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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1994 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), con sede a Padova Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata a AG, presso gli avv. Carmen Loi e Franco
Loi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_1 P.IVA_2
AG, presso l'avv. Agostino Armeni, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare tenuta la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
cagionati alla per la ritardata od omessa restituzione dei beni Parte_1
mobili dalla stessa acquisiti dalla My nonché al CP_2
rimborso delle spese sostenute per il recupero dei beni mobili pignorati traferiti a Pula, nella misura complessiva di € 37.293,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello cautelare promosso, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge
3) in via subordinata e istruttoria, ammettere prova testimoniale sui seguenti capi, già dedotti nella comparsa di primo grado:
2) vero che nel mese di aprile 2015 il Sig. aveva fatto Persona_1
alla una proposta di acquisto dei beni mobili e attrezzature Parte_1
per l'attività di bar ristorante, per l'importo di € 36.500,00, come da lettera che si produce;
2a) vero che la CEP gli aveva risposto che, non avendo recuperato i beni, non avrebbe dato seguito alla proposta;
3) vero che la , con sede a AG, su Controparte_3
incarico dalla ha provveduto in viale Nora a Pula, al ritiro Parte_1
dei beni indicati nella ricevuta in data 24/11/2017 prodotta al n° 9
pagina 2 di 20 che si esibisce al teste, con una spesa di € 793,00;
4) vero che le fotografie prodotte al n° 30 riproducono l'interno del locale di Via De Magistris con parte degli arredi ivi presenti, nel periodo 2013- 2015 quando era tenuto dalla My MP Cafè s.r.l.;
5) vero che il 9/10/2015, dopo aver avvisato la come da CP_1
Parte mail che si produce (doc. 14), gli operai incaricati dalla avevano trovato il locale di Via De Magistris chiuso e con nessuno, fuori e/o dentro il locale, ad aspettare per effettuare la riconsegna dei
Parte mobili della come da fotografie prodotte al n° 30.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
A) nel merito, in via principale, rigettare l'avverso appello per i motivi tutti di cui all'espositiva che precede e per l'effetto confermare la sentenza appellata emessa dal Tribunale Civile di AG n. 1994/2021, pubblicata il 22.6.2021, notificata il 24.6.2021, emessa all'esito del procedimento civile contraddistinto con R.G. n. 706887/2017;
B) in via istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse ritenere di ammettere i capitoli di prova dedotti da parte appellante, ammettere i capi di prova contraria dedotti da già con la terza memoria ex art. 183, CP_1
comma sesto, cpc, nel pregresso grado di giudizio;
C) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
AG (proc. n. 6887/2017 R.G.), la Controparte_4
pagina 3 di 20 e la al fine di ottenere la dichiarazione Parte_1
d'inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di cessione dei beni mobili intercorso tra le convenute.
A fondamento della pretesa l'attrice spiegò di aver dato in locazione alla My
MP un immobile ma di aver dovuto intimare in data 2 dicembre 2015 uno sfratto per morosità, convalidato con ordinanza del 5 marzo 2015, cui era seguito un decreto del 23 luglio 2015, con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla conduttrice il pagamento della somma di euro 12.000,00 per canoni non corrisposti.
Al fine di soddisfare le proprie pretese -proseguì l'attrice- in data 30 settembre 2015 aveva sottoposto a pignoramento diversi beni mobili lasciati dalla conduttrice nell'immobile locato, ma, in data 4 novembre 2015, assumendo di essere proprietaria dei beni pignorati in virtù di un contratto di
Parte cessione concluso con My MP, aveva proposto opposizione di terzo e la procedura era stata sospesa.
Conseguentemente, l'attrice lamentò che l'atto dispositivo avesse leso la garanzia patrimoniale.
Parte My MP non si costituì in giudizio, mentre resistette, domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dei beni per ben tre anni, a causa della tardiva e/o omessa riconsegna dei beni che aveva acquistato dalla
My MP in data 28/01/2015.
Il Tribunale rigettò la domanda attrice e dispose la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale (generando un procedimento che prese il pagina 4 di 20 n. 706687/2027 R.G.).
Con la sentenza n. 1994, pubblicata il 22 giugno 2021, il Tribunale dichiarò la domanda di danni in parte infondata e in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo, il primo giudice ritenne che:
Parte
- non avesse offerto alcuna prova idonea a dimostrare che essa o la dante causa, prima del pignoramento, si fossero effettivamente recate presso l'immobile locato per asportare i beni mobili;
- avendo riconosciuto espressamente che il 18 maggio 2015 My MP avesse ricevuto l'intimazione al rilascio dell'immobile per il giorno 16
Parte giugno 2015, avesse implicitamente ammesso che la conduttrice avrebbe potuto recarsi sul posto in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per portare via i suoi beni;
Parte
- l'allegazione di circa la mancanza di numerosi beni, diversi da quelli sottoposti a pignoramento, facenti parte delle attrezzature e degli arredamenti cedutile da My MP fosse rimasta priva di riscontri probatoria e smentita dalle stesse allegazioni di parte che, nel ricorso ex art. 619 c.p.c., aveva sostenuto che la data 30/09/2015 Parte_2
procedeva al pignoramento praticamente di tutti i beni mobili,
Part attrezzature e arredi ora di proprietà della presenti nel locale.
Sotto altro profilo, il giudice rilevò come l'attrice non avesse dato prova di avere subìto un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente al pignoramento effettuato il 30 settembre 2015, sicché ritenne la domanda inammissibile, in quanto la domanda di risarcimento ex art 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio nel quale si contesta pagina 5 di 20 l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione.
* * *
2. Contro tale pronuncia CEP ha proposto impugnazione.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non si fosse pronunciato espressamente, neanche nel corso del giudizio, in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale da essa dedotta.
Inoltre l'appellante ha censurato l'affermazione che essa non [aveva] offerto alcuna prova idonea a dimostrare che essa o la sua dante causa, My MP
Cafè, prima del pignoramento si fossero effettivamente recate presso
l'immobile locato per asportare i beni mobili ivi relitti ma, al contrario, riconoscendo espressamente che il 18/5/2015 la My MP Cafè aveva ricevuto (inspiegabilmente) l'intimazione al rilascio dell'immobile (già di fatto rilasciato) per il giorno 16/6/2015, ha anche implicitamente ammesso che la conduttrice ben avrebbe potuto recarsi sul posto in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per portare via i suoi beni.
Con tale argomentazione -ha argomentato l'appellante- il giudice aveva mostrato di aver confuso la posizione della ex conduttrice My MP con
Part quella della soggetto ben diverso, atteso che essa non era stata la conduttrice del locale, sicché non avrebbe potuto recarsi nel locale per recuperare i beni.
L'appellante ha, dunque, ribadito che:
- dopo aver inviato alla la lettera di recesso e risolto il CP_1
contratto di locazione, per adempiere un proprio debito per la tenuta della contabilità, My MP le aveva ceduto, in data 28 gennaio pagina 6 di 20 2015, le attrezzature per la ristorazione per un importo di euro
30.000,00;
- tali beni si trovavano nel locale di proprietà della , del quale CP_1
My MP aveva perso la disponibilità a partire dal mese di febbraio,
a seguito della restituzione delle chiavi mediante raccomandata ricevuta dalla locatrice il 17 febbraio 2015, con la conseguente impossibilità di recupero dei beni rimasti all'interno dell'immobile;
- nonostante essa avesse ripetutamente tentato di concordare con la CP_1
il recupero dei beni, da ultimo con la mail del 29 settembre 2015,
[...]
con la quale aveva indicato la data del 9 ottobre 2015 per il ritiro, il 30 settembre 2015 la aveva sottoposto a pignoramento parte dei CP_1
beni presenti nel locale.
L'appellante ha, dunque, lamentato che non avrebbe potuto […] recuperare
i beni rimasti nel locale senza un comportamento attivo e collaborativo della
, atteso che questa aveva la disponibilità esclusiva del locale. CP_1
Parte Ravvisato un obbligo siffatto in capo all'odierna appellata, ha argomentato di avere assolto l'onere probatorio su essa incombente (quale che fosse l'azione, reale o personale, astrattamente configurabile) e ha ribadito, in particolare, di avere dimostrato l'acquisto della proprietà dei beni e come incombesse, invece, sulla la prova di averli essi a disposizione. CP_1
Con riguardo ai tentativi di ottenere la consegna dei beni, l'appellante ha eccepito di avere dedotto prova testimoniale sul punto e ha ribadito la richiesta di ammissione del relativo capo (quinto).
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella pagina 7 di 20 parte in cui aveva ritenuto priva di concreti riscontri probatori la circostanza della mancata restituzione di parte dei beni da essa acquisiti, in quanto, nel ricorso ex art. 619 c.p.c., essa aveva dichiarato che la procedeva al CP_1
pignoramento di praticamente tutti i mobili.
Lamentato come il senso dell'avverbio praticamente dovesse intendersi nel senso che quasi tutti i mobili e le attrezzature erano stati pignorati,
l'appellante ha dedotto di avere indicato, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, che alcuni beni mobili, corrispondenti a quelli alle lettere A
(tranne gli ultimi tre) e B dell'elenco redatto il 28/11/2017, non le fossero mai stati riconsegnati.
Parte
ha lamentato che, anche sotto questo profilo, la sentenza aveva omesso di applicare i consolidati principi in tema di onere della prova, in quanto una volta dimostrato il proprio diritto sui beni mobili, sarebbe gravata sulla la prova di aver proceduto (o quanto meno dato la CP_1
disponibilità) alla loro consegna.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, sul presupposto non fosse stato provato alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente al pignoramento del 30 settembre 2015, il primo giudice aveva dichiarato la domanda inammissibile.
Parte ha censurato tale conclusione per il fatto che, attraverso la produzione della relativa proposta scritta, essa aveva dimostrato che, nell'aprile 2015, avrebbe avuto l'effettiva possibilità di vendere suddetti beni a tale
[...]
per l'importo di euro 36.500,00 (circostanza dedotta anche nella prova Per_1
testimoniale sulla quale il Tribunale non si era pronunciato).
pagina 8 di 20 Il recupero di tali beni a tre anni di distanza –ha argomentato l'appellante- le aveva impedito di rivendere le attrezzature, rimaste nel frattempo depositate in un magazzino e divenute obsolete. Pertanto, tale danno risultava in parte precedente e in parte posteriore all'esecuzione e non [avrebbe potuto] essere richiesto con l'opposizione di terzo all'esecuzione, perché, tra l'altro, non si sapeva come si sarebbe poi conclusa la vicenda.
Il danno relativo ai beni mobili indicati alle lettere A e B dell'elenco redatto il 28 novembre 2017, poi, a maggior ragione non avrebbe potuto ritenersi derivante dal pignoramento.
Infine, l'appellante ha lamentato come la ragione di inammissibilità ritenuta dal giudice non avrebbe potuto riferirsi ai danni successivi alla procedura esecutiva, qual era la spesa di euro 739,00 per il noleggio di un camion per il recupero dei mobili situati a Pula.
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha richiamato la pronuncia di legittimità n. 15111/2013, secondo la quale nell'eventualità in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento, il danneggiato è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
2.5 Con un quinto motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha stabilito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale da essa proposta in ragione dell'immotivata reiezione della richiesta di prova testimoniale dedotta, per il caso che fossero stati ritenuti pagina 9 di 20 contestati i fatti allegati.
*
3. La società appellata ha resistito in giudizio, eccependo (in estrema sintesi) che:
1. primo motivo (ritardata restituzione dei beni):
Parte
o avrebbe potuto ritirare i beni tra gennaio e giugno 2015, quando il locale era nella disponibilità di My MP;
Parte
o l'inerzia di aveva consentito il pignoramento in buona fede, senza responsabilità alcuna per il pregiudizio lamentato.
2. secondo motivo – (mancata consegna di ulteriori beni):
o non sussisteva prova alcuna della presenza di beni diversi da quelli pignorati;
o il verbale di pignoramento elencava tutti i beni rinvenuti;
Parte
o sarebbe stato onere di dare prova del fatto costitutivo della pretesa;
3. terzo motivo – danni ulteriori (mancata vendita, vetustà, spese di trasporto):
o condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione (art. 96 c.p.c.), a pena di inammissibilità;
Parte
o in ogni caso la domanda era infondata, atteso che avrebbe potuto ritirare i beni prima del pignoramento;
o le spese di trasporto non le erano imputabili.
pagina 10 di 20 Circa la prova testimoniale, ne ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'irrilevanza:
o per mancata contestualizzazione temporale degli accadimenti;
o contraddittorietà dei fatti oggetto di prova rispetto a quanto ricavabile dalla documentazione;
o irrilevanza rispetto alla domanda risarcitoria, comunque inammissibile.
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
4.1 Dalla cornice fattuale (pacificamente) risultante dagli atti di causa
Parte emerge come il contratto di cessione dei beni tra My MP e fosse stato formalizzato in data 28 gennaio 2015, ossia successivamente al recesso della prima dal contratto di locazione, ma in un momento anteriore tanto alla notifica dell'intimazione di rilascio (18 maggio 2015) quanto all'esecuzione dello sfratto (16 giugno 2015).
Per diversi mesi successivi all'acquisto, dunque, i beni erano rimasti nella disponibilità di My MP, la quale aveva continuato a occupare il locale sino all'esecuzione del rilascio.
Né può ritenersi che la conduttrice avesse perduto la disponibilità dei locali
Parte (e dei beni in esso contenuto) per via di quello che ha qualificato come atto di rilascio dei locali del 1° febbraio 2015 poiché:
- il rilascio sarebbe avvenuto attraverso la mera spedizione di una copia delle chiavi del locale alla locatrice (doc. 9 CEP), senza il rispetto delle forme previste dalla legge per il caso di mora del creditore (art. 1206 ss.
pagina 11 di 20 c.c.) e in via unilaterale (ossia, senza previo accordo delle parti per siffatte modalità né successiva accettazione da parte della locatrice);
- nella stessa missiva di consegna delle chiavi la locataria dava atto, in maniera evidentemente contraddittoria, del fatto che nel locale fosse rimasta ossia il socio al 49,9% della stessa My MP, Persona_2
che aveva stipulato il contratto di locazione in qualità di legale rappresentante della conduttrice.
Le modalità dell'asserito rilascio -infatti contestate dalla locatrice- confermano che la disponibilità materiale dell'immobile non fosse stata effettivamente trasferita alla locatrice, come ulteriormente comprovato dallo scontrino prodotto da (doc. G prima memoria 183 cpc ) CP_1 CP_1
da cui risulta che l'attività di somministrazione era proseguita almeno sino a maggio 2015 e, tra l'altro, proprio sotto la ditta della stessa My MP.
Alla data del 21 gennaio 2015, del resto, era tanto CP_5
Parte amministratore di My MP quanto di come riconosciuto dalla stessa odierna appellante nelle note illustrative depositate il 31 gennaio 2018 nel procedimento (originale) n. 6887/2017 R.G. (cfr. pag. 8, ord. 702 bis c.p.c., prodotta in primo grado da con la prima memoria 183 c.p.c.). CP_1
Unitamente alla circostanza che la proposta di acquisto e la relativa accettazione risultano spedite dallo stesso ufficio postale a distanza di un minuto l'una dall'altra (fraz. 42137 Sez. 08 operaz. 10 21/01/2015 13:55 la proposta di My MP e fraz. 42137 Sez. 08 operaz. 10 21/01/2015 13:55
Parte l'accettazione di , la concentrazione in capo a della CP_6
titolarità delle cariche di amministratore delle due società costituisce elemento pagina 12 di 20 certamente idoneo a dimostrare, se non una piena identità soggettiva tra le società coinvolte, quantomeno l'esistenza di un unico centro di interessi e di una gestione coordinata delle operazioni, tale da rendere agevolmente possibile il ritiro dei beni da parte dell'acquirente senza necessità di alcuna cooperazione da parte della locatrice, dato questa non aveva ancora riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile.
L'inerzia di entrambe le parti del contratto di cessione nel procedere alla
(pur pienamente possibile) consegna dei beni entro il giugno 2015 esclude ogni responsabilità della proprietaria deli locali e, a maggior ragione, che il successivo pignoramento, eseguito in data 30 settembre 2015, possa essere considerato causa del pregiudizio lamentato.
Parte Non risulta, infatti, che abbia fornito prova di essersi attivata tempestivamente per il ritiro dei beni nel periodo compreso tra la stipula della cessione e l'esecuzione dello sfratto né che tale ritiro sia stato impedito da condotte della locatrice.
A questo riguardo merita osservare come le allegazioni dell'odierna appellante di avere invitato a rilasciare i beni non abbiano ricevuto CP_1
alcun riscontro e non siano state neanche oggetto di richiesta di prova testimoniale.
Parte ha solo prodotto la mail inviata il 29 settembre 2015, ossia proprio il giorno antecedente al pignoramento mobiliare, il quale, evidentemente, a quella data era stato già richiesto all'ufficiale giudiziario.
In conclusione, correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di un illecito imputabile alla convenuta e ha rigettato la domanda risarcitoria,
pagina 13 di 20 dovendosi ritenere che il danno dedotto dall'appellante non sia causalmente riconducibile alla condotta della , ma solo alla mancata attivazione CP_1
delle parti del contratto di cessione.
Per scrupolo di motivazione, non può non sottolinearsi come non riesca causalmente collegata alla condotta della locatrice la mancata vendita dei beni al terzo poiché – per quanto già argomentato – nel mese di Persona_1
Parte aprile 2015 le società e My MP avevano la piena disponibilità dei locali e dei beni in esso contenuti.
La possibilità di perfezionare la vendita non era dunque condizionata da alcuna cooperazione di , ma dipendeva esclusivamente CP_1
dall'attivazione delle parti del contratto di cessione, le quali, tramite il comune amministratore ben avrebbero potuto agevolmente procedere CP_6
alla consegna dei beni (e alla successiva rivendita).
4.2 Alla luce di tali rilievi riesce evidente l'infondatezza del primo motivo di appello anche sotto il profilo della lamentata violazione dell'onere della prova, per avere il primo giudice posto in qualche modo posto a carico della deducente la prova del fatto di non aver potuto recuperare i beni.
Gli argomenti spesi dell'appellante non si confrontando con la ratio decidendi del Tribunale.
L'azione proposta davanti a primo giudice non costituiva un'azione personale di restituzione né un'azione di rivendica, bensì un'azione di danni per illecito, nell'ambito della quale la deducente avrebbe dovuto fornire prova della condotta lesiva della convenuta.
Per quanto sopra diffusamente argomentato, CEP non ha fornito prova di pagina 14 di 20 alcun illecito da parte di . CP_1
Non è, in definitiva, condivisibile il rilievo che il Tribunale abbia sovvertito
Parte l'onere della prova;
è invece vero che non ha provato di essere stata impedita da di recuperare i beni di sua proprietà. CP_1
5. Il secondo motivo di appello è anche esso infondato.
Dagli atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che nell'immobile di via De Magistris fossero presenti beni, ulteriori rispetto a quelli pignorati, asportati o trattenuti dalla convenuta e non restituiti dalla locatrice.
La circostanza che il contratto di cessione elenchi determinati beni non consente di inferire, in via automatica, la loro presenza nel locale né la loro successiva sottrazione da parte di , atteso che gravava CP_1
sull'appellante l'onere di fornire prova completa e specifica di tale elemento fattuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Al contrario, la documentazione in atti (in particolare il verbale di pignoramento del 30 settembre 2015) attesta certamente i beni inventariati
Parte dall'ufficiale giudiziario e successivamente consegnati alla in data 24 novembre 2017, non già la presenza di ulteriori attrezzature.
Nessun elemento probatorio è stato offerto per dimostrare che ulteriori beni, diversi da quelli pignorati, fossero presenti nel locale al momento del rilascio o che la loro mancata restituzione sia causalmente imputabile alla condotta della convenuta.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice (che ha motivato valorizzando l'allegazione contenuta nell'opposizione di terzo all'esecuzione pagina 15 di 20 per cui aveva proceduto al pignoramento praticamente di tutti i CP_1
beni mobili) riesce, in definitiva, condivisibile, alla luce delle risultanze probatorie.
Può convenirsi con l'appellante sul fatto che l'avverbio praticamente possa essere stato impiegato nel contesto dell'opposizione per dare enfasi alla lesione che la società proprietaria dei beni assumeva di avere subìto a seguito del pignoramento e che con esso non si volesse intendere che esattamente tutti i beni presenti nel locale erano stati pignorati.
Ma, in difetto appunto di riscontri oggettivi circa la collocazione di ulteriori beni nell'immobile e circa la loro successiva sottrazione, la pretesa risarcitoria si rivela priva di base fattuale e giuridica.
Non costituisce riscontro alle allegazioni il semplice elenco redatto il 28 novembre 2017, considerata la mancanza di ogni riconoscimento da parte di della presenza di quei beni nel locale. CP_1
Nessuna indicazione si trae poi dall'intimazione notificata dall'ufficiale giudiziario in data 23 giugno 2015 alla My MP perché procedesse al ritiro delle attrezzature lasciate nell'immobile, atteso che in essa non era contenuta alcuna specificazione dei beni in questione (doc. 19 CEP).
Ne consegue che, al momento dell'intimazione, erano ignoti sia i beni che sarebbero stati oggetto del pignoramento, sia il loro eventuale trasferimento di proprietà, fatto valere solo con l'opposizione di terzo del 4 novembre 2015.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando l'assenza di prova sul presupposto essenziale della stessa.
6. Il terzo motivo di appello è infondato.
pagina 16 di 20 Rimarcato che CEP non ha contestato il (pacifico) principio giurisprudenziale invocato da Tribunale a fondamento dell'inammissibilità della domanda di danni collegata al pignoramento dei beni, è sufficiente richiamare quanto argomentato nei precedenti paragrafi in ordine al rigetto della domanda di danni […] anteriori a[l] pignoramento.
In particolare, quanto argomentato al par. 4 fonda il rigetto della pretesa risarcitoria legata alla mancata vendita (o della perdita di chance) a
[...]
(punti 31-33 dell'atto di appello). Per_1
Quanto argomentato al par. 5 fonda il rigetto della pretesa relativa ai beni
Parte che non avrebbe restituito a (punto 34 atto di appello). CP_1
La pretesa relativa alla spesa sopportata per il trasporto dei beni recuperati presso il deposito di Pula della è, invece, inammissibile, trattandosi CP_1
-impregiudicato il merito- di una spesa legata indiscutibilmente alla procedura espropriativa, nell'ambito della quale la creditrice procedente era stata nominata custode giudiziario.
Non rileva che tale spesa sia stata sopportata nel novembre 2017 a fronte della estinzione della procedura esecutiva allo scadere dei trenta giorni dall'ordinanza di sospensione emessa in data 12 aprile 2017 dal G.E.
Per fare valere i danni patiti dal pignoramento, il terzo opponente avrebbe dovuto, necessariamente -considerato quanto imposto dall'art. 96, secondo comma, c.p.c.- introdurre il giudizio di merito ex artt. 616 e 619 c.p.c.
Parte Atteso che non ha provveduto in tale senso, la relativa domanda risarcitoria è inammissibile in ogni altro giudizio.
7. Sottolineato come il quarto motivo si risolva, in realtà, in un passaggio pagina 17 di 20 argomentativo in ordine all'onere probatorio incombente in capo a chi lamenti il possesso altrui sine titulo e non in una censura effettiva alla pronuncia di primo grado, deve ritenersi che ila doglianza (quinto motivo) relativa alla mancata pronuncia sui mezzi di prova testimoniale dedotti non conduca all'accoglimento della domanda di danno.
Tale censura, per quanto fondata (essendosi il primo giudice limitato a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione, senza prendere espressa posizione sui mezzi di prova e, dunque, rigettandoli implicitamente ma senza motivazione), non giustifica l'accoglimento della subordinata istruttoria.
Parte I cinque capi di prova dedotti da sono tutti inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione, in quanto volti:
- i primi due, a comprovare l'interessamento di per Persona_1
l'acquisto dei beni mobili;
- il terzo, a confermare la spesa di euro 793,00 per il trasporto dei beni da
Pula;
- il quarto, a confermare che le fotografie prodotte rappresentassero parte degli arredi […] presenti [nel locale] nel periodo 2013-2015;
Parte
- il quinto, che nella data del 9 ottobre 2015 gli operi incaricati da non avevano potuto accedere all'immobile di Via De Magistris per ritirare i beni.
A proposito del quarto capo merita precisare che, anche in ragione delle ridotte dimensioni e della pessima qualità, sotto molteplici punti di vista (non solo del supporto materiale ma anche proprio del contenuto dell'immagine)
pagina 18 di 20 delle riproduzioni fotografiche, un eventuale svolgimento positivo della relativa prova non avrebbe certamente comportato l'accoglimento della domanda.
La risposta affermativa dei testi circa il fatto che le fotografie riproducessero gli interni del locale non sarebbe stata certamente idonea a fondare l'accertamento della sussistenza di tutti i beni (vagamente individuabili nelle immagini) anche alla data del rilascio forzoso del locale e/o del pignoramento.
8. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 26.001,00-52.000.00, determinato dal valore della domanda, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e di decisione e al valore massimo per la fase introduttiva.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di AG;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.412,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 19 di 20 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
AG, 19 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1994 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), con sede a Padova Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata a AG, presso gli avv. Carmen Loi e Franco
Loi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), elettivamente domiciliata a Controparte_1 P.IVA_2
AG, presso l'avv. Agostino Armeni, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare tenuta la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
cagionati alla per la ritardata od omessa restituzione dei beni Parte_1
mobili dalla stessa acquisiti dalla My nonché al CP_2
rimborso delle spese sostenute per il recupero dei beni mobili pignorati traferiti a Pula, nella misura complessiva di € 37.293,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello cautelare promosso, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge
3) in via subordinata e istruttoria, ammettere prova testimoniale sui seguenti capi, già dedotti nella comparsa di primo grado:
2) vero che nel mese di aprile 2015 il Sig. aveva fatto Persona_1
alla una proposta di acquisto dei beni mobili e attrezzature Parte_1
per l'attività di bar ristorante, per l'importo di € 36.500,00, come da lettera che si produce;
2a) vero che la CEP gli aveva risposto che, non avendo recuperato i beni, non avrebbe dato seguito alla proposta;
3) vero che la , con sede a AG, su Controparte_3
incarico dalla ha provveduto in viale Nora a Pula, al ritiro Parte_1
dei beni indicati nella ricevuta in data 24/11/2017 prodotta al n° 9
pagina 2 di 20 che si esibisce al teste, con una spesa di € 793,00;
4) vero che le fotografie prodotte al n° 30 riproducono l'interno del locale di Via De Magistris con parte degli arredi ivi presenti, nel periodo 2013- 2015 quando era tenuto dalla My MP Cafè s.r.l.;
5) vero che il 9/10/2015, dopo aver avvisato la come da CP_1
Parte mail che si produce (doc. 14), gli operai incaricati dalla avevano trovato il locale di Via De Magistris chiuso e con nessuno, fuori e/o dentro il locale, ad aspettare per effettuare la riconsegna dei
Parte mobili della come da fotografie prodotte al n° 30.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
A) nel merito, in via principale, rigettare l'avverso appello per i motivi tutti di cui all'espositiva che precede e per l'effetto confermare la sentenza appellata emessa dal Tribunale Civile di AG n. 1994/2021, pubblicata il 22.6.2021, notificata il 24.6.2021, emessa all'esito del procedimento civile contraddistinto con R.G. n. 706887/2017;
B) in via istruttoria, nell'ipotesi in cui dovesse ritenere di ammettere i capitoli di prova dedotti da parte appellante, ammettere i capi di prova contraria dedotti da già con la terza memoria ex art. 183, CP_1
comma sesto, cpc, nel pregresso grado di giudizio;
C) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
AG (proc. n. 6887/2017 R.G.), la Controparte_4
pagina 3 di 20 e la al fine di ottenere la dichiarazione Parte_1
d'inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di cessione dei beni mobili intercorso tra le convenute.
A fondamento della pretesa l'attrice spiegò di aver dato in locazione alla My
MP un immobile ma di aver dovuto intimare in data 2 dicembre 2015 uno sfratto per morosità, convalidato con ordinanza del 5 marzo 2015, cui era seguito un decreto del 23 luglio 2015, con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla conduttrice il pagamento della somma di euro 12.000,00 per canoni non corrisposti.
Al fine di soddisfare le proprie pretese -proseguì l'attrice- in data 30 settembre 2015 aveva sottoposto a pignoramento diversi beni mobili lasciati dalla conduttrice nell'immobile locato, ma, in data 4 novembre 2015, assumendo di essere proprietaria dei beni pignorati in virtù di un contratto di
Parte cessione concluso con My MP, aveva proposto opposizione di terzo e la procedura era stata sospesa.
Conseguentemente, l'attrice lamentò che l'atto dispositivo avesse leso la garanzia patrimoniale.
Parte My MP non si costituì in giudizio, mentre resistette, domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dei beni per ben tre anni, a causa della tardiva e/o omessa riconsegna dei beni che aveva acquistato dalla
My MP in data 28/01/2015.
Il Tribunale rigettò la domanda attrice e dispose la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale (generando un procedimento che prese il pagina 4 di 20 n. 706687/2027 R.G.).
Con la sentenza n. 1994, pubblicata il 22 giugno 2021, il Tribunale dichiarò la domanda di danni in parte infondata e in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo, il primo giudice ritenne che:
Parte
- non avesse offerto alcuna prova idonea a dimostrare che essa o la dante causa, prima del pignoramento, si fossero effettivamente recate presso l'immobile locato per asportare i beni mobili;
- avendo riconosciuto espressamente che il 18 maggio 2015 My MP avesse ricevuto l'intimazione al rilascio dell'immobile per il giorno 16
Parte giugno 2015, avesse implicitamente ammesso che la conduttrice avrebbe potuto recarsi sul posto in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per portare via i suoi beni;
Parte
- l'allegazione di circa la mancanza di numerosi beni, diversi da quelli sottoposti a pignoramento, facenti parte delle attrezzature e degli arredamenti cedutile da My MP fosse rimasta priva di riscontri probatoria e smentita dalle stesse allegazioni di parte che, nel ricorso ex art. 619 c.p.c., aveva sostenuto che la data 30/09/2015 Parte_2
procedeva al pignoramento praticamente di tutti i beni mobili,
Part attrezzature e arredi ora di proprietà della presenti nel locale.
Sotto altro profilo, il giudice rilevò come l'attrice non avesse dato prova di avere subìto un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente al pignoramento effettuato il 30 settembre 2015, sicché ritenne la domanda inammissibile, in quanto la domanda di risarcimento ex art 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio nel quale si contesta pagina 5 di 20 l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione.
* * *
2. Contro tale pronuncia CEP ha proposto impugnazione.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non si fosse pronunciato espressamente, neanche nel corso del giudizio, in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale da essa dedotta.
Inoltre l'appellante ha censurato l'affermazione che essa non [aveva] offerto alcuna prova idonea a dimostrare che essa o la sua dante causa, My MP
Cafè, prima del pignoramento si fossero effettivamente recate presso
l'immobile locato per asportare i beni mobili ivi relitti ma, al contrario, riconoscendo espressamente che il 18/5/2015 la My MP Cafè aveva ricevuto (inspiegabilmente) l'intimazione al rilascio dell'immobile (già di fatto rilasciato) per il giorno 16/6/2015, ha anche implicitamente ammesso che la conduttrice ben avrebbe potuto recarsi sul posto in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per portare via i suoi beni.
Con tale argomentazione -ha argomentato l'appellante- il giudice aveva mostrato di aver confuso la posizione della ex conduttrice My MP con
Part quella della soggetto ben diverso, atteso che essa non era stata la conduttrice del locale, sicché non avrebbe potuto recarsi nel locale per recuperare i beni.
L'appellante ha, dunque, ribadito che:
- dopo aver inviato alla la lettera di recesso e risolto il CP_1
contratto di locazione, per adempiere un proprio debito per la tenuta della contabilità, My MP le aveva ceduto, in data 28 gennaio pagina 6 di 20 2015, le attrezzature per la ristorazione per un importo di euro
30.000,00;
- tali beni si trovavano nel locale di proprietà della , del quale CP_1
My MP aveva perso la disponibilità a partire dal mese di febbraio,
a seguito della restituzione delle chiavi mediante raccomandata ricevuta dalla locatrice il 17 febbraio 2015, con la conseguente impossibilità di recupero dei beni rimasti all'interno dell'immobile;
- nonostante essa avesse ripetutamente tentato di concordare con la CP_1
il recupero dei beni, da ultimo con la mail del 29 settembre 2015,
[...]
con la quale aveva indicato la data del 9 ottobre 2015 per il ritiro, il 30 settembre 2015 la aveva sottoposto a pignoramento parte dei CP_1
beni presenti nel locale.
L'appellante ha, dunque, lamentato che non avrebbe potuto […] recuperare
i beni rimasti nel locale senza un comportamento attivo e collaborativo della
, atteso che questa aveva la disponibilità esclusiva del locale. CP_1
Parte Ravvisato un obbligo siffatto in capo all'odierna appellata, ha argomentato di avere assolto l'onere probatorio su essa incombente (quale che fosse l'azione, reale o personale, astrattamente configurabile) e ha ribadito, in particolare, di avere dimostrato l'acquisto della proprietà dei beni e come incombesse, invece, sulla la prova di averli essi a disposizione. CP_1
Con riguardo ai tentativi di ottenere la consegna dei beni, l'appellante ha eccepito di avere dedotto prova testimoniale sul punto e ha ribadito la richiesta di ammissione del relativo capo (quinto).
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella pagina 7 di 20 parte in cui aveva ritenuto priva di concreti riscontri probatori la circostanza della mancata restituzione di parte dei beni da essa acquisiti, in quanto, nel ricorso ex art. 619 c.p.c., essa aveva dichiarato che la procedeva al CP_1
pignoramento di praticamente tutti i mobili.
Lamentato come il senso dell'avverbio praticamente dovesse intendersi nel senso che quasi tutti i mobili e le attrezzature erano stati pignorati,
l'appellante ha dedotto di avere indicato, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, che alcuni beni mobili, corrispondenti a quelli alle lettere A
(tranne gli ultimi tre) e B dell'elenco redatto il 28/11/2017, non le fossero mai stati riconsegnati.
Parte
ha lamentato che, anche sotto questo profilo, la sentenza aveva omesso di applicare i consolidati principi in tema di onere della prova, in quanto una volta dimostrato il proprio diritto sui beni mobili, sarebbe gravata sulla la prova di aver proceduto (o quanto meno dato la CP_1
disponibilità) alla loro consegna.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, sul presupposto non fosse stato provato alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente al pignoramento del 30 settembre 2015, il primo giudice aveva dichiarato la domanda inammissibile.
Parte ha censurato tale conclusione per il fatto che, attraverso la produzione della relativa proposta scritta, essa aveva dimostrato che, nell'aprile 2015, avrebbe avuto l'effettiva possibilità di vendere suddetti beni a tale
[...]
per l'importo di euro 36.500,00 (circostanza dedotta anche nella prova Per_1
testimoniale sulla quale il Tribunale non si era pronunciato).
pagina 8 di 20 Il recupero di tali beni a tre anni di distanza –ha argomentato l'appellante- le aveva impedito di rivendere le attrezzature, rimaste nel frattempo depositate in un magazzino e divenute obsolete. Pertanto, tale danno risultava in parte precedente e in parte posteriore all'esecuzione e non [avrebbe potuto] essere richiesto con l'opposizione di terzo all'esecuzione, perché, tra l'altro, non si sapeva come si sarebbe poi conclusa la vicenda.
Il danno relativo ai beni mobili indicati alle lettere A e B dell'elenco redatto il 28 novembre 2017, poi, a maggior ragione non avrebbe potuto ritenersi derivante dal pignoramento.
Infine, l'appellante ha lamentato come la ragione di inammissibilità ritenuta dal giudice non avrebbe potuto riferirsi ai danni successivi alla procedura esecutiva, qual era la spesa di euro 739,00 per il noleggio di un camion per il recupero dei mobili situati a Pula.
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha richiamato la pronuncia di legittimità n. 15111/2013, secondo la quale nell'eventualità in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento, il danneggiato è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
2.5 Con un quinto motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha stabilito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale da essa proposta in ragione dell'immotivata reiezione della richiesta di prova testimoniale dedotta, per il caso che fossero stati ritenuti pagina 9 di 20 contestati i fatti allegati.
*
3. La società appellata ha resistito in giudizio, eccependo (in estrema sintesi) che:
1. primo motivo (ritardata restituzione dei beni):
Parte
o avrebbe potuto ritirare i beni tra gennaio e giugno 2015, quando il locale era nella disponibilità di My MP;
Parte
o l'inerzia di aveva consentito il pignoramento in buona fede, senza responsabilità alcuna per il pregiudizio lamentato.
2. secondo motivo – (mancata consegna di ulteriori beni):
o non sussisteva prova alcuna della presenza di beni diversi da quelli pignorati;
o il verbale di pignoramento elencava tutti i beni rinvenuti;
Parte
o sarebbe stato onere di dare prova del fatto costitutivo della pretesa;
3. terzo motivo – danni ulteriori (mancata vendita, vetustà, spese di trasporto):
o condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione (art. 96 c.p.c.), a pena di inammissibilità;
Parte
o in ogni caso la domanda era infondata, atteso che avrebbe potuto ritirare i beni prima del pignoramento;
o le spese di trasporto non le erano imputabili.
pagina 10 di 20 Circa la prova testimoniale, ne ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'irrilevanza:
o per mancata contestualizzazione temporale degli accadimenti;
o contraddittorietà dei fatti oggetto di prova rispetto a quanto ricavabile dalla documentazione;
o irrilevanza rispetto alla domanda risarcitoria, comunque inammissibile.
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
4.1 Dalla cornice fattuale (pacificamente) risultante dagli atti di causa
Parte emerge come il contratto di cessione dei beni tra My MP e fosse stato formalizzato in data 28 gennaio 2015, ossia successivamente al recesso della prima dal contratto di locazione, ma in un momento anteriore tanto alla notifica dell'intimazione di rilascio (18 maggio 2015) quanto all'esecuzione dello sfratto (16 giugno 2015).
Per diversi mesi successivi all'acquisto, dunque, i beni erano rimasti nella disponibilità di My MP, la quale aveva continuato a occupare il locale sino all'esecuzione del rilascio.
Né può ritenersi che la conduttrice avesse perduto la disponibilità dei locali
Parte (e dei beni in esso contenuto) per via di quello che ha qualificato come atto di rilascio dei locali del 1° febbraio 2015 poiché:
- il rilascio sarebbe avvenuto attraverso la mera spedizione di una copia delle chiavi del locale alla locatrice (doc. 9 CEP), senza il rispetto delle forme previste dalla legge per il caso di mora del creditore (art. 1206 ss.
pagina 11 di 20 c.c.) e in via unilaterale (ossia, senza previo accordo delle parti per siffatte modalità né successiva accettazione da parte della locatrice);
- nella stessa missiva di consegna delle chiavi la locataria dava atto, in maniera evidentemente contraddittoria, del fatto che nel locale fosse rimasta ossia il socio al 49,9% della stessa My MP, Persona_2
che aveva stipulato il contratto di locazione in qualità di legale rappresentante della conduttrice.
Le modalità dell'asserito rilascio -infatti contestate dalla locatrice- confermano che la disponibilità materiale dell'immobile non fosse stata effettivamente trasferita alla locatrice, come ulteriormente comprovato dallo scontrino prodotto da (doc. G prima memoria 183 cpc ) CP_1 CP_1
da cui risulta che l'attività di somministrazione era proseguita almeno sino a maggio 2015 e, tra l'altro, proprio sotto la ditta della stessa My MP.
Alla data del 21 gennaio 2015, del resto, era tanto CP_5
Parte amministratore di My MP quanto di come riconosciuto dalla stessa odierna appellante nelle note illustrative depositate il 31 gennaio 2018 nel procedimento (originale) n. 6887/2017 R.G. (cfr. pag. 8, ord. 702 bis c.p.c., prodotta in primo grado da con la prima memoria 183 c.p.c.). CP_1
Unitamente alla circostanza che la proposta di acquisto e la relativa accettazione risultano spedite dallo stesso ufficio postale a distanza di un minuto l'una dall'altra (fraz. 42137 Sez. 08 operaz. 10 21/01/2015 13:55 la proposta di My MP e fraz. 42137 Sez. 08 operaz. 10 21/01/2015 13:55
Parte l'accettazione di , la concentrazione in capo a della CP_6
titolarità delle cariche di amministratore delle due società costituisce elemento pagina 12 di 20 certamente idoneo a dimostrare, se non una piena identità soggettiva tra le società coinvolte, quantomeno l'esistenza di un unico centro di interessi e di una gestione coordinata delle operazioni, tale da rendere agevolmente possibile il ritiro dei beni da parte dell'acquirente senza necessità di alcuna cooperazione da parte della locatrice, dato questa non aveva ancora riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile.
L'inerzia di entrambe le parti del contratto di cessione nel procedere alla
(pur pienamente possibile) consegna dei beni entro il giugno 2015 esclude ogni responsabilità della proprietaria deli locali e, a maggior ragione, che il successivo pignoramento, eseguito in data 30 settembre 2015, possa essere considerato causa del pregiudizio lamentato.
Parte Non risulta, infatti, che abbia fornito prova di essersi attivata tempestivamente per il ritiro dei beni nel periodo compreso tra la stipula della cessione e l'esecuzione dello sfratto né che tale ritiro sia stato impedito da condotte della locatrice.
A questo riguardo merita osservare come le allegazioni dell'odierna appellante di avere invitato a rilasciare i beni non abbiano ricevuto CP_1
alcun riscontro e non siano state neanche oggetto di richiesta di prova testimoniale.
Parte ha solo prodotto la mail inviata il 29 settembre 2015, ossia proprio il giorno antecedente al pignoramento mobiliare, il quale, evidentemente, a quella data era stato già richiesto all'ufficiale giudiziario.
In conclusione, correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di un illecito imputabile alla convenuta e ha rigettato la domanda risarcitoria,
pagina 13 di 20 dovendosi ritenere che il danno dedotto dall'appellante non sia causalmente riconducibile alla condotta della , ma solo alla mancata attivazione CP_1
delle parti del contratto di cessione.
Per scrupolo di motivazione, non può non sottolinearsi come non riesca causalmente collegata alla condotta della locatrice la mancata vendita dei beni al terzo poiché – per quanto già argomentato – nel mese di Persona_1
Parte aprile 2015 le società e My MP avevano la piena disponibilità dei locali e dei beni in esso contenuti.
La possibilità di perfezionare la vendita non era dunque condizionata da alcuna cooperazione di , ma dipendeva esclusivamente CP_1
dall'attivazione delle parti del contratto di cessione, le quali, tramite il comune amministratore ben avrebbero potuto agevolmente procedere CP_6
alla consegna dei beni (e alla successiva rivendita).
4.2 Alla luce di tali rilievi riesce evidente l'infondatezza del primo motivo di appello anche sotto il profilo della lamentata violazione dell'onere della prova, per avere il primo giudice posto in qualche modo posto a carico della deducente la prova del fatto di non aver potuto recuperare i beni.
Gli argomenti spesi dell'appellante non si confrontando con la ratio decidendi del Tribunale.
L'azione proposta davanti a primo giudice non costituiva un'azione personale di restituzione né un'azione di rivendica, bensì un'azione di danni per illecito, nell'ambito della quale la deducente avrebbe dovuto fornire prova della condotta lesiva della convenuta.
Per quanto sopra diffusamente argomentato, CEP non ha fornito prova di pagina 14 di 20 alcun illecito da parte di . CP_1
Non è, in definitiva, condivisibile il rilievo che il Tribunale abbia sovvertito
Parte l'onere della prova;
è invece vero che non ha provato di essere stata impedita da di recuperare i beni di sua proprietà. CP_1
5. Il secondo motivo di appello è anche esso infondato.
Dagli atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che nell'immobile di via De Magistris fossero presenti beni, ulteriori rispetto a quelli pignorati, asportati o trattenuti dalla convenuta e non restituiti dalla locatrice.
La circostanza che il contratto di cessione elenchi determinati beni non consente di inferire, in via automatica, la loro presenza nel locale né la loro successiva sottrazione da parte di , atteso che gravava CP_1
sull'appellante l'onere di fornire prova completa e specifica di tale elemento fattuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Al contrario, la documentazione in atti (in particolare il verbale di pignoramento del 30 settembre 2015) attesta certamente i beni inventariati
Parte dall'ufficiale giudiziario e successivamente consegnati alla in data 24 novembre 2017, non già la presenza di ulteriori attrezzature.
Nessun elemento probatorio è stato offerto per dimostrare che ulteriori beni, diversi da quelli pignorati, fossero presenti nel locale al momento del rilascio o che la loro mancata restituzione sia causalmente imputabile alla condotta della convenuta.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice (che ha motivato valorizzando l'allegazione contenuta nell'opposizione di terzo all'esecuzione pagina 15 di 20 per cui aveva proceduto al pignoramento praticamente di tutti i CP_1
beni mobili) riesce, in definitiva, condivisibile, alla luce delle risultanze probatorie.
Può convenirsi con l'appellante sul fatto che l'avverbio praticamente possa essere stato impiegato nel contesto dell'opposizione per dare enfasi alla lesione che la società proprietaria dei beni assumeva di avere subìto a seguito del pignoramento e che con esso non si volesse intendere che esattamente tutti i beni presenti nel locale erano stati pignorati.
Ma, in difetto appunto di riscontri oggettivi circa la collocazione di ulteriori beni nell'immobile e circa la loro successiva sottrazione, la pretesa risarcitoria si rivela priva di base fattuale e giuridica.
Non costituisce riscontro alle allegazioni il semplice elenco redatto il 28 novembre 2017, considerata la mancanza di ogni riconoscimento da parte di della presenza di quei beni nel locale. CP_1
Nessuna indicazione si trae poi dall'intimazione notificata dall'ufficiale giudiziario in data 23 giugno 2015 alla My MP perché procedesse al ritiro delle attrezzature lasciate nell'immobile, atteso che in essa non era contenuta alcuna specificazione dei beni in questione (doc. 19 CEP).
Ne consegue che, al momento dell'intimazione, erano ignoti sia i beni che sarebbero stati oggetto del pignoramento, sia il loro eventuale trasferimento di proprietà, fatto valere solo con l'opposizione di terzo del 4 novembre 2015.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando l'assenza di prova sul presupposto essenziale della stessa.
6. Il terzo motivo di appello è infondato.
pagina 16 di 20 Rimarcato che CEP non ha contestato il (pacifico) principio giurisprudenziale invocato da Tribunale a fondamento dell'inammissibilità della domanda di danni collegata al pignoramento dei beni, è sufficiente richiamare quanto argomentato nei precedenti paragrafi in ordine al rigetto della domanda di danni […] anteriori a[l] pignoramento.
In particolare, quanto argomentato al par. 4 fonda il rigetto della pretesa risarcitoria legata alla mancata vendita (o della perdita di chance) a
[...]
(punti 31-33 dell'atto di appello). Per_1
Quanto argomentato al par. 5 fonda il rigetto della pretesa relativa ai beni
Parte che non avrebbe restituito a (punto 34 atto di appello). CP_1
La pretesa relativa alla spesa sopportata per il trasporto dei beni recuperati presso il deposito di Pula della è, invece, inammissibile, trattandosi CP_1
-impregiudicato il merito- di una spesa legata indiscutibilmente alla procedura espropriativa, nell'ambito della quale la creditrice procedente era stata nominata custode giudiziario.
Non rileva che tale spesa sia stata sopportata nel novembre 2017 a fronte della estinzione della procedura esecutiva allo scadere dei trenta giorni dall'ordinanza di sospensione emessa in data 12 aprile 2017 dal G.E.
Per fare valere i danni patiti dal pignoramento, il terzo opponente avrebbe dovuto, necessariamente -considerato quanto imposto dall'art. 96, secondo comma, c.p.c.- introdurre il giudizio di merito ex artt. 616 e 619 c.p.c.
Parte Atteso che non ha provveduto in tale senso, la relativa domanda risarcitoria è inammissibile in ogni altro giudizio.
7. Sottolineato come il quarto motivo si risolva, in realtà, in un passaggio pagina 17 di 20 argomentativo in ordine all'onere probatorio incombente in capo a chi lamenti il possesso altrui sine titulo e non in una censura effettiva alla pronuncia di primo grado, deve ritenersi che ila doglianza (quinto motivo) relativa alla mancata pronuncia sui mezzi di prova testimoniale dedotti non conduca all'accoglimento della domanda di danno.
Tale censura, per quanto fondata (essendosi il primo giudice limitato a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione, senza prendere espressa posizione sui mezzi di prova e, dunque, rigettandoli implicitamente ma senza motivazione), non giustifica l'accoglimento della subordinata istruttoria.
Parte I cinque capi di prova dedotti da sono tutti inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione, in quanto volti:
- i primi due, a comprovare l'interessamento di per Persona_1
l'acquisto dei beni mobili;
- il terzo, a confermare la spesa di euro 793,00 per il trasporto dei beni da
Pula;
- il quarto, a confermare che le fotografie prodotte rappresentassero parte degli arredi […] presenti [nel locale] nel periodo 2013-2015;
Parte
- il quinto, che nella data del 9 ottobre 2015 gli operi incaricati da non avevano potuto accedere all'immobile di Via De Magistris per ritirare i beni.
A proposito del quarto capo merita precisare che, anche in ragione delle ridotte dimensioni e della pessima qualità, sotto molteplici punti di vista (non solo del supporto materiale ma anche proprio del contenuto dell'immagine)
pagina 18 di 20 delle riproduzioni fotografiche, un eventuale svolgimento positivo della relativa prova non avrebbe certamente comportato l'accoglimento della domanda.
La risposta affermativa dei testi circa il fatto che le fotografie riproducessero gli interni del locale non sarebbe stata certamente idonea a fondare l'accertamento della sussistenza di tutti i beni (vagamente individuabili nelle immagini) anche alla data del rilascio forzoso del locale e/o del pignoramento.
8. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 26.001,00-52.000.00, determinato dal valore della domanda, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e di decisione e al valore massimo per la fase introduttiva.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di AG;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.412,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 19 di 20 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
AG, 19 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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