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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8782 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
RA RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8782/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti PERSICHETTI ERNESTO e Parte_1 C.F._1
BE IO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, Via
PP MI n. 21
e
(c.f. ), con gli avv.ti CASARI PAOLINA e DI Parte_2 C.F._2
IO IN, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio
(BS), Piazzale Parroci Tonoletti n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«CONCORSO MANTENIMENTO
a) La sig.ra provvederà a contribuire al mantenimento del figlio DR, Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo di € 250,00, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. b) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio DR saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, da ritenersi parte integrante del presente ricorso.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di assegno divorzile. IMPUGNAZIONE
3. Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
4. Spese di lite interamente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Brescia in data 01.9.2001, da cui era nato il figlio DR il 11.7.2004, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 14.9.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 9.11.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2 celebrato a Brescia (BS) il 01.9.2001, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte I, n. 193;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
TA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
RA RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8782/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti PERSICHETTI ERNESTO e Parte_1 C.F._1
BE IO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, Via
PP MI n. 21
e
(c.f. ), con gli avv.ti CASARI PAOLINA e DI Parte_2 C.F._2
IO IN, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio
(BS), Piazzale Parroci Tonoletti n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«CONCORSO MANTENIMENTO
a) La sig.ra provvederà a contribuire al mantenimento del figlio DR, Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo di € 250,00, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. b) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio DR saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, da ritenersi parte integrante del presente ricorso.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di assegno divorzile. IMPUGNAZIONE
3. Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
4. Spese di lite interamente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Brescia in data 01.9.2001, da cui era nato il figlio DR il 11.7.2004, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 14.9.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 9.11.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2 celebrato a Brescia (BS) il 01.9.2001, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte I, n. 193;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
TA TI