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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.6.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21090 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnativa trasferimento lavoratore e spettanze TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Michele Fiorella e dall'Avv. Diego Fiorella, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Campobasso (CB) alla Via Gorizia n.1, come da atti
RICORRENTE E
n persona del Sindaco p.t. Controparte_1 Elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, CP_1 Palazzo San Giacomo, come assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale, a mezzo dall'avv. Giovan Battista Luca Capuano (C.F.: ) in virtù di C.F._1 procura generale alle liti per notaio , in atti Persona_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente a partire dal 17/07/2000 dell'Amministrazione convenuta, con contratto a tempo indeterminato, Classif. Econ. “Area degli Istruttori”, Servizio Polizia Locale e categoria C, profilo maresciallo di polizia municipale, e di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso U.O. Soccavo, Napoli (NA) alla Piazza Giovanni XXIII. Deduce di essere titolare dall'anno 2022 dei benefici di cui alla Legge 104/1992 per l'assistenza alla propria madre, riconosciuta portatrice di handicap grave, oltre che invalida al 100% con accompagnamento, dalla Commissione medica Inps. Deduce che con nota del 04/04/2024 l'Amministrazione resistente ha fatto presente al ricorrente la circostanza per cui la prestazione di lavoro svolta presso la stessa U.O. dove il ricorrente è residente configura una violazione dell'art.24 del Regolamento della Polizia Municipale del Comune di che pertanto lo ha invitato ad indicare un'area territoriale CP_1 diversa di sua preferenza, pena il trasferimento cooptato in caso di mancata tempestiva indicazione e che, nonostante con nota di risposta nr a 06/04/2024 Prot. 1853 si sia opposto alla richiesta dell'amministrazione resistente, facendo presente la necessità di assicurare assistenza continuativa alla madre portatrice di handicap, assistenza che non avrebbe potuto assicurare se fosse stato trasferito ad altra U.O. del Area Controparte_1 Sicurezza, Servizio Polizia Locale, la convenuta amministrazione ha, comunque, disposto il trasferimento, con atto 16/05/2024 Prot. 57/ mov e Prot. 2529, presso la U.O. di Fuorigrotta sita alla Via Diocleziano N.330, CP_1
Deduce che tale provvedimento è illegittimo, perché costituisce violazione della disposizione dell'art.33 co. V l. nr.104/1992, che prescrive il previo consenso del lavoratore al trasferimento, laddove sia titolare dei predetti benefici previsti dalla legge stessa. Deduce, inoltre, di essere da Dirigente Sindacale CSA RAL presso il Comune di e CP_1 che, pertanto, il procedimento di trasferimento necessitava del nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza, il che non è avvenuto nella fattispecie, con conseguente illegittimità del provvedimento. Deduce, peraltro, che l'avvenuto trasferimento ha pregiudicato l'espletamento delle prerogative sindacali, avendo i lavoratori iscritti perso il loro riferimento costituito dal ricorrente e che il comportamento del datore di lavoro ha integrato glie stremi di una condotta antisindacale, tanto da congiurare una ipotesi trasferimento illecito perché di tipo discriminatorio – sindacale. Deduce, ancora, l'illegittimità della norma dell'art.24 del Regolamento comunale, in quanto fonte secondaria che non può derogare a quanto previsto dalla normativa di grado primario, quale è la normativa nazionale e invoca il principio di affidamento e di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, tenuto conto che la norma regolamentare invocata dal on ha trovato applicazione sin dalla sua approvazione nel 1997 e che Controparte_1 l'assegnazione della sede di lavoro è stata fatta dall'ente datoriale.
Deduce, altresì, che il trasferimento è radicalmente illegittimo, invalido, nullo ed inefficace e gravemente viziato per il mancato rispetto della procedura di trasferimento, la mancata concertazione sindacale e la mancata convocazione delle sigle sindacali rappresentative, la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la incompetenza del soggetto che ha adottato l'atto (non risultando, difatti, sottoscritto e disposto dal l.r.p.t. del bensì Controparte_1 da soggetto privo del relativo potere). Asserisce quindi di aver subito danni alla propria sfera biologica e di relazione per effetto del trasferimento predetto. Chiede la revoca e annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato, previa disapplicazione di ogni previsione amministrativa contra legem, con condanna del
[...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 10.000. CP_1
- LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA.
Si è costituita tempestivamente la amministrazione resistente, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce preliminarmente la legittimità del provvedimento di trasferimento in quanto motivato e proveniente da organo competente all'adozione, nonché fondato su esigenze organizzative e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, consistite nel dare applicazione a norma regolamentare cogente e conforme alla normativa primaria e aventi carattere generale perché riferite a tutti i lavoratori nelle medesime condizioni d'incompatibilità del ricorrente. Deduce quindi l'infondatezza e in fatto e in diritto della asserita violazione delle prerogative di cui alla legge 104\1992, asserendo che non si verte in tema di diritto soggettivo assoluto ma sempre da bilanciare con l'interesse del datore di lavoro in particolare pubblico;
che di fatto non si ravvisa un pregiudizio concreto all'assistenza al familiare disabile da parte del caregiver considerata la limitata distanza tra sede originaria, la residenza e la sede di assegnazione;
che, in ogni caso, il provvedimento impugnato non integra di gli estremi del trasferimento da un'unità produttiva all'altra, non essendo tali le diverse unità operative del Corto di Polizia Municipale, avente un'unica struttura estesa all'intero territorio comunale id competenza. Deduce che per analoghi motivi il provvedimento impugnato non appare lesivo delle prerogative sindacali connesse alla carica di dirigente sindacale ricoperta dal ricorrente, non ravvisandosi, in ogni caso, gli estremi di una condotta sindacale nel comportamento dell'ente datore di lavoro, sorretto da esigenze organizzative e riguardante la generalità dei lavoratori in situazione analoga.
Deduce inoltre la genericità e infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dalla controparte. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, previo rigetto dell'istanza cautelare proposta in corso di causa, per insussistenza del requisito del periculum in mora, all'udienza del 12 febbraio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base delle risultanze in atti, è stato disposto il rinvio per la discussione con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.., su concorde e congiunta richiesta delle parti. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per i motivi dalla seguente motivazione. Deve invero ritenersi di dover dare seguito all'orientamento espresso dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, su caso analogo – ordinanza del 24.11.2024 nel procedimento RG 21497-1\2024, a cui si deve fare riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Assume invero e in primo luogo rilevanza ai fini della decisione la interpretazione della disciplina di cui alla legge 104\1992 in relazione all'ipotesi di trasferimento di sede del lavoratore che presta assistenza la familiare disabile con connotazione di gravità. Scrive in maniera del tutto condivisibile il Giudice che: “L'intero corpo normativo Tes_1 costituito dalla legge 104/92 ha il precipuo fine di tutelare la disabilità, come si evince dalla stessa rubrica della legge (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI)” e dalle singole disposizioni normative, ciascuna delle quali è preordinata a garantire adeguati livelli di protezione della disabilità. L'art. 33 della cit. legge 104/92 prevede al comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, che “Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Tale previsione si inserisce all'interno della legge 104/92 convivendone la ratio. Dunque, il comma 5 dell'art.33, regolante la tutela del disabile tramite il familiare che presta assistenza, non sposta affatto il baricentro della disciplina a favore del caregiver in quanto tale, ma in quanto erogatore dell'assistenza al disabile. Tale approccio consente di valutare correttamente, sul piano del rapporto di lavoro, la protezione che l'ordinamento accorda al familiare assistente. Tale protezione avviene a due livelli, nel momento costitutivo del rapporto di lavoro, ossia al momento della scelta della sede di lavoro, ove la locuzione “ove possibile” costituisce il limite oggettivo all'obbligo datoriale di attribuire una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e nel momento dinamico del rapporto di lavoro, ove è richiesto il consenso del lavoratore al trasferimento. Nel caso in esame, che di trasferimento del lavoratore si tratti (come inteso dal comma 5 dell'art.33) non è allo stato dubitabile, trattandosi di dislocazione della prestazione del ricorrente in un'U.O ubicata in altra municipalità del Comune di Sul tema, secondo CP_1 la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. per tutte Cass. n. 24015/2017). Ciò posto, va detto che, contrariamente all'assunto del ricorrente che avendo rifiutato di prestare il consenso al trasferimento di sede, ritiene di essere inamovibile dalla sede di assegnazione, il diritto a non essere trasferito non è un diritto assoluto. Ed invero, pur mancando nella parte del comma 5 dell'art.33 cit. relativa al trasferimento, la riproposizione della locuzione “ove possibile”, non è seriamente dubitabile che il trasferimento “ostile”, ossia avversato e/o rifiutato dal lavoratore caregiver, può essere disposto “d'ufficio”, ove sussistono ragioni datoriali la cui particolare entità e rilevanza, le renda prevalenti sul suo diritto alla permanenza nella sede. Si tratta in altri termini, di un'inamovibilità relativa, ove la valutazione delle ragioni datoriali che possono legittimare il trasferimento del caregiver devono essere particolarmente significative, non altrimenti attuabili ed eccedenti le ordinarie esigenze tecnico, organizzative e produttive di cui all'art. 2103.c.c. Va richiamato in proposito il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità i quali, nella sentenza, se lav. dell'11/11/2022 n.33429, hanno argomentato che “secondo Cass. S.U. 16102/2009 ha chiarito (in motivazione, pp. 10 ss.), quanto al diritto di scelta della sede di lavoro a conclusione di una procedura concorsuale pubblica, che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non configura, in generale, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro;
8. il bilanciamento degli indicati interessi avviene a livelli diversi in relazione alle distinte posizioni soggettive contemplate dalla disposizione in esame, e l'assenza dell'inciso "ove possibile", per l'ipotesi del trasferimento, per il quale la seconda parte della disposizione prevede semplicemente che il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori che è collegata alla diversità delle due situazioni, e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata;
9. tuttavia, la scelta operata dal legislatore significa soltanto che in questa ipotesi l'interesse della persona disabile, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall'ordinamento per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità; in questo senso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha individuato situazioni di fatto riconducibili in via sistematica all'art. 2103 c.c., che si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, quali la soppressione del posto, per il fatto che il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede;
10. la particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni, riconducibili a valori di rilievo costituzionale ed allo stesso mantenimento dell'assistenza alle persone handicappate, determina la inapplicabilità, in caso di soppressione del posto (o di incompatibilità ambientale, che in questo caso non rileva), della tutela di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive; 11 coerentemente con tali principi, Cass. n. 24015/2017, richiamata nella sentenza qui gravata (conf. Cass. n. 2969/2021), ha chiarito che è innegabile che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi, bilanciamento necessario, per vero, in via generale, per tutti i trasferimenti, atteso il disposto dell'art. 2103 c.c., che, nel periodo finale del comma 1, statuisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; in particolare, poi, la norma di cui alla L. n. 104 del 1992 art. 33, comma 5, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 26 - Inserimento dei disabili e art. 35.- Protezione della salute) e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. n. 18 del 2009; 12. alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si deve quindi affermare che la tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità una familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte;
13. nel caso concreto tale situazione di fatto è stata ritenuta provata dalla Corte di merito, unitamente al rifiuto del lavoratore all'assegnazione a mansioni diverse in alternativa al trasferimento” (conf. Cass. 33429/2022 e Corte appello Roma sez. lav., 26/04/2023 n.815). Anche in sede di giurisdizione amministrativa, è condivisa tale interpretazione. Secondo il TAR Milano, (Lombardia) sez. IV, nella sentenza n. 10/08/2023 n.2034 “il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.01.2018 n. 29); la misura è prevista a vantaggio e nell'interesse esclusivo del disabile, non dell'amministrazione o del richiedente;
il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9.10.2017, n. 4671)”. Alla stregua della predetta interpretazione della normativa vanno esaminate le circostanze del caso concreto che inducono a giungere a conclusioni analoghe a quelle dell'ordinanza del Tribunale di Napoli richiamata. Risulta, infatti, che “i motivi del trasferimento addotti dal risiedono Controparte_1 nell'esigenza di tutelare il decoro e l'imparzialità degli esercenti un servizio pubblico evitando il prolungato radicamento del dipendente nel luogo di abituale residenza, e quindi nella superiore esigenza di assicurare la migliore efficienza dell'organizzazione e dei servizi del Corpo della Polizia municipale. La previsione regolamentare vigente all'interno del Comune di (cfr. Regolamento del Corpo dei Polizia Municipale) in questi casi, dispone all'art CP_1 24, comma 5 che “Il personale non può prestare servizio presso UU.OO. nel cui territorio abbia la residenza o, comunque, il domicilio”. La norma risulta emanata nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente dall'Organo all'uopo deputato ed è conforme, come correttamente evidenziato dal anche alle CP_1 misure generali di prevenzione della corruzione, di cui al P.I.A.O. triennale (piano integrato di attività ed organizzazione delle pubbliche amministrazioni), tra le quali figura anche la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (ex articolo 1, comma 5, lettera b) legge n.190/2012 e articolo 16, comma 1, lettera 1 quater, d.lgs. n. 165/2001), recepite dal con la delibera di Giunta comunale n.445/2022.” Dovendosi concordare su quanto CP_1 ritenuto dal Giudice per cui “Essa è a tutela dell'interesse costituzionale all'efficienza Tes_1 e all'imparzialità della pubblica amministrazione per cui è fuorviante la chiave di lettura proposta dal ricorrente che rivendica la superiorità nella gerarchia delle fonti, della legge 104/92 rispetto al regolamento comunale, dal momento che esso costituisce attuazione di principi di rango superiore.” Osservando in punto di fatto che, dalle risultanze in atti, si evince che “Il ha incluso, tra i destinatari del provvedimento di trasferimento, anche CP_1 14 dipendenti titolari dei benefici di legge n. 104, dopo aver completato gli accertamenti e le valutazioni di tali situazioni e, nei confronti di ciascuno, prima di dare esecuzione a tale disposizione ha ricercato il loro consenso.” E ancora che “ La circostanza che il non abbia dato esecuzione per lungo tempo a tale CP_1 disposizione, e l'abbia fatto solo dopo l'esposto anonimo recapitato da una Organizzazione sindacale, lo SNAVU, relativa ad asseriti e presunti comportamenti, da parte di personale della , non in linea con i canoni deontologici contemplati dal Codice di Parte_2
Comportamento del non è rilevante, dal momento che l'inerzia (così Controparte_1 come la tolleranza protrattasi nel tempo) non implica rinuncia ad avvalersi della norma regolamentare. Non si ravvisa l'indispensabilità di attivare la consultazione sindacale dal momento che non è prevista da alcuna norma del Regolamento della Polizia municipale e nemmeno dalla contrattazione collettiva. Il potere del comandante di adottare l'atto impugnato discende dall'art. 107 del testo Unico degli enti Locali, comma 3, lettera e), che rimette ai dirigenti, tra le altre funzioni, l'adozione de “gli atti di amministrazione e gestione del personale” e dal Regolamento comunale del Corpo di polizia Municipale, ove all'art. 11, comma 1 è previsto che “Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo”, e comma 2, lettera b) prevede che al Comandante spetta l'assegnazione e la destinazione del personale ai singoli settori secondo le specifiche necessità ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale garantendone la rotazione complessiva.” Deve, con specifico riguardo al caso in esame, ritenersi che le ragioni poste a fondamento del trasferimento del ricorrente dall'U.O. originaria di Soccavo a quella di Fuorigrotta consentano di ritenere legittimo il bilanciamento degli interessi coinvolti nel senso operato dal tenuto conto che le esigenze di efficienza e buon andamento della Controparte_1 pubblica amministrazione, sottese al mutamento di sede appaiono tali da consentire il sacrificio, contenuto nei limiti predetti, dell'interesse tutela con la previsione di “inamovibilità” del caregiver. Deve, del resto, ritenersi che le circostanze concrete emerse in giudizio e che possono ritenersi acquisite pacificamente, in quanto non oggetto di specifica contestazione, denotano che la distanza tra la residenza del ricorrente e la sede originaria di lavoro e quella di nuova assegnazione risulta contenuta in pochi chilometri – circa un paio – e in pochi minuti – meno di dieci, sicché non appare ravvisabile una preclusione all'espletamento dell'esercizio dell'assistenza, considerato peraltro che la “inamovibilità” della sede è solo uno degli strumenti di tutela che, per il resto, sono rimasti inalterati. Deve pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato è stato adottato legittimamente secondo le previsioni normative sopra esaminate. Le richiamate esigenze sottese al provvedimento di trasferimento impugnato appaiono tali, in secondo luogo, da far ritenere privi di pregio anche i motivi di impugnazione inerenti la asserita violazione delle prerogative sindacali del ricorrente, in virtù della carica di Dirigente Sindacale Aziendale, da lui pacificamente ricoperta.
Assume rilevanza dirimente l'argomento per cui il trasferimento in esame è stato disposto in attuazione della norma regolamentare di cui all'art. 24 che, come sopra chiarito, costituisce attuazione di principi di rango superiore, quali la tutela dell'interesse costituzionale all'efficienza e all'imparzialità della pubblica amministrazione, che si vuole garantire mediante la previsione del divieto di assegnazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ad unità operativa ricadente nel territorio di residenza o domicilio. Deve ritenersi che il suddetto interesse pubblicistico alla regolarità del servizio reso da pubblici ufficiali, con la rimozione ex ante di possibili e potenziali cause di conflitto di interesse, prevale sull'interesse sindacale per come garantito dall'art. 22 della legge n. 300\1970, in quanto fa venire meno, nel contemperamento di interessi di pari dignità, la presunzione legale di discriminatorietà del trasferimento del dirigente sindacale in mancanza del previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza. La tutela dell'interesse sindacale, singolo e collettivo, permane anche in siffatta ipotesi ove sia ravvisabile in concreto il carattere discriminatorio nel trasferimento che risulti posto in essere dal datore di lavoro pubblico con la finalità di conseguire la coartazione dell'esercizio della libertà sindacale e delle prerogative dei lavoratori titolari di incarichi sindacali. Dalle concrete circostanze risultati dagli atti e dalle stesse allegazioni di parte ricorrente non è ravvisabile, nel caso in esame, una siffatta natura discriminatoria del trasferimento del Pt_ Maresciallo Il provvedimento si inquadra invero nell'ambito di una generale previsione di applicazione della norma regolamentare che ha interessato, peraltro a seguito di segnalazione di organizzazioni sindacali, numerosi appartenenti al corpo di Polizia Municipale – almeno 80 – su tutto il territorio comunale di competenza e in riferimento a diverse unità operative, sicchè appare da escludere alcuna finalità pregiudizievole nei confronti del singolo lavoratore dirigente sindacale. Le sopra richiamate circostanze della contenuta distanza tra la sede originaria e la sede di assegnazione inducono, del resto, a presumere che l'esercizio delle prerogative sindacali non sia stato ostacolato di fatto, non risultando peraltro elementi di convincimento diverso neppure evidenziati dalla ricostruzione attorea.
Le sopra rilevate esigenze di efficienza e buona andamento dell'organizzazione, in ossequio ai principi di rango costituzionale che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione induce, in conclusione, a ritenere prive di pregio le censure di cui al ricorso. Il ricorso va rigettato. La complessità e difficoltà interpretativa in diritto delle fattispecie esaminate, con il delicato contemperamento di interessi tutelati, induce a ritenere sussistenti le ragioni oggettive di cui all'art. 92, per come interpretato dalla Corte costituzionale – sent. N. 77 Del 2018, per compensa le spese di lite della fase di merito e della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Si comunichi a cura della Cancelleria. Napoli 30.6 .2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.6.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21090 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnativa trasferimento lavoratore e spettanze TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Michele Fiorella e dall'Avv. Diego Fiorella, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Campobasso (CB) alla Via Gorizia n.1, come da atti
RICORRENTE E
n persona del Sindaco p.t. Controparte_1 Elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, CP_1 Palazzo San Giacomo, come assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale, a mezzo dall'avv. Giovan Battista Luca Capuano (C.F.: ) in virtù di C.F._1 procura generale alle liti per notaio , in atti Persona_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente a partire dal 17/07/2000 dell'Amministrazione convenuta, con contratto a tempo indeterminato, Classif. Econ. “Area degli Istruttori”, Servizio Polizia Locale e categoria C, profilo maresciallo di polizia municipale, e di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso U.O. Soccavo, Napoli (NA) alla Piazza Giovanni XXIII. Deduce di essere titolare dall'anno 2022 dei benefici di cui alla Legge 104/1992 per l'assistenza alla propria madre, riconosciuta portatrice di handicap grave, oltre che invalida al 100% con accompagnamento, dalla Commissione medica Inps. Deduce che con nota del 04/04/2024 l'Amministrazione resistente ha fatto presente al ricorrente la circostanza per cui la prestazione di lavoro svolta presso la stessa U.O. dove il ricorrente è residente configura una violazione dell'art.24 del Regolamento della Polizia Municipale del Comune di che pertanto lo ha invitato ad indicare un'area territoriale CP_1 diversa di sua preferenza, pena il trasferimento cooptato in caso di mancata tempestiva indicazione e che, nonostante con nota di risposta nr a 06/04/2024 Prot. 1853 si sia opposto alla richiesta dell'amministrazione resistente, facendo presente la necessità di assicurare assistenza continuativa alla madre portatrice di handicap, assistenza che non avrebbe potuto assicurare se fosse stato trasferito ad altra U.O. del Area Controparte_1 Sicurezza, Servizio Polizia Locale, la convenuta amministrazione ha, comunque, disposto il trasferimento, con atto 16/05/2024 Prot. 57/ mov e Prot. 2529, presso la U.O. di Fuorigrotta sita alla Via Diocleziano N.330, CP_1
Deduce che tale provvedimento è illegittimo, perché costituisce violazione della disposizione dell'art.33 co. V l. nr.104/1992, che prescrive il previo consenso del lavoratore al trasferimento, laddove sia titolare dei predetti benefici previsti dalla legge stessa. Deduce, inoltre, di essere da Dirigente Sindacale CSA RAL presso il Comune di e CP_1 che, pertanto, il procedimento di trasferimento necessitava del nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza, il che non è avvenuto nella fattispecie, con conseguente illegittimità del provvedimento. Deduce, peraltro, che l'avvenuto trasferimento ha pregiudicato l'espletamento delle prerogative sindacali, avendo i lavoratori iscritti perso il loro riferimento costituito dal ricorrente e che il comportamento del datore di lavoro ha integrato glie stremi di una condotta antisindacale, tanto da congiurare una ipotesi trasferimento illecito perché di tipo discriminatorio – sindacale. Deduce, ancora, l'illegittimità della norma dell'art.24 del Regolamento comunale, in quanto fonte secondaria che non può derogare a quanto previsto dalla normativa di grado primario, quale è la normativa nazionale e invoca il principio di affidamento e di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, tenuto conto che la norma regolamentare invocata dal on ha trovato applicazione sin dalla sua approvazione nel 1997 e che Controparte_1 l'assegnazione della sede di lavoro è stata fatta dall'ente datoriale.
Deduce, altresì, che il trasferimento è radicalmente illegittimo, invalido, nullo ed inefficace e gravemente viziato per il mancato rispetto della procedura di trasferimento, la mancata concertazione sindacale e la mancata convocazione delle sigle sindacali rappresentative, la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la incompetenza del soggetto che ha adottato l'atto (non risultando, difatti, sottoscritto e disposto dal l.r.p.t. del bensì Controparte_1 da soggetto privo del relativo potere). Asserisce quindi di aver subito danni alla propria sfera biologica e di relazione per effetto del trasferimento predetto. Chiede la revoca e annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato, previa disapplicazione di ogni previsione amministrativa contra legem, con condanna del
[...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 10.000. CP_1
- LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA.
Si è costituita tempestivamente la amministrazione resistente, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce preliminarmente la legittimità del provvedimento di trasferimento in quanto motivato e proveniente da organo competente all'adozione, nonché fondato su esigenze organizzative e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, consistite nel dare applicazione a norma regolamentare cogente e conforme alla normativa primaria e aventi carattere generale perché riferite a tutti i lavoratori nelle medesime condizioni d'incompatibilità del ricorrente. Deduce quindi l'infondatezza e in fatto e in diritto della asserita violazione delle prerogative di cui alla legge 104\1992, asserendo che non si verte in tema di diritto soggettivo assoluto ma sempre da bilanciare con l'interesse del datore di lavoro in particolare pubblico;
che di fatto non si ravvisa un pregiudizio concreto all'assistenza al familiare disabile da parte del caregiver considerata la limitata distanza tra sede originaria, la residenza e la sede di assegnazione;
che, in ogni caso, il provvedimento impugnato non integra di gli estremi del trasferimento da un'unità produttiva all'altra, non essendo tali le diverse unità operative del Corto di Polizia Municipale, avente un'unica struttura estesa all'intero territorio comunale id competenza. Deduce che per analoghi motivi il provvedimento impugnato non appare lesivo delle prerogative sindacali connesse alla carica di dirigente sindacale ricoperta dal ricorrente, non ravvisandosi, in ogni caso, gli estremi di una condotta sindacale nel comportamento dell'ente datore di lavoro, sorretto da esigenze organizzative e riguardante la generalità dei lavoratori in situazione analoga.
Deduce inoltre la genericità e infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dalla controparte. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, previo rigetto dell'istanza cautelare proposta in corso di causa, per insussistenza del requisito del periculum in mora, all'udienza del 12 febbraio 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base delle risultanze in atti, è stato disposto il rinvio per la discussione con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.., su concorde e congiunta richiesta delle parti. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per i motivi dalla seguente motivazione. Deve invero ritenersi di dover dare seguito all'orientamento espresso dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, su caso analogo – ordinanza del 24.11.2024 nel procedimento RG 21497-1\2024, a cui si deve fare riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Assume invero e in primo luogo rilevanza ai fini della decisione la interpretazione della disciplina di cui alla legge 104\1992 in relazione all'ipotesi di trasferimento di sede del lavoratore che presta assistenza la familiare disabile con connotazione di gravità. Scrive in maniera del tutto condivisibile il Giudice che: “L'intero corpo normativo Tes_1 costituito dalla legge 104/92 ha il precipuo fine di tutelare la disabilità, come si evince dalla stessa rubrica della legge (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI)” e dalle singole disposizioni normative, ciascuna delle quali è preordinata a garantire adeguati livelli di protezione della disabilità. L'art. 33 della cit. legge 104/92 prevede al comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, che “Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Tale previsione si inserisce all'interno della legge 104/92 convivendone la ratio. Dunque, il comma 5 dell'art.33, regolante la tutela del disabile tramite il familiare che presta assistenza, non sposta affatto il baricentro della disciplina a favore del caregiver in quanto tale, ma in quanto erogatore dell'assistenza al disabile. Tale approccio consente di valutare correttamente, sul piano del rapporto di lavoro, la protezione che l'ordinamento accorda al familiare assistente. Tale protezione avviene a due livelli, nel momento costitutivo del rapporto di lavoro, ossia al momento della scelta della sede di lavoro, ove la locuzione “ove possibile” costituisce il limite oggettivo all'obbligo datoriale di attribuire una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e nel momento dinamico del rapporto di lavoro, ove è richiesto il consenso del lavoratore al trasferimento. Nel caso in esame, che di trasferimento del lavoratore si tratti (come inteso dal comma 5 dell'art.33) non è allo stato dubitabile, trattandosi di dislocazione della prestazione del ricorrente in un'U.O ubicata in altra municipalità del Comune di Sul tema, secondo CP_1 la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. per tutte Cass. n. 24015/2017). Ciò posto, va detto che, contrariamente all'assunto del ricorrente che avendo rifiutato di prestare il consenso al trasferimento di sede, ritiene di essere inamovibile dalla sede di assegnazione, il diritto a non essere trasferito non è un diritto assoluto. Ed invero, pur mancando nella parte del comma 5 dell'art.33 cit. relativa al trasferimento, la riproposizione della locuzione “ove possibile”, non è seriamente dubitabile che il trasferimento “ostile”, ossia avversato e/o rifiutato dal lavoratore caregiver, può essere disposto “d'ufficio”, ove sussistono ragioni datoriali la cui particolare entità e rilevanza, le renda prevalenti sul suo diritto alla permanenza nella sede. Si tratta in altri termini, di un'inamovibilità relativa, ove la valutazione delle ragioni datoriali che possono legittimare il trasferimento del caregiver devono essere particolarmente significative, non altrimenti attuabili ed eccedenti le ordinarie esigenze tecnico, organizzative e produttive di cui all'art. 2103.c.c. Va richiamato in proposito il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità i quali, nella sentenza, se lav. dell'11/11/2022 n.33429, hanno argomentato che “secondo Cass. S.U. 16102/2009 ha chiarito (in motivazione, pp. 10 ss.), quanto al diritto di scelta della sede di lavoro a conclusione di una procedura concorsuale pubblica, che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non configura, in generale, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro;
8. il bilanciamento degli indicati interessi avviene a livelli diversi in relazione alle distinte posizioni soggettive contemplate dalla disposizione in esame, e l'assenza dell'inciso "ove possibile", per l'ipotesi del trasferimento, per il quale la seconda parte della disposizione prevede semplicemente che il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori che è collegata alla diversità delle due situazioni, e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata;
9. tuttavia, la scelta operata dal legislatore significa soltanto che in questa ipotesi l'interesse della persona disabile, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall'ordinamento per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità; in questo senso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha individuato situazioni di fatto riconducibili in via sistematica all'art. 2103 c.c., che si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, quali la soppressione del posto, per il fatto che il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede;
10. la particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni, riconducibili a valori di rilievo costituzionale ed allo stesso mantenimento dell'assistenza alle persone handicappate, determina la inapplicabilità, in caso di soppressione del posto (o di incompatibilità ambientale, che in questo caso non rileva), della tutela di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive; 11 coerentemente con tali principi, Cass. n. 24015/2017, richiamata nella sentenza qui gravata (conf. Cass. n. 2969/2021), ha chiarito che è innegabile che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi, bilanciamento necessario, per vero, in via generale, per tutti i trasferimenti, atteso il disposto dell'art. 2103 c.c., che, nel periodo finale del comma 1, statuisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; in particolare, poi, la norma di cui alla L. n. 104 del 1992 art. 33, comma 5, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 26 - Inserimento dei disabili e art. 35.- Protezione della salute) e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. n. 18 del 2009; 12. alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si deve quindi affermare che la tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità una familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte;
13. nel caso concreto tale situazione di fatto è stata ritenuta provata dalla Corte di merito, unitamente al rifiuto del lavoratore all'assegnazione a mansioni diverse in alternativa al trasferimento” (conf. Cass. 33429/2022 e Corte appello Roma sez. lav., 26/04/2023 n.815). Anche in sede di giurisdizione amministrativa, è condivisa tale interpretazione. Secondo il TAR Milano, (Lombardia) sez. IV, nella sentenza n. 10/08/2023 n.2034 “il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.01.2018 n. 29); la misura è prevista a vantaggio e nell'interesse esclusivo del disabile, non dell'amministrazione o del richiedente;
il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9.10.2017, n. 4671)”. Alla stregua della predetta interpretazione della normativa vanno esaminate le circostanze del caso concreto che inducono a giungere a conclusioni analoghe a quelle dell'ordinanza del Tribunale di Napoli richiamata. Risulta, infatti, che “i motivi del trasferimento addotti dal risiedono Controparte_1 nell'esigenza di tutelare il decoro e l'imparzialità degli esercenti un servizio pubblico evitando il prolungato radicamento del dipendente nel luogo di abituale residenza, e quindi nella superiore esigenza di assicurare la migliore efficienza dell'organizzazione e dei servizi del Corpo della Polizia municipale. La previsione regolamentare vigente all'interno del Comune di (cfr. Regolamento del Corpo dei Polizia Municipale) in questi casi, dispone all'art CP_1 24, comma 5 che “Il personale non può prestare servizio presso UU.OO. nel cui territorio abbia la residenza o, comunque, il domicilio”. La norma risulta emanata nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente dall'Organo all'uopo deputato ed è conforme, come correttamente evidenziato dal anche alle CP_1 misure generali di prevenzione della corruzione, di cui al P.I.A.O. triennale (piano integrato di attività ed organizzazione delle pubbliche amministrazioni), tra le quali figura anche la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (ex articolo 1, comma 5, lettera b) legge n.190/2012 e articolo 16, comma 1, lettera 1 quater, d.lgs. n. 165/2001), recepite dal con la delibera di Giunta comunale n.445/2022.” Dovendosi concordare su quanto CP_1 ritenuto dal Giudice per cui “Essa è a tutela dell'interesse costituzionale all'efficienza Tes_1 e all'imparzialità della pubblica amministrazione per cui è fuorviante la chiave di lettura proposta dal ricorrente che rivendica la superiorità nella gerarchia delle fonti, della legge 104/92 rispetto al regolamento comunale, dal momento che esso costituisce attuazione di principi di rango superiore.” Osservando in punto di fatto che, dalle risultanze in atti, si evince che “Il ha incluso, tra i destinatari del provvedimento di trasferimento, anche CP_1 14 dipendenti titolari dei benefici di legge n. 104, dopo aver completato gli accertamenti e le valutazioni di tali situazioni e, nei confronti di ciascuno, prima di dare esecuzione a tale disposizione ha ricercato il loro consenso.” E ancora che “ La circostanza che il non abbia dato esecuzione per lungo tempo a tale CP_1 disposizione, e l'abbia fatto solo dopo l'esposto anonimo recapitato da una Organizzazione sindacale, lo SNAVU, relativa ad asseriti e presunti comportamenti, da parte di personale della , non in linea con i canoni deontologici contemplati dal Codice di Parte_2
Comportamento del non è rilevante, dal momento che l'inerzia (così Controparte_1 come la tolleranza protrattasi nel tempo) non implica rinuncia ad avvalersi della norma regolamentare. Non si ravvisa l'indispensabilità di attivare la consultazione sindacale dal momento che non è prevista da alcuna norma del Regolamento della Polizia municipale e nemmeno dalla contrattazione collettiva. Il potere del comandante di adottare l'atto impugnato discende dall'art. 107 del testo Unico degli enti Locali, comma 3, lettera e), che rimette ai dirigenti, tra le altre funzioni, l'adozione de “gli atti di amministrazione e gestione del personale” e dal Regolamento comunale del Corpo di polizia Municipale, ove all'art. 11, comma 1 è previsto che “Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo”, e comma 2, lettera b) prevede che al Comandante spetta l'assegnazione e la destinazione del personale ai singoli settori secondo le specifiche necessità ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale garantendone la rotazione complessiva.” Deve, con specifico riguardo al caso in esame, ritenersi che le ragioni poste a fondamento del trasferimento del ricorrente dall'U.O. originaria di Soccavo a quella di Fuorigrotta consentano di ritenere legittimo il bilanciamento degli interessi coinvolti nel senso operato dal tenuto conto che le esigenze di efficienza e buon andamento della Controparte_1 pubblica amministrazione, sottese al mutamento di sede appaiono tali da consentire il sacrificio, contenuto nei limiti predetti, dell'interesse tutela con la previsione di “inamovibilità” del caregiver. Deve, del resto, ritenersi che le circostanze concrete emerse in giudizio e che possono ritenersi acquisite pacificamente, in quanto non oggetto di specifica contestazione, denotano che la distanza tra la residenza del ricorrente e la sede originaria di lavoro e quella di nuova assegnazione risulta contenuta in pochi chilometri – circa un paio – e in pochi minuti – meno di dieci, sicché non appare ravvisabile una preclusione all'espletamento dell'esercizio dell'assistenza, considerato peraltro che la “inamovibilità” della sede è solo uno degli strumenti di tutela che, per il resto, sono rimasti inalterati. Deve pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato è stato adottato legittimamente secondo le previsioni normative sopra esaminate. Le richiamate esigenze sottese al provvedimento di trasferimento impugnato appaiono tali, in secondo luogo, da far ritenere privi di pregio anche i motivi di impugnazione inerenti la asserita violazione delle prerogative sindacali del ricorrente, in virtù della carica di Dirigente Sindacale Aziendale, da lui pacificamente ricoperta.
Assume rilevanza dirimente l'argomento per cui il trasferimento in esame è stato disposto in attuazione della norma regolamentare di cui all'art. 24 che, come sopra chiarito, costituisce attuazione di principi di rango superiore, quali la tutela dell'interesse costituzionale all'efficienza e all'imparzialità della pubblica amministrazione, che si vuole garantire mediante la previsione del divieto di assegnazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ad unità operativa ricadente nel territorio di residenza o domicilio. Deve ritenersi che il suddetto interesse pubblicistico alla regolarità del servizio reso da pubblici ufficiali, con la rimozione ex ante di possibili e potenziali cause di conflitto di interesse, prevale sull'interesse sindacale per come garantito dall'art. 22 della legge n. 300\1970, in quanto fa venire meno, nel contemperamento di interessi di pari dignità, la presunzione legale di discriminatorietà del trasferimento del dirigente sindacale in mancanza del previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza. La tutela dell'interesse sindacale, singolo e collettivo, permane anche in siffatta ipotesi ove sia ravvisabile in concreto il carattere discriminatorio nel trasferimento che risulti posto in essere dal datore di lavoro pubblico con la finalità di conseguire la coartazione dell'esercizio della libertà sindacale e delle prerogative dei lavoratori titolari di incarichi sindacali. Dalle concrete circostanze risultati dagli atti e dalle stesse allegazioni di parte ricorrente non è ravvisabile, nel caso in esame, una siffatta natura discriminatoria del trasferimento del Pt_ Maresciallo Il provvedimento si inquadra invero nell'ambito di una generale previsione di applicazione della norma regolamentare che ha interessato, peraltro a seguito di segnalazione di organizzazioni sindacali, numerosi appartenenti al corpo di Polizia Municipale – almeno 80 – su tutto il territorio comunale di competenza e in riferimento a diverse unità operative, sicchè appare da escludere alcuna finalità pregiudizievole nei confronti del singolo lavoratore dirigente sindacale. Le sopra richiamate circostanze della contenuta distanza tra la sede originaria e la sede di assegnazione inducono, del resto, a presumere che l'esercizio delle prerogative sindacali non sia stato ostacolato di fatto, non risultando peraltro elementi di convincimento diverso neppure evidenziati dalla ricostruzione attorea.
Le sopra rilevate esigenze di efficienza e buona andamento dell'organizzazione, in ossequio ai principi di rango costituzionale che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione induce, in conclusione, a ritenere prive di pregio le censure di cui al ricorso. Il ricorso va rigettato. La complessità e difficoltà interpretativa in diritto delle fattispecie esaminate, con il delicato contemperamento di interessi tutelati, induce a ritenere sussistenti le ragioni oggettive di cui all'art. 92, per come interpretato dalla Corte costituzionale – sent. N. 77 Del 2018, per compensa le spese di lite della fase di merito e della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Si comunichi a cura della Cancelleria. Napoli 30.6 .2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo