CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la decorrenza del termine di cinque anni per l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale, previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va riferita esclusivamente alla morte del proposto. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso che il limite temporale del quinquennio potesse applicarsi in via analogica al decesso dell'intestataria fittizia del bene, dante causa dei terzi interessati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 36573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36573 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
36573-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. 981 RC LE MA IC C.C. 1/7/2024 NA A.R. Pacilli Relatrice - R.G.N.R. 13676/2024 PI ES PA Di NI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NT EL, nata a [...] il [...] NT NN, nata a [...] il [...] NT DE, nata a [...] il [...] NT PA, nata a [...] il [...] avverso il decreto n. 4/2024 della Corte di appello di Salerno del 31/08/2024 Visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto n. 9/2023 del locale Tribunale, con cui è stata disposta la confisca del complesso immobiliare denominato Parco TA e il fabbricato y denominato Villa TA, ritenuti di proprietà di RL NT e intestati alle figlie NN, EL, PA e DE.
2. In particolare, le ricorrenti erano divenute proprietarie dell'immobile Villa TA e del 50% del Parco TA il 16 marzo 1999, a seguito della morte della madre TA DO, originaria intestataria, e della rinuncia all'eredità da parte del padre. Il 15 giugno 2001 le sorelle avevano rilevato la residua quota del Parco TA, intestata ad SS MO, anch'essa ritenuta prestanome del proposto.
3. Avverso il provvedimento della Corte d'appello i difensori di fiducia di NN, EL, PA e DE NT hanno proposto ricorsi per cassazione.
4. L'Avv. Felice Lentini, nell'interesse di EL NT, ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione degli artt. 18, c. 3, 16 e 24 D.lgs n. 159/2011, per avere la Corte di appello ritenuto che il termine del quinquennio dalla morte è riferibile soltanto alla morte del proposto, così trascurando la ratio delle disposizioni, dettate al fine di preservare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, generate dalle norme che disciplinano la successione e l'affidamento degli eredi. In ragione di tale ratio le norme in questione dovrebbero applicarsi anche nei confronti degli eredi dei soggetti terzi. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che, per decidere la presente controversia, avrebbe dovuto avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, secondo l'espresso disposto dell'art. 12, comma due, delle Preleggi, e, quindi, essendo decorsi oltre trent'anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione di prevenzione.
4.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 18, 20 e 24 D.lgs. n. 159/2011 e la mancanza assoluta di motivazione sull'eccepita illegittimità del decreto di confisca, laddove la Corte di appello ha sostenuto che le sorelle NT non avrebbero assolto all'onere di compiuta allegazione di elementi idonei a comprovare la liceità dei beni sub iudice, pur dando atto che la richiesta, dalle stesse presentate all'Agenzia delle entrate, di accesso alle dichiarazioni dei redditi di RL NT e TA DO era rimasta inevasa. La conclusione del Collegio territoriale violerebbe i principi scolpiti dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 20/2012, che ha precisato che il 2 giudice di prevenzione non può disporre la confisca dei beni in danno degli eredi, laddove risulti loro precluso il concreto esercizio del diritto di difesa;
4.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione nonché omessa pronuncia sui rilievi critici articolati sempre con il secondo motivo di appello in ordine all'idoneità dei dati espunti dalla banca dati dell'Agenzia tributaria a costituire indizio grave, preciso e concordante in ordine alla natura illecita del bene ritenuto nella disponibilità del proposto alla luce dei principi formulati dalla Corte di cassazione, secondo cui l'archiviazione nell'anagrafe tributaria di informazioni e dati non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni o ai fatti in essa rappresentati;
inoltre, i dati e le informazioni inseriti nell'archivio rilevano esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento dell'attività accertativa.
4.4. Con il quarto motivo ha censurato la violazione di legge e la motivazione apparente, per avere il decreto del Tribunale fondato la confisca su fenomeni al più sintomatici di una disponibilità di fatto dei cespiti mentre sarebbero carenti elementi idonei a documentare fenomeni di simulazione proprietaria elusivi della disciplina antimafia. Inoltre, si sarebbe fatto ricorso alla presunzione di cui all'art. 26 D.lgs. n. 159 del 2011 ma i manufatti sarebbero stati edificati agli inizi degli anni '80 e, quindi, in un periodo storico di gran lunga superiore ai due anni dalla proposta, che il legislatore indica come lasso temporale necessario per materializzare la presunzione legale di intestazione fittizia dei beni. Inoltre, le sorelle NT, dopo la morte della madre, non hanno convissuto con il padre continuativamente, che ha trascorso buona parte degli anni '80, 190, 2000, 2010 e 2020 ristretto in carcere. La Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali la rinuncia all'eredità di RL NT avrebbe finalità elusive della disciplina antimafia ma non avrebbe motivato con riguardo all'accettazione dell'eredità autonomamente operata dalle figlie. Quanto all'acquisizione del 50% di Parco TA da parte delle sorelle NT, all'inizio intestato ad SS MO, la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che nell'anno 2000 sono confluiti nel patrimonio della famiglia NT oltre 900 milioni di lire a titolo di indennizzo del decesso della madre TA DO. In tal modo le ricorrenti avrebbero adempiuto all'onere, sulle medesime incombenti, di allegare elementi idonei a documentare una capacità di risparmio del nucleo familiare che risulti in linea con il valore economico dell'operazione sub judice.
5. L'Avv. Agostino De Caro, nell'interesse di tutte le ricorrenti, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3 5.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione degli artt. 18, c. 3, 16 e 24 D.lgs n. 159/2011, per non avere la Corte di appello, nel ritenere che il termine del quinquennio dalla morte è riferibile soltanto all'ipotesi di morte del proposto, considerato la ratio delle disposizioni, dettate al fine di preservare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, generate dalle norme che disciplinano la successione e l'affidamento degli eredi che hanno accettato l'eredità. In ragione di tale ratio le norme in questione dovrebbero applicarsi anche nei confronti degli eredi dei soggetti terzi. La Corte di appello non ha considerato che, per decidere la presente controversia, avrebbe dovuto avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, secondo l'espresso disposto dell'art. 12, comma 2, delle Preleggi, e, quindi, essendo decorsi oltre trent'anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione di prevenzione. 5.2. 5.3. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e la mancanza assoluta di motivazione sul punto. Premesso che il proposto era già stato sottoposto ad altra misura di prevenzione il 17 marzo 2009 e premesso, inoltre, che i provvedimenti giurisdizionali sono valutabili per quel che dicono ma anche per quel che implicitamente escludono, secondo il ricorrente, la mancata applicazione della confisca di prevenzione con il provvedimento del 2009, lungi dall'essere un dato neutro, dimostrerebbe una valutazione negativa circa la sussistenza dei presupposti per applicarla.
5.4. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 20 e 24 del c.d. Codice antimafia e, in particolare, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la confisca in relazione ai terzi estranei e cioè la ritenuta illecita provenienza dei beni.
5.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione delle disposizioni normative relative alla misura di prevenzione in relazione alla mancata individuazione della qualifica del terzo in buona fede in capo alle ricorrenti;
5.6. con il sesto motivo ha censurato la violazione di legge per errore oggettivo, per avere il Giudice della prevenzione completamente obliterato e, quindi, non valutato il materiale probatorio disponibile;
5.7. con il settimo motivo ha dedotto la mancanza assoluta della motivazione in relazione agli stessi punti. Secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe disatteso le doglianze difensive, senza, però, fornire una motivazione seria e concreta delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, e avrebbe errato nel non considerare che la buona fede andava valutata al momento della costruzione degli immobili, allorquando due ricorrenti erano in tenera età e una non era ancora nata;
le medesime ricorrenti hanno avuto con il padre pochissimi rapporti e non erano, of come invece sostenuto dalla Corte di appello, conviventi, così che non opererebbe la presunzione dettata dall'art. 26 D.lgs n. 159/2011, in quanto, ai fini dell'applicabilità della norma, si richiede che la convivenza sia stabile. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe assolutamente preso in considerazione la consulenza tecnica redatta dal dr Scoppa, dimostrativa della piena proporzione reddituale per la realizzazione e l'acquisto degli immobili oggetto di confisca, e avrebbe fatto riferimento soltanto alla costituzione della società "Gestione distribuzione carburanti", senza tenere conto delle altre provviste illecite, evidenziate dalla difesa e soprattutto dalla consulenza tecnica. Sarebbe mancata, poi, l'acquisizione di documenti idonea a provare quale fosse l'effettiva capacità reddituale di TA DO e SS MO negli anni '80, avendo la Corte utilizzato dati estratti dall'anagrafe tributaria, che non possiedono però i requisiti per assurgere al rango di prova. La Corte territoriale avrebbe trascurato anche che TA DO, all'epoca della realizzazione degli immobili, era titolare della società Total Service di DO e c. s.n.c., che gestiva un impianto di distribuzione di carburanti della Total. Successivamente ha costituito la società DO e AV s.n.c. di DO TA e c. nell'anno 86. Questi dati dimostrerebbero non solo che la costituzione delle società è antecedente o quantomeno coeva agli anni di costruzione dei fabbricati ma anche che TA DO aveva un'attività imprenditoriale esercitata legalmente e oggettivamente, da cui conseguiva cospicui incassi giornalieri, che le consentivano di avere disponibilità economica per realizzare gli immobili, oggetto di confisca. Anche RL NT risulta titolare di una società denominata Al Market s.r.l., esercente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, e per le annualità, per le quali risulta disponibile la documentazione contabile, si evidenzia un utile di circa € 352.523.649. Inoltre, la Corte avrebbe trascurato che nel 2001 l'acquisto della quota di SS MO era stata resa possibile dall'aver ottenuto l'indennizzo per la morte di TA DO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da rigettare, in quanto i motivi, in essi articolati, sono nel complesso infondati.
2. Deve premettersi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. ک ہے Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al D.lgs. n. 159/2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito. Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito», trattandosi di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali≫ (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 -01). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori.
3. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla dedotta violazione dell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2011, è infondato. Secondo le ricorrenti, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2011, perché erano decorsi più di cinque anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice. L'eccezione di improcedibilità era stata sollevata negli stessi termini anche dinanzi alla Corte di appello, che ha condiviso le osservazioni del Tribunale secondo cui il limite temporale dei cinque anni, indicato nell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2022, va riferito alla morte del soggetto pericoloso, ovvero il proposto, e non a quella di un soggetto che, pur dante causa a titolo universale, non si trovava in una situazione di pericolosità sociale tale da rendere azionabile il procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Tale risposta è corretta. Il nuovo regime normativo introdotto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consente l'adozione di misure patrimoniali sia quando il soggetto destinatario della loro applicazione muoia nel corso del procedimento di prevenzione, sia nell'ipotesi in cui ciò avvenga prima della sua instaurazione. Nell'un caso, il procedimento già avviato nei confronti del proposto prosegue, alla sua morte, Gf 6 nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 18, comma 2); nell'altro caso, invece, la proposta di confisca può essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso (comma 3). In particolare, l'art. 18, comma 3, D.lgs cit., invocato dalle ricorrenti, dispone che «Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca;
in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso». Come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270082-01), la novità della riforma comporta che la cessazione della pericolosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione e, quindi, anche la sua morte) non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito quando era pericoloso. Per tali ragioni, anche a seguito della morte della persona, quel bene risulta aggredibile, prevalendo le esigenze della sua ablazione sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un cespite acquisito illecitamente dal de cuius (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Coli, Rv. 254546 -01). Inoltre, al fine di evitare che i successori del de cuius, che potrebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino esposti sine die alla possibilità dell'aggressione dei beni così acquisiti, il legislatore ha previsto un lasso di tempo dal decesso del soggetto, entro il quale l'iniziativa di prevenzione patrimoniale deve essere esercitata nei loro confronti. Lo scopo, perseguito dal legislatore, è stato individuato nell'intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. U, n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-01), scopo che la Corte costituzionale ha ritenuto in linea con il quadro dei principi delineato dalla Costituzione, con le sentenze n. 21 e n. 216 del 2012. In particolare, la Corte ha escluso ogni validità dell'assunto secondo cui gli eredi non possono difendersi dimostrando che il bene non è nella disponibilità indiretta del proposto, in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di impedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare neanche indirettamente appartenevano al de cuius». La qualità di successore, infatti, non preclude la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca, così escludendosi ogni pericolo di vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giudizio formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi. Alla luce di tali esegesi è evidente che l'art. 18 cit. ha quale presupposto la morte del soggetto proposto e non anche di altri soggetti e il termine del quinquennio dalla morte è riferibile all'ipotesi della morte del medesimo proposto, tale dovendosi intendere il soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca. In tal senso il chiaro tenore letterale della rubrica, ma anche il senso dell'intero articolo. È nei confronti del proposto che la confisca viene disposta, essendo l'effettivo titolare del bene. Sarebbe, dunque, privo di senso (e contra legem) far decorrere il quinquennio con riferimento al decesso di un soggetto che in tesi era solo intestatario fittizio dei beni.- ― Deve convenirsi con la Corte d'appello, quindi, che il riferimento testuale alla morte del soggetto, nei cui confronti può essere disposta la confisca, rappresenta un chiaro riferimento al soggetto pericoloso, «unico a potere essere considerato destinatario della confisca, proponibile esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 16 D.lgs n. 159/2011, mentre non appare estensibile agli intestatari fittizi/terzi interessati, quali TA DO, non ricompresi nella formulazione di cui all'art. 16, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i destinatari formali dell'azione di prevenzione ovvero il soggetto pericoloso e i titolari dei diritti sui beni aggrediti nel procedimento di prevenzione, ovvero i terzi interessati da coinvolgere in contraddittorio quali parti eventuali, i quali, non potendo essere considerati destinatari diretti della proposta, non potrebbero essere ritenuti soggetti nei cui confronti può essere disposta la confisca».
4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Agostino De Caro, concernenti la dedotta violazione del ne bis in idem, sono manifestamente infondati. La deduzione è legata alla circostanza che RL NT, proposto per la odierna misura di prevenzione e padre delle ricorrenti, con procedimento definito nel 2009 era stato già raggiunto da altra misura di prevenzione. Al riguardo deve premettersi che, "in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del bis in idem ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative" (in questi termini: Sez. 4, n. 53941 del 3/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 01; conforme: Sez. 5, n. 2762 del 23/11/2021, dep. 2022, Sarnataro, Rv. 282738-01). Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello nel caso in esame. Nel provvedimento impugnato, infatti, premesso che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad essere relativo agli stessi beni nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei, avuto riguardo alla provenienza dei beni, si è sottolineato che, nel caso di specie, gli elementi cognitivi, vagliati nel primo procedimento preventivo, non potevano ritenersi integralmente coincidenti con quelli prospettati nell'odierno procedimento, nell'ambito del quale sono state richiamate sentenze di condanna, per fatti certamente significativi rispetto alla ricostruzione e alla perimetrazione della pericolosità sociale del NT, emesse successivamente al decreto decisorio del 2009 ed idonee a fondare una nuova ed autonoma proposta, sicché non potrebbe ritenersi in alcun modo violato il bis in idem che postula l'identità del quadro cognitivo di riferimento. Anche la vicenda dei beni oggetto della presente procedura di confisca è del tutto nuova rispetto alla procedura incardinata nel 2009. Al riguardo la Corte territoriale ha affermato che nell'ambito del primo procedimento di prevenzione non era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale, tant'è vero che veniva disposta la confisca di un'imbarcazione; disposizione poi revocata solo per il mancato rinvenimento del bene, mentre in relazione ai beni oggetto dell'odierna proposta di prevenzione non era stata formulata alcuna valutazione implicita o esplicita, in quanto essi non costituivano oggetto di proposta di misura patrimoniale. Così argomentando, la Corte territoriale ha dato corretta risposta al rilievo difensivo, secondo cui, poiché nel procedimento precedente i beni oggetto del presente procedimento non erano stati confiscati, ciò starebbe a significare che il tribunale avrebbe espresso implicitamente una volontà reiettiva. Ne consegue che non può ritenersi concretizzata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
5. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Felice Lentini nell'interesse di EL NT è privo di specificità, non confrontandosi con la motivazione del decreto impugnato sul punto. La ricorrente ha lamentato che la Corte di appello ha ritenuto che le ricorrenti non avessero assolto all'onere probatorio, trascurando che esse, in sede di appello, avevano evidenziato di aver chiesto l'accesso alla dichiarazione dei redditi presentate dai genitori, per documentare la capacità di risparmio del nucleo familiare, ma non avevano ottenuto risposta alle richieste presentate dall'Agenzia delle entrate. Deve, però, rilevarsi che la Corte territoriale ha chiaramente affermato che erano state svolte indagini relative anche ai redditi dichiarati dal proposto e dal suo nucleo familiare. Dunque, i redditi dichiarati erano dati che già erano stati acquisiti agli atti del procedimento e, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa.
6. Anche il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Felice Lentini, relativo all'utilizzo dei dati dell'Anagrafe tributaria, è privo di specificità, non avendo la ricorrente precisato quali dati erano stati tratti dalla menzionata Anagrafe e la decisività degli stessi dati rispetto al compendio utilizzato dai Giudici del merito. Deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. In particolare, si è osservato che, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum, poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, 18764 del 5/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare l'epilogo decisorio. Onere, questo, non adempiuto dalla ricorrente EL NT. Per di più, la Corte di appello ha rimarcato che nessuna concreta dimostrazione o indicazione di entrate lecite era stata fornita dalle ricorrenti, 10 tenuto anche conto del fatto che non può qualificarsi lecita una entrata senza un adeguato tracciamento fiscale, essendo oramai pacifico che l'evasione fiscale non costituisce una spendibile fonte lecita (In tal senso cfr. Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, PG c/Macrì, Rv. 274988 - 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01).
7. Passando alle censure dedotte nei residui motivi di entrambi i ricorsi deve rilevarsi che la Corte di appello, al pari del Tribunale, ha dato conto della sussistenza degli elementi normativamente richiesti per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di RL NT relativamente a beni ritenuti nella disponibilità di quest'ultimo, pur se formalmente intestati alle ricorrenti, che, tra l'altro, ne hanno rivendicato l'effettiva titolarità. In particolare, quanto alle censure, formulate in entrambi i ricorsi, concernenti la titolarità dei beni in questione, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, non ha fondato la fittizietà dell'intestazione solo sull'utilizzo dei beni da parte del proposto quale luogo in cui venne custodito e mantenuto in ostaggio NE RU, sequestrato a scopo di estorsione da RL NT, FF OL, LL FF, CO NE, NC BB e FF LE, e quale luogo di custodia del boss Angelo Visciano, capozona di Poggiomarino, ma ha evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA PE e PI SE si desumeva che il proposto si occupava direttamente delle vendite degli appartamenti e della riscossione dei prezzi, oltre che della conduzione in affitto da parte di terzi, che avevano dichiarato, per l'appunto, di essere inquilini di RL NT. Nel decreto impugnato, quindi, la riconducibilità diretta degli immobili al proposto si è basata non solo come lamentato nei ricorsi - su comportamenti - del proposto concretizzanti atti di godimento dei beni, come tali non univocamente sintomatici della titolarità del diritto di proprietà, ma su condotte del medesimo chiaramente e incontrovertibilmente indicative del suo potere dominicale, quali la vendita e la riscossione del relativo corrispettivo, che sono espressione del potere di disposizione spettante, oltre alla facoltà di godimento, al proprietario ex art. 832 cod. civ. Correlativamente, la Corte di appello ha sottolineato che, negli anni in cui erano stati realizzati gli immobili «la moglie del proposto TA DO non solo non aveva prodotto alcuna dichiarazione fiscale ma nessuna attività poteva dirsi ancora esercitata, posto che la costituzione delle società, facenti capo alla stessa, aveva luogo solo negli anni successivi alla realizzazione degli stessi immobili». In definitiva, TA DO, prima intestataria fittizia dei beni, non possedeva alcuna fonte di guadagno lecita né per sostenere i costi di S realizzazione della villa e degli appartamenti del Parco né per corrispondere la metà del prezzo per l'acquisto del terreno in cui sarebbe sorto il Parco. La Corte territoriale ha aggiunto che la liquidazione della somma ottenuta a seguito dell'incidente mortale, occorso a TA DO, da parte dell'Assicurazione generali era avvenuta nel dicembre 2000 e, quindi, successivamente alla realizzazione degli immobili. Né risulta che con tale provvista fosse stato pagato il prezzo della metà di Parco TA: il risarcimento dell'assicurazione per il decesso della madre, avvenuto nel 1991, era stato ottenuto dal padre e il fatto che quest'ultimo disponeva di una provvista lecita per rilevare la metà del Parco non implicava affatto che le figlie potessero disporne e, soprattutto, che in concreto ne avessero disposto. Era dunque rimasto indimostrato il passaggio di denaro da RL NT, beneficiario della somma, alle figlie e da queste ad SS MO. In tale contesto deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha illustrato le ragioni della ritenuta fittizietà dell'intestazione degli immobili in questione e ciò pur a prescindere dalla presunzione vigente in caso di beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142 01; Sez. 6, n. 10063 dell'11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608 01, che precisa - che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a differenza di quanto previsto per i ― beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione).
8. Quanto alla provenienza illecita dei beni, deve premettersi che la Corte di appello con adeguate argomentazioni (cfr.: pagine 23 e 24) - ha collocato la pericolosità sociale del proposto, non contestata dalle ricorrenti, al periodo dal 1980 al 2005, nel quale RL NT, dopo avere aderito al clan camorrista Tempesta, operante in Angri, aveva raggiunto in breve una posizione importante e sovraordinata in seno al menzionato sodalizio. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che proprio con riferimento al periodo di realizzazione degli immobili in questione si era estrinsecato il "cuore" della pericolosità sociale e della crescita criminale mafiosa del proposto e non a caso il compendio immobiliare, oggetto di confisca, era stato specificamente utilizzato nell'ambito dell'attività illecita del clan, come riferito dai pentiti, in y particolare RI e PE, secondo cui all'interno della Villa TA era stato custodito e mantenuto in ostaggio NE RU, oggetto di sequestro a scopo di estorsione da parte del clan e dello stesso proposto, e nel complesso immobiliare abitava anche RA SO, altro accolito del clan. Giova ricordare che il terreno, su cui fu successivamente eretta la Villa, era stato donato a TA DO dai genitori il 22 ottobre 1982, mentre il terreno, su cui fu edificato il Parco, fu acquistato e intestato a TA DO e ad SS MO (stretta collaboratrice del proposto e madre di un altro appartenente al clan camorrista) il 10 maggio 1983. L'edificazione non ha una datazione certa, ma appare effettuata immediatamente dopo l'acquisto. La Corte salernitana si è poi soffermata ad indicare sproporzione fra le entrate lecite del proposto e gli oneri economici necessari stimati secondo ragionevoli valutazioni prudenziali per la realizzazione del complesso immobiliare denominato Parco TA e del fabbricato denominato Villa TA, edificati agli inizi degli anni '80 e, comunque, entro la metà degli anni '80. In particolare, al pari del primo Giudice, la Corte di appello, fissandone la valutazione al momento dell'acquisizione al patrimonio ed essenzialmente al momento della realizzazione degli immobili, ha esaminato tutti i profili inerenti agli specifici beni, oggetto del giudizio (cfr. pagine da 26 in poi e segnatamente alle pagine 28, 29 e 30 del provvedimento impugnato), e alla mancanza di risorse lecite sia da parte del proposto che di TA DO e SS MO.
9. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente dato risposta anche alla deduzione difensiva relativa alla buona fede delle ricorrenti. Premesso che la loro condizione andava valutata non con riguardo all'epoca di realizzazione degli immobili (periodo 1982 - 1985), in cui le stesse erano bambine o non ancora nate, ma nel corso degli anni e, in particolare, a ridosso della contestualità degli acquisti effettivi iure successionis, avvenuti molti anni dopo dalla morte della madre, il Collegio territoriale ha precisato che la conoscibilità dell'origine illecita dei beni ereditati, oggetto della presente confisca, andava valutata nel corso degli anni in occasione di taluni passaggi giuridici e cruciali, quali l'accettazione ereditaria, la vendita di alcuni immobili del compendio e, soprattutto, tenendo conto che esse erano conviventi del padre almeno fino alla data dell'inizio della sua detenzione. Avendo convissuto con il padre almeno fino all'anno 2005, esse non potevano ignorare i numerosi procedimenti penali in corso a carico del padre. A conforto del difetto della buona fede soccorrevano anche le circostanze relative sia alla cessione degli appartamenti, effettuata nel 2001 e nel 2002, 13 seguita nella contrattazione dal proposto e non dalle intestatarie dei beni anche quanto alla riscossione del corrispettivo (come riferito dai collaboratori di giustizia: cfr. p. 12 del decreto impugnato) sia al concreto impiego di tali immobili, che avevano ospitato un sequestrato, un camorrista e un latitante (si veda parimenti p. 12). 10. Alla luce di quanto precede è evidente che le doglianze poste in termini di motivazione omessa o apparente non colgono nel segno, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato è completo e dà risposta anche alle deduzioni difensive. Di contro, le censure delle ricorrenti, sollevate con il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Lentini e con i motivi da 4 a 7 del ricorso dell'Avv. De Caro, attengono al piano degli accertamenti in fatto (quale, ad es., la convivenza delle ricorrenti con il padre) o alle valutazioni compiute dalla Corte di appello (quale quella relativa alla consulenza del dott. Scoppa), che sfuggono al sindacato di questa Corte, vertendosi in tema di procedimento in cui, come innanzi ricordato, sono deducibili solo le violazioni di legge, in esse comprese le motivazioni apparenti od omesse. 11. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il primo luglio 2024 Il Consigliere estensore Il NA A. R. Pacilli RC LE mxW a. R. Pas ei کریں SEZIONE VI PENALE 01 OTT 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto n. 9/2023 del locale Tribunale, con cui è stata disposta la confisca del complesso immobiliare denominato Parco TA e il fabbricato y denominato Villa TA, ritenuti di proprietà di RL NT e intestati alle figlie NN, EL, PA e DE.
2. In particolare, le ricorrenti erano divenute proprietarie dell'immobile Villa TA e del 50% del Parco TA il 16 marzo 1999, a seguito della morte della madre TA DO, originaria intestataria, e della rinuncia all'eredità da parte del padre. Il 15 giugno 2001 le sorelle avevano rilevato la residua quota del Parco TA, intestata ad SS MO, anch'essa ritenuta prestanome del proposto.
3. Avverso il provvedimento della Corte d'appello i difensori di fiducia di NN, EL, PA e DE NT hanno proposto ricorsi per cassazione.
4. L'Avv. Felice Lentini, nell'interesse di EL NT, ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione degli artt. 18, c. 3, 16 e 24 D.lgs n. 159/2011, per avere la Corte di appello ritenuto che il termine del quinquennio dalla morte è riferibile soltanto alla morte del proposto, così trascurando la ratio delle disposizioni, dettate al fine di preservare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, generate dalle norme che disciplinano la successione e l'affidamento degli eredi. In ragione di tale ratio le norme in questione dovrebbero applicarsi anche nei confronti degli eredi dei soggetti terzi. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che, per decidere la presente controversia, avrebbe dovuto avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, secondo l'espresso disposto dell'art. 12, comma due, delle Preleggi, e, quindi, essendo decorsi oltre trent'anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione di prevenzione.
4.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 18, 20 e 24 D.lgs. n. 159/2011 e la mancanza assoluta di motivazione sull'eccepita illegittimità del decreto di confisca, laddove la Corte di appello ha sostenuto che le sorelle NT non avrebbero assolto all'onere di compiuta allegazione di elementi idonei a comprovare la liceità dei beni sub iudice, pur dando atto che la richiesta, dalle stesse presentate all'Agenzia delle entrate, di accesso alle dichiarazioni dei redditi di RL NT e TA DO era rimasta inevasa. La conclusione del Collegio territoriale violerebbe i principi scolpiti dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 20/2012, che ha precisato che il 2 giudice di prevenzione non può disporre la confisca dei beni in danno degli eredi, laddove risulti loro precluso il concreto esercizio del diritto di difesa;
4.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione nonché omessa pronuncia sui rilievi critici articolati sempre con il secondo motivo di appello in ordine all'idoneità dei dati espunti dalla banca dati dell'Agenzia tributaria a costituire indizio grave, preciso e concordante in ordine alla natura illecita del bene ritenuto nella disponibilità del proposto alla luce dei principi formulati dalla Corte di cassazione, secondo cui l'archiviazione nell'anagrafe tributaria di informazioni e dati non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni o ai fatti in essa rappresentati;
inoltre, i dati e le informazioni inseriti nell'archivio rilevano esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento dell'attività accertativa.
4.4. Con il quarto motivo ha censurato la violazione di legge e la motivazione apparente, per avere il decreto del Tribunale fondato la confisca su fenomeni al più sintomatici di una disponibilità di fatto dei cespiti mentre sarebbero carenti elementi idonei a documentare fenomeni di simulazione proprietaria elusivi della disciplina antimafia. Inoltre, si sarebbe fatto ricorso alla presunzione di cui all'art. 26 D.lgs. n. 159 del 2011 ma i manufatti sarebbero stati edificati agli inizi degli anni '80 e, quindi, in un periodo storico di gran lunga superiore ai due anni dalla proposta, che il legislatore indica come lasso temporale necessario per materializzare la presunzione legale di intestazione fittizia dei beni. Inoltre, le sorelle NT, dopo la morte della madre, non hanno convissuto con il padre continuativamente, che ha trascorso buona parte degli anni '80, 190, 2000, 2010 e 2020 ristretto in carcere. La Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali la rinuncia all'eredità di RL NT avrebbe finalità elusive della disciplina antimafia ma non avrebbe motivato con riguardo all'accettazione dell'eredità autonomamente operata dalle figlie. Quanto all'acquisizione del 50% di Parco TA da parte delle sorelle NT, all'inizio intestato ad SS MO, la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che nell'anno 2000 sono confluiti nel patrimonio della famiglia NT oltre 900 milioni di lire a titolo di indennizzo del decesso della madre TA DO. In tal modo le ricorrenti avrebbero adempiuto all'onere, sulle medesime incombenti, di allegare elementi idonei a documentare una capacità di risparmio del nucleo familiare che risulti in linea con il valore economico dell'operazione sub judice.
5. L'Avv. Agostino De Caro, nell'interesse di tutte le ricorrenti, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3 5.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione degli artt. 18, c. 3, 16 e 24 D.lgs n. 159/2011, per non avere la Corte di appello, nel ritenere che il termine del quinquennio dalla morte è riferibile soltanto all'ipotesi di morte del proposto, considerato la ratio delle disposizioni, dettate al fine di preservare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, generate dalle norme che disciplinano la successione e l'affidamento degli eredi che hanno accettato l'eredità. In ragione di tale ratio le norme in questione dovrebbero applicarsi anche nei confronti degli eredi dei soggetti terzi. La Corte di appello non ha considerato che, per decidere la presente controversia, avrebbe dovuto avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, secondo l'espresso disposto dell'art. 12, comma 2, delle Preleggi, e, quindi, essendo decorsi oltre trent'anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione di prevenzione. 5.2. 5.3. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e la mancanza assoluta di motivazione sul punto. Premesso che il proposto era già stato sottoposto ad altra misura di prevenzione il 17 marzo 2009 e premesso, inoltre, che i provvedimenti giurisdizionali sono valutabili per quel che dicono ma anche per quel che implicitamente escludono, secondo il ricorrente, la mancata applicazione della confisca di prevenzione con il provvedimento del 2009, lungi dall'essere un dato neutro, dimostrerebbe una valutazione negativa circa la sussistenza dei presupposti per applicarla.
5.4. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 20 e 24 del c.d. Codice antimafia e, in particolare, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la confisca in relazione ai terzi estranei e cioè la ritenuta illecita provenienza dei beni.
5.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione delle disposizioni normative relative alla misura di prevenzione in relazione alla mancata individuazione della qualifica del terzo in buona fede in capo alle ricorrenti;
5.6. con il sesto motivo ha censurato la violazione di legge per errore oggettivo, per avere il Giudice della prevenzione completamente obliterato e, quindi, non valutato il materiale probatorio disponibile;
5.7. con il settimo motivo ha dedotto la mancanza assoluta della motivazione in relazione agli stessi punti. Secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe disatteso le doglianze difensive, senza, però, fornire una motivazione seria e concreta delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, e avrebbe errato nel non considerare che la buona fede andava valutata al momento della costruzione degli immobili, allorquando due ricorrenti erano in tenera età e una non era ancora nata;
le medesime ricorrenti hanno avuto con il padre pochissimi rapporti e non erano, of come invece sostenuto dalla Corte di appello, conviventi, così che non opererebbe la presunzione dettata dall'art. 26 D.lgs n. 159/2011, in quanto, ai fini dell'applicabilità della norma, si richiede che la convivenza sia stabile. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe assolutamente preso in considerazione la consulenza tecnica redatta dal dr Scoppa, dimostrativa della piena proporzione reddituale per la realizzazione e l'acquisto degli immobili oggetto di confisca, e avrebbe fatto riferimento soltanto alla costituzione della società "Gestione distribuzione carburanti", senza tenere conto delle altre provviste illecite, evidenziate dalla difesa e soprattutto dalla consulenza tecnica. Sarebbe mancata, poi, l'acquisizione di documenti idonea a provare quale fosse l'effettiva capacità reddituale di TA DO e SS MO negli anni '80, avendo la Corte utilizzato dati estratti dall'anagrafe tributaria, che non possiedono però i requisiti per assurgere al rango di prova. La Corte territoriale avrebbe trascurato anche che TA DO, all'epoca della realizzazione degli immobili, era titolare della società Total Service di DO e c. s.n.c., che gestiva un impianto di distribuzione di carburanti della Total. Successivamente ha costituito la società DO e AV s.n.c. di DO TA e c. nell'anno 86. Questi dati dimostrerebbero non solo che la costituzione delle società è antecedente o quantomeno coeva agli anni di costruzione dei fabbricati ma anche che TA DO aveva un'attività imprenditoriale esercitata legalmente e oggettivamente, da cui conseguiva cospicui incassi giornalieri, che le consentivano di avere disponibilità economica per realizzare gli immobili, oggetto di confisca. Anche RL NT risulta titolare di una società denominata Al Market s.r.l., esercente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, e per le annualità, per le quali risulta disponibile la documentazione contabile, si evidenzia un utile di circa € 352.523.649. Inoltre, la Corte avrebbe trascurato che nel 2001 l'acquisto della quota di SS MO era stata resa possibile dall'aver ottenuto l'indennizzo per la morte di TA DO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da rigettare, in quanto i motivi, in essi articolati, sono nel complesso infondati.
2. Deve premettersi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. ک ہے Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al D.lgs. n. 159/2011, è valido tuttora, in quanto l'art. 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito. Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito», trattandosi di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali≫ (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 -01). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori.
3. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla dedotta violazione dell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2011, è infondato. Secondo le ricorrenti, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2011, perché erano decorsi più di cinque anni dalla morte di TA DO, madre delle ricorrenti e loro dante causa, ritenuta formale intestataria dei beni sub judice. L'eccezione di improcedibilità era stata sollevata negli stessi termini anche dinanzi alla Corte di appello, che ha condiviso le osservazioni del Tribunale secondo cui il limite temporale dei cinque anni, indicato nell'art. 18, comma 3, D.lgs n. 159/2022, va riferito alla morte del soggetto pericoloso, ovvero il proposto, e non a quella di un soggetto che, pur dante causa a titolo universale, non si trovava in una situazione di pericolosità sociale tale da rendere azionabile il procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Tale risposta è corretta. Il nuovo regime normativo introdotto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consente l'adozione di misure patrimoniali sia quando il soggetto destinatario della loro applicazione muoia nel corso del procedimento di prevenzione, sia nell'ipotesi in cui ciò avvenga prima della sua instaurazione. Nell'un caso, il procedimento già avviato nei confronti del proposto prosegue, alla sua morte, Gf 6 nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 18, comma 2); nell'altro caso, invece, la proposta di confisca può essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso (comma 3). In particolare, l'art. 18, comma 3, D.lgs cit., invocato dalle ricorrenti, dispone che «Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca;
in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso». Come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270082-01), la novità della riforma comporta che la cessazione della pericolosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione e, quindi, anche la sua morte) non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito quando era pericoloso. Per tali ragioni, anche a seguito della morte della persona, quel bene risulta aggredibile, prevalendo le esigenze della sua ablazione sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un cespite acquisito illecitamente dal de cuius (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Coli, Rv. 254546 -01). Inoltre, al fine di evitare che i successori del de cuius, che potrebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino esposti sine die alla possibilità dell'aggressione dei beni così acquisiti, il legislatore ha previsto un lasso di tempo dal decesso del soggetto, entro il quale l'iniziativa di prevenzione patrimoniale deve essere esercitata nei loro confronti. Lo scopo, perseguito dal legislatore, è stato individuato nell'intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. U, n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-01), scopo che la Corte costituzionale ha ritenuto in linea con il quadro dei principi delineato dalla Costituzione, con le sentenze n. 21 e n. 216 del 2012. In particolare, la Corte ha escluso ogni validità dell'assunto secondo cui gli eredi non possono difendersi dimostrando che il bene non è nella disponibilità indiretta del proposto, in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di impedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare neanche indirettamente appartenevano al de cuius». La qualità di successore, infatti, non preclude la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca, così escludendosi ogni pericolo di vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giudizio formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi. Alla luce di tali esegesi è evidente che l'art. 18 cit. ha quale presupposto la morte del soggetto proposto e non anche di altri soggetti e il termine del quinquennio dalla morte è riferibile all'ipotesi della morte del medesimo proposto, tale dovendosi intendere il soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca. In tal senso il chiaro tenore letterale della rubrica, ma anche il senso dell'intero articolo. È nei confronti del proposto che la confisca viene disposta, essendo l'effettivo titolare del bene. Sarebbe, dunque, privo di senso (e contra legem) far decorrere il quinquennio con riferimento al decesso di un soggetto che in tesi era solo intestatario fittizio dei beni.- ― Deve convenirsi con la Corte d'appello, quindi, che il riferimento testuale alla morte del soggetto, nei cui confronti può essere disposta la confisca, rappresenta un chiaro riferimento al soggetto pericoloso, «unico a potere essere considerato destinatario della confisca, proponibile esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 16 D.lgs n. 159/2011, mentre non appare estensibile agli intestatari fittizi/terzi interessati, quali TA DO, non ricompresi nella formulazione di cui all'art. 16, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i destinatari formali dell'azione di prevenzione ovvero il soggetto pericoloso e i titolari dei diritti sui beni aggrediti nel procedimento di prevenzione, ovvero i terzi interessati da coinvolgere in contraddittorio quali parti eventuali, i quali, non potendo essere considerati destinatari diretti della proposta, non potrebbero essere ritenuti soggetti nei cui confronti può essere disposta la confisca».
4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Agostino De Caro, concernenti la dedotta violazione del ne bis in idem, sono manifestamente infondati. La deduzione è legata alla circostanza che RL NT, proposto per la odierna misura di prevenzione e padre delle ricorrenti, con procedimento definito nel 2009 era stato già raggiunto da altra misura di prevenzione. Al riguardo deve premettersi che, "in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del bis in idem ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative" (in questi termini: Sez. 4, n. 53941 del 3/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 01; conforme: Sez. 5, n. 2762 del 23/11/2021, dep. 2022, Sarnataro, Rv. 282738-01). Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello nel caso in esame. Nel provvedimento impugnato, infatti, premesso che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad essere relativo agli stessi beni nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei, avuto riguardo alla provenienza dei beni, si è sottolineato che, nel caso di specie, gli elementi cognitivi, vagliati nel primo procedimento preventivo, non potevano ritenersi integralmente coincidenti con quelli prospettati nell'odierno procedimento, nell'ambito del quale sono state richiamate sentenze di condanna, per fatti certamente significativi rispetto alla ricostruzione e alla perimetrazione della pericolosità sociale del NT, emesse successivamente al decreto decisorio del 2009 ed idonee a fondare una nuova ed autonoma proposta, sicché non potrebbe ritenersi in alcun modo violato il bis in idem che postula l'identità del quadro cognitivo di riferimento. Anche la vicenda dei beni oggetto della presente procedura di confisca è del tutto nuova rispetto alla procedura incardinata nel 2009. Al riguardo la Corte territoriale ha affermato che nell'ambito del primo procedimento di prevenzione non era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale, tant'è vero che veniva disposta la confisca di un'imbarcazione; disposizione poi revocata solo per il mancato rinvenimento del bene, mentre in relazione ai beni oggetto dell'odierna proposta di prevenzione non era stata formulata alcuna valutazione implicita o esplicita, in quanto essi non costituivano oggetto di proposta di misura patrimoniale. Così argomentando, la Corte territoriale ha dato corretta risposta al rilievo difensivo, secondo cui, poiché nel procedimento precedente i beni oggetto del presente procedimento non erano stati confiscati, ciò starebbe a significare che il tribunale avrebbe espresso implicitamente una volontà reiettiva. Ne consegue che non può ritenersi concretizzata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
5. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Felice Lentini nell'interesse di EL NT è privo di specificità, non confrontandosi con la motivazione del decreto impugnato sul punto. La ricorrente ha lamentato che la Corte di appello ha ritenuto che le ricorrenti non avessero assolto all'onere probatorio, trascurando che esse, in sede di appello, avevano evidenziato di aver chiesto l'accesso alla dichiarazione dei redditi presentate dai genitori, per documentare la capacità di risparmio del nucleo familiare, ma non avevano ottenuto risposta alle richieste presentate dall'Agenzia delle entrate. Deve, però, rilevarsi che la Corte territoriale ha chiaramente affermato che erano state svolte indagini relative anche ai redditi dichiarati dal proposto e dal suo nucleo familiare. Dunque, i redditi dichiarati erano dati che già erano stati acquisiti agli atti del procedimento e, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa.
6. Anche il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Felice Lentini, relativo all'utilizzo dei dati dell'Anagrafe tributaria, è privo di specificità, non avendo la ricorrente precisato quali dati erano stati tratti dalla menzionata Anagrafe e la decisività degli stessi dati rispetto al compendio utilizzato dai Giudici del merito. Deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. In particolare, si è osservato che, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum, poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, 18764 del 5/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare l'epilogo decisorio. Onere, questo, non adempiuto dalla ricorrente EL NT. Per di più, la Corte di appello ha rimarcato che nessuna concreta dimostrazione o indicazione di entrate lecite era stata fornita dalle ricorrenti, 10 tenuto anche conto del fatto che non può qualificarsi lecita una entrata senza un adeguato tracciamento fiscale, essendo oramai pacifico che l'evasione fiscale non costituisce una spendibile fonte lecita (In tal senso cfr. Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, PG c/Macrì, Rv. 274988 - 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01).
7. Passando alle censure dedotte nei residui motivi di entrambi i ricorsi deve rilevarsi che la Corte di appello, al pari del Tribunale, ha dato conto della sussistenza degli elementi normativamente richiesti per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di RL NT relativamente a beni ritenuti nella disponibilità di quest'ultimo, pur se formalmente intestati alle ricorrenti, che, tra l'altro, ne hanno rivendicato l'effettiva titolarità. In particolare, quanto alle censure, formulate in entrambi i ricorsi, concernenti la titolarità dei beni in questione, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, non ha fondato la fittizietà dell'intestazione solo sull'utilizzo dei beni da parte del proposto quale luogo in cui venne custodito e mantenuto in ostaggio NE RU, sequestrato a scopo di estorsione da RL NT, FF OL, LL FF, CO NE, NC BB e FF LE, e quale luogo di custodia del boss Angelo Visciano, capozona di Poggiomarino, ma ha evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA PE e PI SE si desumeva che il proposto si occupava direttamente delle vendite degli appartamenti e della riscossione dei prezzi, oltre che della conduzione in affitto da parte di terzi, che avevano dichiarato, per l'appunto, di essere inquilini di RL NT. Nel decreto impugnato, quindi, la riconducibilità diretta degli immobili al proposto si è basata non solo come lamentato nei ricorsi - su comportamenti - del proposto concretizzanti atti di godimento dei beni, come tali non univocamente sintomatici della titolarità del diritto di proprietà, ma su condotte del medesimo chiaramente e incontrovertibilmente indicative del suo potere dominicale, quali la vendita e la riscossione del relativo corrispettivo, che sono espressione del potere di disposizione spettante, oltre alla facoltà di godimento, al proprietario ex art. 832 cod. civ. Correlativamente, la Corte di appello ha sottolineato che, negli anni in cui erano stati realizzati gli immobili «la moglie del proposto TA DO non solo non aveva prodotto alcuna dichiarazione fiscale ma nessuna attività poteva dirsi ancora esercitata, posto che la costituzione delle società, facenti capo alla stessa, aveva luogo solo negli anni successivi alla realizzazione degli stessi immobili». In definitiva, TA DO, prima intestataria fittizia dei beni, non possedeva alcuna fonte di guadagno lecita né per sostenere i costi di S realizzazione della villa e degli appartamenti del Parco né per corrispondere la metà del prezzo per l'acquisto del terreno in cui sarebbe sorto il Parco. La Corte territoriale ha aggiunto che la liquidazione della somma ottenuta a seguito dell'incidente mortale, occorso a TA DO, da parte dell'Assicurazione generali era avvenuta nel dicembre 2000 e, quindi, successivamente alla realizzazione degli immobili. Né risulta che con tale provvista fosse stato pagato il prezzo della metà di Parco TA: il risarcimento dell'assicurazione per il decesso della madre, avvenuto nel 1991, era stato ottenuto dal padre e il fatto che quest'ultimo disponeva di una provvista lecita per rilevare la metà del Parco non implicava affatto che le figlie potessero disporne e, soprattutto, che in concreto ne avessero disposto. Era dunque rimasto indimostrato il passaggio di denaro da RL NT, beneficiario della somma, alle figlie e da queste ad SS MO. In tale contesto deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha illustrato le ragioni della ritenuta fittizietà dell'intestazione degli immobili in questione e ciò pur a prescindere dalla presunzione vigente in caso di beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142 01; Sez. 6, n. 10063 dell'11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608 01, che precisa - che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a differenza di quanto previsto per i ― beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione).
8. Quanto alla provenienza illecita dei beni, deve premettersi che la Corte di appello con adeguate argomentazioni (cfr.: pagine 23 e 24) - ha collocato la pericolosità sociale del proposto, non contestata dalle ricorrenti, al periodo dal 1980 al 2005, nel quale RL NT, dopo avere aderito al clan camorrista Tempesta, operante in Angri, aveva raggiunto in breve una posizione importante e sovraordinata in seno al menzionato sodalizio. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che proprio con riferimento al periodo di realizzazione degli immobili in questione si era estrinsecato il "cuore" della pericolosità sociale e della crescita criminale mafiosa del proposto e non a caso il compendio immobiliare, oggetto di confisca, era stato specificamente utilizzato nell'ambito dell'attività illecita del clan, come riferito dai pentiti, in y particolare RI e PE, secondo cui all'interno della Villa TA era stato custodito e mantenuto in ostaggio NE RU, oggetto di sequestro a scopo di estorsione da parte del clan e dello stesso proposto, e nel complesso immobiliare abitava anche RA SO, altro accolito del clan. Giova ricordare che il terreno, su cui fu successivamente eretta la Villa, era stato donato a TA DO dai genitori il 22 ottobre 1982, mentre il terreno, su cui fu edificato il Parco, fu acquistato e intestato a TA DO e ad SS MO (stretta collaboratrice del proposto e madre di un altro appartenente al clan camorrista) il 10 maggio 1983. L'edificazione non ha una datazione certa, ma appare effettuata immediatamente dopo l'acquisto. La Corte salernitana si è poi soffermata ad indicare sproporzione fra le entrate lecite del proposto e gli oneri economici necessari stimati secondo ragionevoli valutazioni prudenziali per la realizzazione del complesso immobiliare denominato Parco TA e del fabbricato denominato Villa TA, edificati agli inizi degli anni '80 e, comunque, entro la metà degli anni '80. In particolare, al pari del primo Giudice, la Corte di appello, fissandone la valutazione al momento dell'acquisizione al patrimonio ed essenzialmente al momento della realizzazione degli immobili, ha esaminato tutti i profili inerenti agli specifici beni, oggetto del giudizio (cfr. pagine da 26 in poi e segnatamente alle pagine 28, 29 e 30 del provvedimento impugnato), e alla mancanza di risorse lecite sia da parte del proposto che di TA DO e SS MO.
9. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente dato risposta anche alla deduzione difensiva relativa alla buona fede delle ricorrenti. Premesso che la loro condizione andava valutata non con riguardo all'epoca di realizzazione degli immobili (periodo 1982 - 1985), in cui le stesse erano bambine o non ancora nate, ma nel corso degli anni e, in particolare, a ridosso della contestualità degli acquisti effettivi iure successionis, avvenuti molti anni dopo dalla morte della madre, il Collegio territoriale ha precisato che la conoscibilità dell'origine illecita dei beni ereditati, oggetto della presente confisca, andava valutata nel corso degli anni in occasione di taluni passaggi giuridici e cruciali, quali l'accettazione ereditaria, la vendita di alcuni immobili del compendio e, soprattutto, tenendo conto che esse erano conviventi del padre almeno fino alla data dell'inizio della sua detenzione. Avendo convissuto con il padre almeno fino all'anno 2005, esse non potevano ignorare i numerosi procedimenti penali in corso a carico del padre. A conforto del difetto della buona fede soccorrevano anche le circostanze relative sia alla cessione degli appartamenti, effettuata nel 2001 e nel 2002, 13 seguita nella contrattazione dal proposto e non dalle intestatarie dei beni anche quanto alla riscossione del corrispettivo (come riferito dai collaboratori di giustizia: cfr. p. 12 del decreto impugnato) sia al concreto impiego di tali immobili, che avevano ospitato un sequestrato, un camorrista e un latitante (si veda parimenti p. 12). 10. Alla luce di quanto precede è evidente che le doglianze poste in termini di motivazione omessa o apparente non colgono nel segno, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato è completo e dà risposta anche alle deduzioni difensive. Di contro, le censure delle ricorrenti, sollevate con il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Lentini e con i motivi da 4 a 7 del ricorso dell'Avv. De Caro, attengono al piano degli accertamenti in fatto (quale, ad es., la convivenza delle ricorrenti con il padre) o alle valutazioni compiute dalla Corte di appello (quale quella relativa alla consulenza del dott. Scoppa), che sfuggono al sindacato di questa Corte, vertendosi in tema di procedimento in cui, come innanzi ricordato, sono deducibili solo le violazioni di legge, in esse comprese le motivazioni apparenti od omesse. 11. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il primo luglio 2024 Il Consigliere estensore Il NA A. R. Pacilli RC LE mxW a. R. Pas ei کریں SEZIONE VI PENALE 01 OTT 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA