che la irripetibilità delle somme contestazione derivi proprio della estensione al caso in esame dei principi propri dell'indebito assistenziale, in base ai quali la revoca in caso di insussistenza dei requisiti per 'erogazione deve avvenire “senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Ricorrono nella specie anche i requisiti cui la giurisprudenza subordina la applicabilità del regime in questione, vale a dire la non addebitabilità al recipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
In tal senso depone quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui (sezione
L., Sentenza n.1978 del 03.02.2004) “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta norma di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti atti, diretti ad ingannare l'ente erogatore ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'Ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita, prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura o esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione “. In specie detti limiti non sono ravvisabili ed è pacifica la non addebitabilità all'accipiens della erogazione indebita. Quanto alla sussistenza o meno di una situazione suscettibile di generare un affidamento incolpevole in capo al beneficiario della prestazione assorbente è il contemporaneo riconoscimento da parte dell'amministrazione competente della condizione di invalido al 100% con provvedimento di indennità di accompagnamento e di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento. Infatti è proprio l'accostamento che l'Ente erogatore ha posto tra la prestazione legittimamente riconosciuta e quella indebitamente erogata che ingenera un affidamento incolpevole in capo all'odierno ricorrente. Nè sul punto l' ha fornito il benchè minimo CP_1
principio di allegazione, salvo riportare nella memoria l' avvenuta riscossione di ratei di ind. acc. nel periodo dal 01/01/1998 al 30/09/1998 da parte del de cuius riscossi, a suo dire a seguito di ordinanza di assegnazione Persona_2
del 24/03/2006, di cui non risulta alcun allegato e alcuna documentazione a comprova, omettendo così di svolgere deduzioni istruttorie, con ciò venendo meno all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Pertanto, l'indebito per cui è causa non è ripetibile.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono va dichiarato che l'indebito contestato dall' alla SI.ra dall'01.01.1998 al 30.09.1998 non è CP_1 Per_3
ripetibile e per l'effetto la stessa nulla deve a tale titolo
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell' che va condannato a CP_1
restituire quanto trattenuto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara non dovute all le somme indebitamente richieste pari ad € CP_1
1206,25 2) Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente nel CP_1
periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 a titolo di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento già in testa al de cuius Persona_2
3) Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessive € 886,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e che distrae in favore del procuratore antistatario
Palmi, lì 15 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3212/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 15/04/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Gregorio Romeo per delega dell'Avv. Domenico Mesiti;
Per l'avv. Clelia Condello, per delega degli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario CP_1
Cosimo Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Mesiti( C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F. Controparte_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f.
) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f. C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024 in atti;
Persona_1
resistente
All'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore12,36 , assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, l'odierno ricorrente conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della nota del 04/07/2023 con la quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 1.206,25 per somme indebitamente percepite dalla stessa nel periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 a titolo di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento già in testa al de cuius A sostegno della propria difesa Persona_2
deduceva che la madre dell'istante negli anni dal 01.01.1998 al 30.09.1998 aveva percepito l'indennità di accompagnamento. Avverso tale provvedimento, il ricorrente, in data 12.11.2024, tramite il sottoscritto procuratore, proponeva ricorso al Comitato Provinciale, ma senza esito. Il ricorrente deduceva che risulta documentalmente provato che il credito vantato dall' si riferiva a CP_1
somme corrisposte nel periodo dall'01.01.1998 al 30.09.1998. La prima richiesta di pagamento, peraltro, veniva inviata alla ricorrente in data 09.07.2024, abbondantemente oltre i dieci anni entro i quali il diritto poteva essere fatto valere. Appare di tutta evidenza che la medesima lettera costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall' resistente. Ne CP_2
consegue che il diritto alla ripetizione delle somme sopra specificate era già prescritto. Evidenziava, infine, che la somma in contestazione era già stata richiesta, sempre per intero e nel medesimo importo, alla coerede dell'odierno ricorrente, SI.ra e, che la stessa aveva già proposto ricorso davanti Per_3
a codesto Tribunale conclusosi con sentenza n. 1434/2023 del 12.12.2023 con la quale veniva accolto il ricorso e dichiarata l'irripetibilità delle somme.
Pertanto, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro alfine di ritenere e dichiarare che il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte CP_1
in più alla madre della ricorrente nel periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 specificate nella superiore parte motiva e chieste in restituzione all'istante, è prescritto e che, di conseguenza, il ricorrente nulla deve restituire all per CP_1
l'indicato titolo. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie IVA e CPA da attribuire al sottoscritto Avv. Domenico
Mesiti che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità e CP_1
infondatezza della domanda. A sostegno della propria difesa deduceva che l'indebito oggetto di causa era relativo ad importi indebitamente percepiti dal ricorrente a titolo di ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento della sig.ra , deceduta il 25.09.1998, Persona_4
nella qualità di erede di quest'ultima. In particolare, trattavasi di somme indebitamente riscosse per via della duplicazione di pagamenti, in via amministrativa ed in sede esecutiva, per il medesimo titolo e periodo. In particolare, i ratei di che trattasi risultano essere stati percepiti sia in fase amministrativa che in fase esecutiva a seguito di ordinanza di assegnazione del 24/03/2006 resa nella procedura esecutiva tribunale di Palmi – sez. esec.
Mob. – RG n. 1101/2005 (v. allegato). In particolare, come sopra già riferito, trattasi di ratei maturati e non riscossi dal de cuius e successivamente riscossi indebitamente dall'odierna ricorrente in quanto oggetto di doppio incasso, il primo per via amministrativa, il secondo a seguito di procedura esecutiva e di ordinanza di assegnazione del 24/03/2006. Quindi, l'eccezione di prescrizione era inammissibile siccome genericamente sollevata e riferita a circostanze, avvenuta riscossione di ratei di ind. acc. nel periodo dal01/01/1998 al
30/09/1998 da parte del de cuius inconferenti con l'indebito di Persona_2
causa. Oltre che inammissibile, l'eccezione di prescrizione era anche infondata atteso che l' ha ritualmente e tempestivamente interrotto il termine CP_1
decennale di prescrizione (lettere del 17.08.2011 e 24.02.2021). Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e/o non provata. Con condanna di controparte, alle spese e competenze di giudizio.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato. Il ricorso va accolto stante l'irripetibilità del diritto dell' al recupero CP_2
delle somme. La materia delle prestazioni assistenziali indebite, in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge, è stata regolata da una successione di disposizioni (L. n.29 del 1977, art.3, di conversione del D.L. n.850 del 1976; del D.L.173 del 1988, art.3, comma 9 convertito nella legge n.291 del 1988; della legge 24 dicembre 1993 n.537, art.11, comma4; del D.P.R.21 settembre 1994, n.698, art.5, comma 5; del D.L. n.323 del
1996, art. 4, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996, n.425, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
della legge27 dicembre 1997
n.449, art.52, comma 3; della legge 23 dicembre 1998, n.448, art.37; D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma5, convertito nella legge 24 novembre
2003, n.326). Si tratta di disposizioni che presentano un denominatore comune, costituito dalla previsione che “vengono restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta ce la prestazione assistenziale non era dovuta”(cfr. Sezione L, Sentenza n.1446 del
2008).Cionondimeno, l'applicazione estensiva dell'indebito assistenziale con particolare riguardo al profilo che attiene alla derogabilità in discussione, si spiega proprio in base a quelle stesse finalità che connotano la materia assistenziale e che nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità rivestono portata generale.
Si tratta di meccanismi di salvaguardia fondati sul principio dell'affidamento del percipiente che nella prospettiva di tutelare situazioni di fatto che ne erano sfornite e che avevano come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta hanno portato al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 c.c. L'assunto trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui (Sezione Lavoro, Sentenza n.1446 del 2008) “le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, che rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di “ concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo i c.d. atti di
“revoca” non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033
c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia nel settore della previdenza e assistenza obbligatoria si è affermato ed
è venuto, via via, consolidandosi un principio di settore, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude, viceversa, la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerare affidamento. Al riguardo la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare. Nello specifico ambito delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate và ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione in via analogica , ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art.2033 c.c. di disposizioni di questo genere, le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili”.
Nel caso di specie si ritiene che la irripetibilità delle somme contestazione derivi proprio della estensione al caso in esame dei principi propri dell'indebito assistenziale, in base ai quali la revoca in caso di insussistenza dei requisiti per 'erogazione deve avvenire “senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Ricorrono nella specie anche i requisiti cui la giurisprudenza subordina la applicabilità del regime in questione, vale a dire la non addebitabilità al recipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
In tal senso depone quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui (sezione
L., Sentenza n.1978 del 03.02.2004) “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta norma di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti atti, diretti ad ingannare l'ente erogatore ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'Ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita, prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura o esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione “. In specie detti limiti non sono ravvisabili ed è pacifica la non addebitabilità all'accipiens della erogazione indebita. Quanto alla sussistenza o meno di una situazione suscettibile di generare un affidamento incolpevole in capo al beneficiario della prestazione assorbente è il contemporaneo riconoscimento da parte dell'amministrazione competente della condizione di invalido al 100% con provvedimento di indennità di accompagnamento e di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento. Infatti è proprio l'accostamento che l'Ente erogatore ha posto tra la prestazione legittimamente riconosciuta e quella indebitamente erogata che ingenera un affidamento incolpevole in capo all'odierno ricorrente. Nè sul punto l' ha fornito il benchè minimo CP_1
principio di allegazione, salvo riportare nella memoria l' avvenuta riscossione di ratei di ind. acc. nel periodo dal 01/01/1998 al 30/09/1998 da parte del de cuius riscossi, a suo dire a seguito di ordinanza di assegnazione Persona_2
del 24/03/2006, di cui non risulta alcun allegato e alcuna documentazione a comprova, omettendo così di svolgere deduzioni istruttorie, con ciò venendo meno all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Pertanto, l'indebito per cui è causa non è ripetibile.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono va dichiarato che l'indebito contestato dall' alla SI.ra dall'01.01.1998 al 30.09.1998 non è CP_1 Per_3
ripetibile e per l'effetto la stessa nulla deve a tale titolo
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell' che va condannato a CP_1
restituire quanto trattenuto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara non dovute all le somme indebitamente richieste pari ad € CP_1
1206,25 2) Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente nel CP_1
periodo dal 01.01.1998 al 30.09.1998 a titolo di rate maturate e non riscosse di indennità di accompagnamento già in testa al de cuius Persona_2
3) Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessive € 886,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e che distrae in favore del procuratore antistatario
Palmi, lì 15 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo