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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Corridoni, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Carloni, che, unitamente all'Avv. Francesco Candiano e all'Avv. Paolo Capizzi, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione OPPONENTE contro
, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Controparte_2
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1073 del 17.10.2024, emesso per l'importo di Euro 22.747,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per contratto di prestazione d'opera. In particolare, l'opponente ha evidenziato:
- di aver commissionato all'opposta un intervento su impianto idrico antincendio, tramite accettazione del preventivo del 14.06.2023, con corrispettivo per l'importo di Euro 19.800,00, oltre Iva;
2
- di aver regolarmente provveduto al pagamento dell'importo di Euro 9.662,40, in data 19.06.2023 (in relazione alla fattura n. 33/2023), dell'importo di Euro 9.662,40, in data 05.08.2023 (in relazione alla fattura n. 40/2023) e dell'importo di Euro 3.960,00 in data 01.07.2024 (in relazione alla fattura n. 57/2023);
- che l'opposta ha indebitamente emesso ulteriori fatture, ossia la fattura n. 58/2023, per l'importo di Euro 4.416,40, successivamente integralmente stornata, e la fattura n. 10/2024, per l'importo di Euro 13.500,00;
- che l'opposta è incorsa in grave inadempimento, non avendo provveduto, in quanto priva della necessaria abilitazione, a rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti installati, ciò imponendo all'opponente di ricorrere a soggetti terzi. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria spiegata dall'opposta.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, l'opposta non si è costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 23.12.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011, n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, risulta incontestata la sussistenza di contratto di prestazione d'opera, relativo a intervento su impianto idrico antincendio, commissionato dall'opponente 3
all'opposta, tramite accettazione del preventivo del 14.06.2023, con corrispettivo complessivo pattuito per l'importo di Euro 19.800,00, oltre Iva (cfr. doc. 8, allegato alla citazione). A fronte di corrispettivo per l'importo complessivo di Euro 24.156,00, l'opposta ha rappresentato in sede monitoria di aver ricevuto il pagamento dell'importo di Euro 9.662,40, in data 19.06.2023, in relazione alla fattura n. 33/2023 e dell'importo di Euro 9.662,40, in data 05.08.2023, in relazione alla fattura n. 40/2023, mentre l'opponente ha documentato nel presente giudizio di aver effettuato l'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 3.960,00, in data 01.07.2024, in relazione alla fattura n. 57/2023 (cfr. docc. 3 e 6, allegati alla citazione). Dunque, rispetto al corrispettivo pattuito, a fronte dei pagamenti effettuati dall'opponente, residua esclusivamente l'importo di Euro 871,20, da riferirsi alla fattura n. 57/2023. Con riguardo a tale importo, deve essere analizzata la deduzione dell'opponente relativa all'inadempimento dell'opposta, consistente nel mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti dalla medesima installati, in quanto priva della necessaria abilitazione. Tale deduzione, in quanto diretta a contrastare la domanda di pagamento azionata dall'opposta in considerazione dell'inadempimento alla stessa imputato, deve essere qualificata in termini di eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in ipotesi di eccezione di inadempimento, va ritenuto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 11.02.2021, n. 3587, conf. Cass. 12.02.2010, n. 3373). 4
A ciò va aggiunto, in relazione alla situazione di contumacia della resistente, che “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta - per l'appunto, processualmente neutra - di restare contumace” (Cass. 23.01.2018, n. 1584). Nel caso di specie, a fronte della specifica deduzione dell'opponente in ordine a significativo profilo di inadempimento, costituito dal mancato rilascio delle necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti installati, la società opposta, rimanendo contumace, nulla ha documentato quanto all'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante. Inoltre, in considerazione della rilevanza della dichiarazione di conformità degli impianti e dell'importo esiguo dell'obbligazione di pagamento rimasta insoluta, non può riscontrarsi la contrarietà a buona fede della proposta eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. Pertanto, stante l'ammontare degli importi versati dall'opponente in adempimento del contratto stipulato e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento proposta, la domanda di pagamento azionata dall'opposta deve essere respinta.
In relazione alla domanda di pagamento relativa alla fattura n. 58/2023, emessa per l'importo di Euro 4.416,40, parte opponente ha documentato il successivo storno integrale della fattura emessa (cfr. docc. 4 e 7, allegati alla citazione).
Infine, deve essere analizzata la domanda di pagamento azionata in via monitoria relativamente alla fattura n. 10/2024, emessa per l'importo di Euro 13.500,00 (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Sul punto, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. 18.04.2018, n. 9542, conf. Cass. 12.01.2016, n. 299, Cass. 28.06.2010, n. 15383, Cass. 16.11.2001, n. 14363). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza dell'indicato diritto di credito dell'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, evidenziando la già avvenuta fatturazione degli importi contrattualmente previsti e l'assenza di rapporto alla base della fattura indicata. 5
Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni deduzione e prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera diverso e ulteriore rispetto al contratto documentato. Conseguentemente, in mancanza di idonea prova del credito, il cui onere gravava sull'opposta, anche tale domanda di pagamento deve essere rigettata.
Alla luce di quanto indicato, deve dunque accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Corridoni, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Carloni, che, unitamente all'Avv. Francesco Candiano e all'Avv. Paolo Capizzi, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione OPPONENTE contro
, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Controparte_2
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1073 del 17.10.2024, emesso per l'importo di Euro 22.747,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per contratto di prestazione d'opera. In particolare, l'opponente ha evidenziato:
- di aver commissionato all'opposta un intervento su impianto idrico antincendio, tramite accettazione del preventivo del 14.06.2023, con corrispettivo per l'importo di Euro 19.800,00, oltre Iva;
2
- di aver regolarmente provveduto al pagamento dell'importo di Euro 9.662,40, in data 19.06.2023 (in relazione alla fattura n. 33/2023), dell'importo di Euro 9.662,40, in data 05.08.2023 (in relazione alla fattura n. 40/2023) e dell'importo di Euro 3.960,00 in data 01.07.2024 (in relazione alla fattura n. 57/2023);
- che l'opposta ha indebitamente emesso ulteriori fatture, ossia la fattura n. 58/2023, per l'importo di Euro 4.416,40, successivamente integralmente stornata, e la fattura n. 10/2024, per l'importo di Euro 13.500,00;
- che l'opposta è incorsa in grave inadempimento, non avendo provveduto, in quanto priva della necessaria abilitazione, a rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti installati, ciò imponendo all'opponente di ricorrere a soggetti terzi. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria spiegata dall'opposta.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, l'opposta non si è costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 23.12.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011, n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, risulta incontestata la sussistenza di contratto di prestazione d'opera, relativo a intervento su impianto idrico antincendio, commissionato dall'opponente 3
all'opposta, tramite accettazione del preventivo del 14.06.2023, con corrispettivo complessivo pattuito per l'importo di Euro 19.800,00, oltre Iva (cfr. doc. 8, allegato alla citazione). A fronte di corrispettivo per l'importo complessivo di Euro 24.156,00, l'opposta ha rappresentato in sede monitoria di aver ricevuto il pagamento dell'importo di Euro 9.662,40, in data 19.06.2023, in relazione alla fattura n. 33/2023 e dell'importo di Euro 9.662,40, in data 05.08.2023, in relazione alla fattura n. 40/2023, mentre l'opponente ha documentato nel presente giudizio di aver effettuato l'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 3.960,00, in data 01.07.2024, in relazione alla fattura n. 57/2023 (cfr. docc. 3 e 6, allegati alla citazione). Dunque, rispetto al corrispettivo pattuito, a fronte dei pagamenti effettuati dall'opponente, residua esclusivamente l'importo di Euro 871,20, da riferirsi alla fattura n. 57/2023. Con riguardo a tale importo, deve essere analizzata la deduzione dell'opponente relativa all'inadempimento dell'opposta, consistente nel mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti dalla medesima installati, in quanto priva della necessaria abilitazione. Tale deduzione, in quanto diretta a contrastare la domanda di pagamento azionata dall'opposta in considerazione dell'inadempimento alla stessa imputato, deve essere qualificata in termini di eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in ipotesi di eccezione di inadempimento, va ritenuto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. 11.02.2021, n. 3587, conf. Cass. 12.02.2010, n. 3373). 4
A ciò va aggiunto, in relazione alla situazione di contumacia della resistente, che “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta - per l'appunto, processualmente neutra - di restare contumace” (Cass. 23.01.2018, n. 1584). Nel caso di specie, a fronte della specifica deduzione dell'opponente in ordine a significativo profilo di inadempimento, costituito dal mancato rilascio delle necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti installati, la società opposta, rimanendo contumace, nulla ha documentato quanto all'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante. Inoltre, in considerazione della rilevanza della dichiarazione di conformità degli impianti e dell'importo esiguo dell'obbligazione di pagamento rimasta insoluta, non può riscontrarsi la contrarietà a buona fede della proposta eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. Pertanto, stante l'ammontare degli importi versati dall'opponente in adempimento del contratto stipulato e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento proposta, la domanda di pagamento azionata dall'opposta deve essere respinta.
In relazione alla domanda di pagamento relativa alla fattura n. 58/2023, emessa per l'importo di Euro 4.416,40, parte opponente ha documentato il successivo storno integrale della fattura emessa (cfr. docc. 4 e 7, allegati alla citazione).
Infine, deve essere analizzata la domanda di pagamento azionata in via monitoria relativamente alla fattura n. 10/2024, emessa per l'importo di Euro 13.500,00 (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Sul punto, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. 18.04.2018, n. 9542, conf. Cass. 12.01.2016, n. 299, Cass. 28.06.2010, n. 15383, Cass. 16.11.2001, n. 14363). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza dell'indicato diritto di credito dell'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, evidenziando la già avvenuta fatturazione degli importi contrattualmente previsti e l'assenza di rapporto alla base della fattura indicata. 5
Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni deduzione e prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera diverso e ulteriore rispetto al contratto documentato. Conseguentemente, in mancanza di idonea prova del credito, il cui onere gravava sull'opposta, anche tale domanda di pagamento deve essere rigettata.
Alla luce di quanto indicato, deve dunque accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli