TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6264 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CA) il 07/09/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 12/03/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/10/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Guspini, anno 2012, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza ove ritenessero, rilasciandosi sin d'ora il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio.
2) La casa coniugale, di proprietà della signora (madre Controparte_2 della signora , rientrerà nella sua integrale disponibilità. CP_1
3) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico.
4) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6264 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CA) il 07/09/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 12/03/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/10/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Guspini, anno 2012, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza ove ritenessero, rilasciandosi sin d'ora il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio.
2) La casa coniugale, di proprietà della signora (madre Controparte_2 della signora , rientrerà nella sua integrale disponibilità. CP_1
3) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico.
4) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2