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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Parte_1 C.F._1
Tortorella;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Parte_2 C.F._2
Tortorella;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c..
Con sentenza n. 57/2024, pubblicata in data 23.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 25.11.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 23.12.2024 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. L'abitazione sita in Locate di Triulzi, Via Benedetto Secondi n. 4, Lettera C, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella piena disponibilità della stessa, Parte_1 pagina 1 di 2 unitamente agli arredi ivi presenti, ed il Sig. si impegna a trasferire la propria Parte_2 residenza altrove, entro e non oltre tre mesi dalla pronuncia di separazione consensuale dei coniugi.
3. I coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarando altresì di aver regolato ogni rapporto economico.
4. I coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Locate di Triulzi in data 07.08.1988, atto iscritto presso i Pt_1 Parte_2 registri del Comune di Locate di Triulzi al N. 22 - Parte II - Serie A - Anno 1988;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Parte_1 C.F._1
Tortorella;
e da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Parte_2 C.F._2
Tortorella;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c..
Con sentenza n. 57/2024, pubblicata in data 23.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 25.11.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 23.12.2024 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. L'abitazione sita in Locate di Triulzi, Via Benedetto Secondi n. 4, Lettera C, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella piena disponibilità della stessa, Parte_1 pagina 1 di 2 unitamente agli arredi ivi presenti, ed il Sig. si impegna a trasferire la propria Parte_2 residenza altrove, entro e non oltre tre mesi dalla pronuncia di separazione consensuale dei coniugi.
3. I coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi pretesa di mantenimento per sé stessi, dichiarando altresì di aver regolato ogni rapporto economico.
4. I coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni relative ai rapporti economici che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Locate di Triulzi in data 07.08.1988, atto iscritto presso i Pt_1 Parte_2 registri del Comune di Locate di Triulzi al N. 22 - Parte II - Serie A - Anno 1988;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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