CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI NG TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1726/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 4 e pubblicata il 16/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENTO n. 180000684 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso, chiede “Accogliere il ricorso in appello e conseguentemente dichiarare illegittimo l'atto impugnato per la parte riguardante la tassa rifiuti sugli immobili destinati al Numero_1 Numero_2processo produttivo ed ai relativi locali connessi, riferite alle utenze n. e del prospetto analitico del suddetto avviso di pagamento, in quanto produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili e dichiarare non dovuta la somma di € 1.952,27.”.
Resistente/Appellato: Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 195/2019 depositato il 17.01.2019, Ricorrente_1 Snc ha impugnato l'avviso di pagamento n. 180000684 del 26.04.2018 inerente al pagamento TARI per l'anno 2018, notificato, tramite posta ordinaria in data 16.07.2018, per l'importo di euro 2.618,00. Eccepiva
l'esclusione dell'assoggettamento a TARI delle superfici che producono rifiuti speciali e non urbani;
esonero dell'impresa dal pagamento della TARI per le aree nelle quali si effettuano lavorazioni industriali o artigianali produttive di rifiuti speciali.
Il Comune di Rende si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 4, con sentenza n. 1726/2023 depositata in data 03.04.2023, rigettava il ricorso osservando “come la ricorrente non abbia adeguatamente provato che tutte le aree degli immobili in oggetto siano funzionalmente connesse al processo produttivo ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali, il che legittima l'applicazione delle disposizioni previste nel vigente Regolamento
Comunale IUC. Data la particolarità della materia trattata va disposta la compensazione delle spese tra le parti del giudizio”.
Ricorrente_13. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 02.11.2023,
Snc, eccependo l'erroneità della sentenza e chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato per la parte riguardante la tassa rifiuti sugli immobili destinati al processo produttivo e ai relativi locali
Numero_1 Numero_2connessi, riferite alle utenze n. e , in quanto produttivi solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di euro 1.952,27.
Non si è costituito in questo grado di giudizio il Comune di Rende.
Con memoria in data 20.11.2025 l'Appellante ha depositato ulteriore documentazione, e in particolare la sentenza n. 1404/2025 di questa Corte che ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo (atto principale) emesso nei confronti della società appellante relativa alla medesima richiesta tributaria.
4. All'udienza pubblica del 12.12.2025, sentito il difensore di Parte Appellante, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e,, pertanto, va accolto.
Premesso che la contestazione rivolta dalla società appellante all'avviso di pagamento impugnato per
TARI 2018 è circoscritta ai soli locali identificati come utenze n. Numero_1 e n. Numero_2, locali nei quali si svolgono lavorazioni industriali e/o artigianali, produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, deve sottolinearsi che la società appellante ha prodotto, in questo grado di giudizio, provvedimento, emesso dalla società M.T. S.P.A. (Concessionaria della Riscossione per il
Comune di Rende) in data 20.09.2024, con il quale, a seguito di sopralluogo, si è provveduto al discarico del tributo per le utenze n. Numero_1 e n. Numero_2 relativamente all'anno 2023, per la accertata presenza nei locali di svolgimento dell'attività soltanto di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
L'annullamento, da parte del Concessionario, dell'avviso di accertamento TARI anno 2023 comporta che la situazione descritta nel verbale di sopralluogo, assunta a fondamento del provvedimento di discarico, debba estendersi, a ritroso, anche agli anni precedenti, e quindi anche al 2018 in esame, essendovi piena corrispondenza fattuale tra la situazione verificata nel 2024 e la situazione esistente nel 2018.
Infatti, la società appellante ha sempre sostenuto, fornendone prova documentale, che i locali identificati come utenze n. Numero_1 e n. Numero_2 erano destinati allo svolgimento di lavorazioni industriali produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
In particolare, in data 12.02.2015 la società depositava al Comune di Rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegato il layout dei macchinari, nella quale veniva specificata la suddivisione della superficie dell'unità immobiliare con categoria catastale D1 di cui al foglio
Luogo_1 , tra la superficie occupata dai macchinari, di mq. 354, e quella utilizzata solo ed esclusivamente per il ricovero delle macchine industriali soggette al servizio di riparazione, per mq. 400, aree non accessibili al pubblico né ai clienti ma esclusivamente al personale addetto all'attività produttiva.
Nella specie, come da planimetria del locale industriale in atti, l'intera area di produzione di mq. 754 è unica, non divisa materialmente in reparti tra macchinari e ricovero delle macchine soggette al servizio di riparazione. Di conseguenza, e per analogia, se negli spazi occupati dai macchinari non si producono rifiuti urbani (circostanza data per scontata anche dal Comune) anche negli spazi soggetti a ricovero dei mezzi da riparare non si verifica la produzione di rifiuti urbani. In data 19.09.2024, per come detto, il Concessionario del comune di Rende (CS) ha effettuato un ulteriore sopralluogo
Numero_1rideterminando le superfici tassabili a seguito dell'accertata mancanza, nelle utenze n. e Numero_2, della produzione di rifiuti assimilabili agli urbani.
Discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento dell'originario ricorso,
l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI anno 2018, provvedimento n. 180000684 emesso in data 08.10.2020, limitatamente alle somme relative alle utenze n. Numero_1 e n. Numero_2.
In ragione della constatazione che solo nel 2024 si è avuto il sopralluogo presso i locali della società ricorrente, e, quindi, la certezza della produzione di rifiuti speciali nei locali in questione, e della mancata costituzione in giudizio delle Appellate, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di pagamento impugnato limitatamente alle somme richieste per le utenze n. Numero_1 e n. Numero_2.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI NG TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1726/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 4 e pubblicata il 16/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENTO n. 180000684 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentato e difeso, chiede “Accogliere il ricorso in appello e conseguentemente dichiarare illegittimo l'atto impugnato per la parte riguardante la tassa rifiuti sugli immobili destinati al Numero_1 Numero_2processo produttivo ed ai relativi locali connessi, riferite alle utenze n. e del prospetto analitico del suddetto avviso di pagamento, in quanto produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili e dichiarare non dovuta la somma di € 1.952,27.”.
Resistente/Appellato: Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 195/2019 depositato il 17.01.2019, Ricorrente_1 Snc ha impugnato l'avviso di pagamento n. 180000684 del 26.04.2018 inerente al pagamento TARI per l'anno 2018, notificato, tramite posta ordinaria in data 16.07.2018, per l'importo di euro 2.618,00. Eccepiva
l'esclusione dell'assoggettamento a TARI delle superfici che producono rifiuti speciali e non urbani;
esonero dell'impresa dal pagamento della TARI per le aree nelle quali si effettuano lavorazioni industriali o artigianali produttive di rifiuti speciali.
Il Comune di Rende si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 4, con sentenza n. 1726/2023 depositata in data 03.04.2023, rigettava il ricorso osservando “come la ricorrente non abbia adeguatamente provato che tutte le aree degli immobili in oggetto siano funzionalmente connesse al processo produttivo ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali, il che legittima l'applicazione delle disposizioni previste nel vigente Regolamento
Comunale IUC. Data la particolarità della materia trattata va disposta la compensazione delle spese tra le parti del giudizio”.
Ricorrente_13. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 02.11.2023,
Snc, eccependo l'erroneità della sentenza e chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato per la parte riguardante la tassa rifiuti sugli immobili destinati al processo produttivo e ai relativi locali
Numero_1 Numero_2connessi, riferite alle utenze n. e , in quanto produttivi solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di euro 1.952,27.
Non si è costituito in questo grado di giudizio il Comune di Rende.
Con memoria in data 20.11.2025 l'Appellante ha depositato ulteriore documentazione, e in particolare la sentenza n. 1404/2025 di questa Corte che ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo (atto principale) emesso nei confronti della società appellante relativa alla medesima richiesta tributaria.
4. All'udienza pubblica del 12.12.2025, sentito il difensore di Parte Appellante, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e,, pertanto, va accolto.
Premesso che la contestazione rivolta dalla società appellante all'avviso di pagamento impugnato per
TARI 2018 è circoscritta ai soli locali identificati come utenze n. Numero_1 e n. Numero_2, locali nei quali si svolgono lavorazioni industriali e/o artigianali, produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, deve sottolinearsi che la società appellante ha prodotto, in questo grado di giudizio, provvedimento, emesso dalla società M.T. S.P.A. (Concessionaria della Riscossione per il
Comune di Rende) in data 20.09.2024, con il quale, a seguito di sopralluogo, si è provveduto al discarico del tributo per le utenze n. Numero_1 e n. Numero_2 relativamente all'anno 2023, per la accertata presenza nei locali di svolgimento dell'attività soltanto di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
L'annullamento, da parte del Concessionario, dell'avviso di accertamento TARI anno 2023 comporta che la situazione descritta nel verbale di sopralluogo, assunta a fondamento del provvedimento di discarico, debba estendersi, a ritroso, anche agli anni precedenti, e quindi anche al 2018 in esame, essendovi piena corrispondenza fattuale tra la situazione verificata nel 2024 e la situazione esistente nel 2018.
Infatti, la società appellante ha sempre sostenuto, fornendone prova documentale, che i locali identificati come utenze n. Numero_1 e n. Numero_2 erano destinati allo svolgimento di lavorazioni industriali produttive solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
In particolare, in data 12.02.2015 la società depositava al Comune di Rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegato il layout dei macchinari, nella quale veniva specificata la suddivisione della superficie dell'unità immobiliare con categoria catastale D1 di cui al foglio
Luogo_1 , tra la superficie occupata dai macchinari, di mq. 354, e quella utilizzata solo ed esclusivamente per il ricovero delle macchine industriali soggette al servizio di riparazione, per mq. 400, aree non accessibili al pubblico né ai clienti ma esclusivamente al personale addetto all'attività produttiva.
Nella specie, come da planimetria del locale industriale in atti, l'intera area di produzione di mq. 754 è unica, non divisa materialmente in reparti tra macchinari e ricovero delle macchine soggette al servizio di riparazione. Di conseguenza, e per analogia, se negli spazi occupati dai macchinari non si producono rifiuti urbani (circostanza data per scontata anche dal Comune) anche negli spazi soggetti a ricovero dei mezzi da riparare non si verifica la produzione di rifiuti urbani. In data 19.09.2024, per come detto, il Concessionario del comune di Rende (CS) ha effettuato un ulteriore sopralluogo
Numero_1rideterminando le superfici tassabili a seguito dell'accertata mancanza, nelle utenze n. e Numero_2, della produzione di rifiuti assimilabili agli urbani.
Discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento dell'originario ricorso,
l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI anno 2018, provvedimento n. 180000684 emesso in data 08.10.2020, limitatamente alle somme relative alle utenze n. Numero_1 e n. Numero_2.
In ragione della constatazione che solo nel 2024 si è avuto il sopralluogo presso i locali della società ricorrente, e, quindi, la certezza della produzione di rifiuti speciali nei locali in questione, e della mancata costituzione in giudizio delle Appellate, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di pagamento impugnato limitatamente alle somme richieste per le utenze n. Numero_1 e n. Numero_2.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.