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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 608/2024
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso. L' si costituiva deducendo come nella memoria CP_1 difensiva. Il presente procedimento ha ad oggetto due richieste di indebito: a) provvedimento di indebito emesso in data 13.12.2022, per un importo complessivo di euro 6.239,91; b) provvedimento di indebito emesso in data 13.12.2022, per un importo complessivo di euro 982,49. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche
1 d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Con riferimento al provvedimento emesso in data 13.12.2022 relativo ad un importo complessivo di euro 982,49 è intervenuto un provvedimento di sgravio in autotutela e quindi si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere, in relazione a questo indebito, dato che appunto l' ha CP_1 provveduto annullarlo in autotutela. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In relazione al secondo indebito oggetto della presente controversia occorre esaminare l'eccezione di prescrizione. Al riguardo l' sostiene che, in CP_1 relazione al provvedimento di indebito emesso in data 13.12.2022, per un importo complessivo di euro 6.239,91 sono stati effettuati idonei atti interruttivi. Sotto questo profilo, tuttavia non può non rilevarsi che gli atti interruttivi prodotti sono privi della c.d. “seconda raccomandata”, dato che la notifica non è avvenuta in mani proprie. In via preliminare si deve rilevare, quindi, che risulta fondata l'eccezione di prescrizione essendo comunque decorso un termine decennale (cfr. anche Cass. 1898/1988). Non può che dichiararsi la prescrizione del predetto credito.
2 Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in considerazione della data dello intervenuto annullamento in autotutela e del criterio della soccombenza le spese devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara prescritto il credito relativo al provvedimento di indebito emesso in data 13.12.2022, per un importo complessivo di euro 6.239,91, condannando l' a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti;
CP_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al provvedimento emesso in data 13.12.2022 relativo ad un importo complessivo di euro 982,49;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse in CP_1 complessivi € 1350,00, comprensivi di spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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