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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/11/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1340/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 21.5.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Mara Parte_1 C.F._1
Tarnold, giusta procura alle liti in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. dom. Sonia Faion, in forza di mandato unito alla comparsa di risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciarsi la separazione personale con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 data 27.6.1981 nel Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) (Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, parte 2, serie A, nr. 37). Per_ Da quell'unione sono nati i figli (14.12.1981), Per_1
(30.7.1983), (7.10.1991) e (5.2.2001), tutti maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti. Nel discutere delle condizioni di separazione, , beneficiario di amministrazione di Parte_1 sostegno dal 2015, deducendo di dover corrispondere circa € 800,00 al mese per i costi della badante e dell'alloggio in cui attualmente vive ed affermando, altresì, di percepire una pensione di € 1.600,00 mensili, appena sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita, ha domandato al
Tribunale di disporre che nulla fosse da lui dovuto a titolo di mantenimento della moglie.
, di contro, ha allegato di non percepire alcun reddito Controparte_1 per aver sempre fatto la casalinga e di essere, comunque, affetta da svariate patologie che rendevano alla stessa difficile anche lo svolgimento delle mansioni domestiche, rilevando, inoltre, che controparte stava percependo -oltre alle succitate somme- anche € 300,00 mensili dal Fondo per l'Autonomia Possibile. Ella, pertanto, ha domandato di disporre a carico del marito un assegno di mantenimento a proprio favore non inferiore ad
€ 700,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
All'udienza dell'8.10.2024, il giudice istruttore quantificava in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 l'assegno di mantenimento in
€ 300,00 a decorrere dal mese di luglio 2024, anche a definizione del pregresso, e, rilevata in ogni caso l'utilità di differire la causa per la statuizione in via definitiva sull'assegno di mantenimento, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla sola separazione, avendo le parti medesime insistito per la sentenza parziale sullo status.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra e , essendosi Parte_1 Controparte_1 constatato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo,
pagina 2 di 3 non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, […], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”).
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, non definitivamente pronunciando, così dispone:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 27.6.1981 nel Comune di Controparte_1
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN);
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 37, serie A, parte 2, dell'anno 1981);
▪ RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
▪ SPESE di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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