Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02703/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. n. -OMISSIS-, recante divieto di detenzione armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto n. n.-OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Resiste il Ministero dell’interno.
Occorre premettere che, che ai sensi degli artt. 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l’amministrazione è titolare di un potere discrezionale molto esteso in materia di rilascio e ritiro di licenze abilitanti il possesso di armi e munizioni.
Tale ampia discrezionalità si evince nella previsione contenuta nel citato art. 43, ove si prevede che la licenza può essere negata, oltre che in confronto dei soggetti che hanno riportato condanne penali, anche nei riguardi di chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Il fine perseguito è, infatti, la tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, sicché si tratta di un potere attribuito anche con finalità di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti.
Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Ai fini della valutazione di inaffidabilità del soggetto è richiesto un accertamento incensurabile in sede di legittimità nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.
Né può risultare indifferente, nel giudizio di valutazione complessiva, la prospettata sproporzione tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini rispetto all’interesse privato di portare armi o comunque di detenerle.
Conseguentemente, salvo il limite dell’onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l’amministrazione può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
Orbene, nel caso in esame la ragione fondante il provvedimento negativo consiste nell’essere il ricorrente cognato di un pregiudicato latitante, ritenuto affiliato al clan camorristico dei casalesi, indiziato del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e di reati in materia di armi.
Rispetto a ciò, le affermazioni del ricorrente, che asserisce di non intrattenere alcun rapporto con il suddetto soggetto e di essere esente da pregiudizi relativi alla propria condotta, non valgono a confutare l’attendibilità delle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, che non può non considerare il contesto ambientale, noto per fatti di criminalità organizzata e le possibili frequentazioni del ricorrente con il soggetto sopraindicato, facente parte del suo àmbito familiare (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 10/05/2016, n. 1154).
Né può considerarsi risolutiva la circostanza che lo stesso è da tempo titolare dell’autorizzazione alla detenzione delle armi, in quanto, ai sensi dell’art. 11 del T.U.L.P.S., “le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.