Art. 1. Articolo unico.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell' art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596 , di nuove norme tributarie sulla pubblicita', e' fissato al 30 giugno 1954.
Restano ferme le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare di cui all'art. 7 della legge suddetta.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell' art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596 , di nuove norme tributarie sulla pubblicita', e' fissato al 30 giugno 1954.
Restano ferme le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare di cui all'art. 7 della legge suddetta.