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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26392 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26392/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. ROBERTA CARONE ricorrente contro
CP_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
27/05/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso dep. 18/12/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
18/12/2017 con matrimonio dal quale sono nati i figli. CP_1
Deduceva parte ricorrente di aver ottenuto la separazione dal marito, in procedimento contumaciale, come da sentenza n. 1314 del 2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio e all'udienza del 27 maggio 2025 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e invitava la difesa attorea a discutere la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. intervenuto non rassegnava proprie conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale (14/02/2023) nella procedura di separazione personale, senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, in assenza di domanda di parte.
Nulla per le spese legali considerati l'oggetto della controversia e la contumacia del convenuto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 18/12/2017 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune CP_1 Parte_1 di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017, Parte 2, Serie C, n. 458.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 04/09/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26392/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. ROBERTA CARONE ricorrente contro
CP_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
27/05/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso dep. 18/12/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
18/12/2017 con matrimonio dal quale sono nati i figli. CP_1
Deduceva parte ricorrente di aver ottenuto la separazione dal marito, in procedimento contumaciale, come da sentenza n. 1314 del 2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio e all'udienza del 27 maggio 2025 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e invitava la difesa attorea a discutere la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. intervenuto non rassegnava proprie conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale (14/02/2023) nella procedura di separazione personale, senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, in assenza di domanda di parte.
Nulla per le spese legali considerati l'oggetto della controversia e la contumacia del convenuto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 18/12/2017 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune CP_1 Parte_1 di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017, Parte 2, Serie C, n. 458.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 04/09/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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