CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18696/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250034676666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmenet notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa auto 2020, eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo.
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, non risulta versato in atti alcuna documentazione concernente l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sicchè è da ritenersi provato l'assunto di parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico con conseguente prescrizione del tributo.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18696/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250034676666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmenet notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa auto 2020, eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo.
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, non risulta versato in atti alcuna documentazione concernente l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sicchè è da ritenersi provato l'assunto di parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico con conseguente prescrizione del tributo.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.