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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa ME AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 17638/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
IN PERSONA Controparte_1
DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T.
alle ore 10.46 sono presenti l'avv. Elisa Linguati in sostituzione l'avv. FIORE IGNAZIO per parte ricorrente nonché l'avv. Silvia Ragusa in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO
DELIA per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
L'avv. Linguati chiede la liquidazione del gratuito patrocinio
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.19, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa ME AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17638 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F.: ) nato a [...], l'[...] ed Parte_1 C.F._1
ivi res.te in Piazza Achille Grandi n.5, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Fiore, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti di pagamento.
Pone a carico dell'ER le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott. , nominato in questa Persona_1
fase di opposizione, ha negato la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione così concludendo: “Il ricorrente, sig. , in atto Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie: Disturbo bipolare, con modeste ripercussioni funzionali.
Parkinsonismo iatrogeno di modesta entità, in soggetto affetto da un'obesità con indice di massa
corporea pari a
38.8. Esiti di pregressa occlusione intestinale (Ottobre 2019) trattata con ileostomia, complicata da
insufficienza respiratoria trattata con tracheostomia, in soggetto affetto da morbo di Crohn.
Cardiopatia ischemica cronica, in soggetto affetto da una fibrillazione atriale cronica e da
un'ipertensione arteriosa”.2) Il ricorrente, sig. in atto è in grado di Parte_1
deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ed è in grado di compiere gli atti della
vita quotidiana, per cui non necessita di assistenza continua, e non ha diritto all'indennità
d'accompagnamento.” Invero la consulenza tecnica individua maniera coerente con le risultanze documentali e l'obiettività
clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
Vanno poste a carico dell'ER le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, il 17.10.2025
Il Giudice Onorario
ME AC