Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3045 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] in Parte_1
Sri Lanka, il 26 febbraio 1988, c.f. , elettivamente domici- C.F._1 liato in Viterbo, alla Via Igino Garbini n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Elena Gallo e Cesare Cardoni che lo rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Canino (VT), C.so G. Mat- C.F._2 teotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 2 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regola- mentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro fi- glio, , nato fuori dal matrimonio a Vi- Persona_1
terbo l'8 maggio 2018.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“i) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1
dell'affidamento condiviso e paritetico. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la re- sponsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza.
ii) i genitori concordano perché la residenza anagrafica del minore segua quella della madre, fermo restando il collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori come di seguito disciplinato. I genitori si impegnano in caso di nuove fre- quentazioni o relazioni sentimentali a che i rapporti tra il terzo e il figlio minore vengano stabiliti gradualmente e con l'adozione di opportune cautele a tutela del figlio;
iii) il collocamento del minore sarà paritario prevedendosi un periodo di perma- nenza presso ciascun genitore sostanzialmente identico all'interno del mese e, te- nuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze degli stessi legate ai rispettivi turni di lavoro nonché del minore, verrà regolato secondo le seguenti mo- dalità, peraltro già attuate e concordate:
a - il minore trascorrerà con i genitori, alternando le settimane, dal lunedì al giovedì, compresi con l'uno ed il venerdì, sabato e domenica con l'altro, salvo diverse intese tra le parti. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere altra intesa, la disciplina della collocazione del minore sarà regolata come prima indicato. Sarà cura del genitore pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
collocatario prelevare e riaccompagnare il figlio all'inizio ed al termine del periodo di permanenza presso di lui. Il figlio sarà prelevato all'uscita della scuola il venerdì
(ovvero alle ore 16,00 nei periodi feriali) dal genitore con il quale dovrà passare la successiva settimana e riaccompagnato a scuola il venerdì successivo ovvero a casa dell'altro genitore nel periodo feriale;
b - per quanto riguarda le festività natalizie il figli rascorrerà con un genitore Per_1
il periodo dal 22 al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
per il corrente anno 2024 il figlio starà con il padre nel primo periodo e con la madre il secondo per poi procedere in via alternata per gli anni successivi;
c - per il periodo pasquale il minore trascorrerà paritetiche giornate di vacanza al- ternando la S. Pasqua con un genitore e la TA con l'altro, per poi procedere in via alternata per gli anni successivi;
d - per le vacanze estive (dalla chiusura dell'anno scolastica alla riapertura) il minore potrà trascorrere 20 giorni continuativi con il padre e 15 con la madre previo ac- cordo tra i genitori;
a tal fine ciascuno di essi dovrà comunicare all'altro il periodo scelto entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno informando l'altro del luogo e dell'indirizzo delle località di vacanza ove si recherà con il figlio nonché, in caso di necessità di una baby-sitter, il nominativo ed i contatti della stessa;
e - le altre festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre) verranno trascorse dal minore ad anni alterni con il padre o con la madre. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno, il giorno della prima co- munione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena, salvo differente volontà manifestata dallo stesso alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze;
il compleanno dei rispettivi genitori lo trascorrerà con il solo genitore festeggiando. iv) il sig , si impegna a corrispondere mensil- Persona_1
mente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
indici ISTAT;
detto importo dovrà essere versato mediante bonifico in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che la stessa avrà cura di Pt_2
comunicare;
v) i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato per il figlio, oggi percepito e interamente fruito dal sig sarà diviso al 50%, a partire Persona_1
dal mese di marzo, mese in cui la sig.r ha lasciato l'appartamento di con- Pt_2
vivenza. A tale scopo il sig. si impegna a comunicare al compe- Persona_1
tente ufficio dell'INPS la intervenuta modifica compiendo quanto nella sua dispo- nibilità per fare in modo che la somma venga erogata direttamente alla sig.r Pt_3
[...]
vi) per le spese straordinarie del figli genitori fanno espresso riferimento e Per_1
richiamo al protocollo in essere presso il Tribunale di Viterbo, allegato al presente ricorso e da intendersi ivi trascritto, e convengono che esse saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% ciascuno. vii) i genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rap- porto equilibrato e continuativo di entrambi con il proprio figlio;
si impegnano inol- tre a tutelare reciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giu- dizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio. viii) i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
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il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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