Sentenza 31 maggio 2022
Ordinanza collegiale 25 luglio 2022
Decreto collegiale 20 ottobre 2022
Decreto collegiale 24 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/09/2025, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07318/2025REG.PROV.COLL.
N. 05356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5356 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Celeste Cappello e Francesca Vrespa, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Alessandra Montagnani Amendolea, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, nonché dall’avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Polibio, n. 15 e con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 11 aprile 2022, n. 807/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza che ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse il ricorso contro gli atti con cui il Comune si è espresso negativamente sulla richiesta di istruttoria preliminare per la demolizione di un’autorimessa e ricostruzione di un immobile residenziale e sulla successiva istanza di riesame, nonché ha compensato tra le parti le spese di lite del primo grado.
2. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza 25 luglio 2022, n. 6522, il collegio ha preso atto della rinuncia dell’appellante alla domanda cautelare che questi aveva incidentalmente proposto.
4. Con atto depositato il 29 maggio 2025 il privato ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione sull’appello.
5. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La dichiarata carenza dell’interesse a una decisione nel merito, di cui il collegio non può che prendere atto, comporta la dichiarazione d’improcedibilità dell’appello.
7. Le spese di lite del grado possono essere compensate, come richiesta dell’appellante, cui ha aderito la difesa del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO