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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 558/2025 R.G.L.
TRA
in persona del suo procuratore generale , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Mancaniello Luigi
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott.ssa visionata la Persona_1 documentazione medica successiva, ha così accertato: “in data 19/12/2024 vs fisiatrica rilasciata da struttura pubblica che attesta: “ deficit grave della deambulazione…. Gravemente compromesse ADL
e IADL: ADL 1/6; IADL 5/19 Prescrizione di carrozzina pieghevole Dalla documentazione successivamente allegata ben si evince un aggravamento del quadro clinico determinato da un deficit deambulatorio con ridotta autonomia nelle attività della vita quotidiana, pertanto, si riconosce il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 19.12.2024”.
A seguito di contestazioni di parte ricorrente, la CTU ha così precisato: “in data 19/12/2024 la vs fisiatrica rilasciata di struttura pubblica attesta: deficit grave della deambulazione … Prescrizione di carrozzina. E' ben evidente e documentabile che il quadro motorio del ricorrente abbia avuto un notevole peggioramento … Va specificato che la valutazione dell'autonomia deve essere effet1tuata da un medico, con scale di valutazione dell'autonomia (ADL e IADL) come certificato in data
19/12/2024. Pertanto è ben evidente che l'aggravarsi del quadro motorio (deficit della deambulazione
e prescrizione di carrozzina) associato alle commorbilita' abbia determinato un peggioramento della autonomia nelle attività della vita quotidiana, pertanto, si riconosce il beneficio richiesto a partire dal
19/12/2024”.
Le argomentazioni, seppur concise, e le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della indennità di accompagnamento - fatta risalire a dicembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di invalidità civile dal 19 dicembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della indennità di Parte_1 accompagnamento, con decorrenza dal 19.12.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 558/2025 R.G.L.
TRA
in persona del suo procuratore generale , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Mancaniello Luigi
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott.ssa visionata la Persona_1 documentazione medica successiva, ha così accertato: “in data 19/12/2024 vs fisiatrica rilasciata da struttura pubblica che attesta: “ deficit grave della deambulazione…. Gravemente compromesse ADL
e IADL: ADL 1/6; IADL 5/19 Prescrizione di carrozzina pieghevole Dalla documentazione successivamente allegata ben si evince un aggravamento del quadro clinico determinato da un deficit deambulatorio con ridotta autonomia nelle attività della vita quotidiana, pertanto, si riconosce il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 19.12.2024”.
A seguito di contestazioni di parte ricorrente, la CTU ha così precisato: “in data 19/12/2024 la vs fisiatrica rilasciata di struttura pubblica attesta: deficit grave della deambulazione … Prescrizione di carrozzina. E' ben evidente e documentabile che il quadro motorio del ricorrente abbia avuto un notevole peggioramento … Va specificato che la valutazione dell'autonomia deve essere effet1tuata da un medico, con scale di valutazione dell'autonomia (ADL e IADL) come certificato in data
19/12/2024. Pertanto è ben evidente che l'aggravarsi del quadro motorio (deficit della deambulazione
e prescrizione di carrozzina) associato alle commorbilita' abbia determinato un peggioramento della autonomia nelle attività della vita quotidiana, pertanto, si riconosce il beneficio richiesto a partire dal
19/12/2024”.
Le argomentazioni, seppur concise, e le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della indennità di accompagnamento - fatta risalire a dicembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di invalidità civile dal 19 dicembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della indennità di Parte_1 accompagnamento, con decorrenza dal 19.12.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
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