Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N 13465/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv Pavanetto Matteo Parte_1
opponente contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv Fabrizia Florio
resistente e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappr e difeso dall' avv Gennaro Luca Brandi
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n
05920229006297089000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto in data 22.10.2022 la notifica della intimazione di pagamento n 05920229006297089000 per il recupero di contributi previdenziali ha proposto opposizione avverso la suddetta CP_1
0592011001886089100 per contributi eccependo: CP_1
a) l' omessa notifica della cartella di pagamento;
b) la prescrizione del credito.
e regolarmente citate, hanno Controparte_2 CP_1 chiesto il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, occorre in primo luogo evidenziare che con la intimazione di pagamento per cui è causa ha Controparte_2 semplicemente sollecitato il pagamento delle somme già richieste con la precedente cartella di pagamento n 0592011001886089100 presuntivamente notificata in data 8.7.2011.
Orbene, ritiene il Tribunale che effettivamente con riferimento alla intimazione di pagamento impugnata il credito vantato dall e riportato CP_1 nella sottostante cartella 0592011001886089100 si sia estinto per prescrizione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata
(17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici
(di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi si riferiscano al periodo successivo al 2005 e pertanto trattasi di contributi soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso dalla documentazione allegata risulta che la cartella di pagamento n 0592011001886089100 è stata regolarmente notificata in data
8.7.2011.
Ne consegue che dalla data di presunta notifica della predetta cartella
(in data 8.7.2011) alla data di notifica della intimazione di pagamento n 05920229006297089000 (notifica il 22.10.2022)in questa sede impugnata risulta decorso oltre un quinquennio.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' con l' intimazione di pagamento impugnata in relazione CP_1 al credito per contributi e somme aggiuntive relativo alla cartella CP_1 di pagamento n 0592011001886089100.
L' accoglimento del ricorso sotto il profilo dell' estinzione del credito per intervenuta prescrizione rende superfluo l' esame delle ulteriori doglianze.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse - liquidate come da dispositivo - vanno poste a carico di Controparte_3
soggetto incaricato del compimento di tutti gli atti
[...] finalizzati alla riscossione dopo la consegna del ruolo. Alcun profilo di responsabilità, diversamente, può essere addebitato all per cui le CP_1 spese si compensano nel rapporto tra l'istituto predetto e parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato con l' intimazione di pagamento n.
05920229006297089000 notificata al ricorrente in data 22.10.2022 in relazione ai contributi e somme aggiuntive riportati nella cartella CP_1 di pagamento n 0592011001886089100. - Condanna al pagamento delle spese Controparte_2 processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 2.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Francesca Costa