CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in atti e conferma l'intervenuta conciliazione.
Resistente: L'Agenzia Entrate conferma l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso del 26/2/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di Macerata Ricorrente_1, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, la quale decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi
1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi per tutto il periodo di imposta 1/1/2017-31/12/2017 di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierna ricorrente, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo dall'01/01/2017 al
31/12/20217. In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiama numerosi precedenti della Suprema Corte di Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Conclude chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, rilevando nelle proprie controdeduzioni che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Eccepisce che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 del D.P.R. 602/73, disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto l'articolo subordina il diritto alla refusione alle ipotesi di errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo di versamento, ipotesi che qui non ricorrono. Sul quantum rileva che la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
In data 15/12/2025 l'Agenzia ha depositato un atto di conciliazione tra le parti.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza dinnanzi alla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, che riguarda l'intera questione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Macerata, li 17/12/2025
Il Giudice
avv. Sandra Menichelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in atti e conferma l'intervenuta conciliazione.
Resistente: L'Agenzia Entrate conferma l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso del 26/2/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di Macerata Ricorrente_1, residente in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, la quale decise di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi
1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi per tutto il periodo di imposta 1/1/2017-31/12/2017 di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
L'odierna ricorrente, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo dall'01/01/2017 al
31/12/20217. In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiama numerosi precedenti della Suprema Corte di Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Conclude chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, rilevando nelle proprie controdeduzioni che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Eccepisce che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 del D.P.R. 602/73, disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto l'articolo subordina il diritto alla refusione alle ipotesi di errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo di versamento, ipotesi che qui non ricorrono. Sul quantum rileva che la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
In data 15/12/2025 l'Agenzia ha depositato un atto di conciliazione tra le parti.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza dinnanzi alla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II – Preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, che riguarda l'intera questione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Macerata, li 17/12/2025
Il Giudice
avv. Sandra Menichelli