Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 36573
CASS
Sentenza 1 luglio 2024

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la decorrenza del termine di cinque anni per l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale, previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va riferita esclusivamente alla morte del proposto. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso che il limite temporale del quinquennio potesse applicarsi in via analogica al decesso dell'intestataria fittizia del bene, dante causa dei terzi interessati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 36573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36573
    Data del deposito : 1 luglio 2024

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