Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/04/2026, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iren Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Andrea Fari', Luigi Conti, Omar Hagi Kassim, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Fari' in Roma, via Vittorio Veneto 108;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato ETS, non costituito in giudizio
nei confronti
Capa Cologna S.C.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Comitato ETS n. 172 del 31 ottobre 2025, recante "Modifica dell'allegato B della deliberazione del Comitato ETS n. 90/2025 recante "aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis paragrafo 1, 27-bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/ce per il periodo 2026 -2030 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 155/2024 e invio degli stessi alla commissione europea" per espunzione impianto n. aut. 1477" nella parte in cui determina l'espunzione dell'impianto della ricorrente (aut. 1477) dal regime di esclusione facoltativa ai sensi dell'art. 27-bis della direttiva 2003/87/CE (art. 27a) e dell'art. 32 d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, per asserito superamento della soglia di 2.500 t CO₂eq nell'anno di notifica della richiesta;
- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e menzionato nel prosieguo del ricorso, ivi inclusa la nota, dal contenuto non conosciuto, della Segreteria tecnica del 03 ottobre 2025 e l'eventuale verbale della riunione del 29 ottobre 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati. il 11/3/2026:
per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati nel ricorso introduttivo, ritenuti viziati sotto altri profili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, titolare di un centrale termica sita a Grugliasco, in provincia di Torino, ha impugnato la delibera del Comitato ETS del 31 ottobre 2025 meglio specificata in epigrafe, nella parte in cui ha espunto detto impianto dagli elenchi di quelli ammissibili al regime di esclusione per il periodo 2026-2030, vale a dire quegli impianti esclusi dagli obblighi delineati dall’Emission Trading System dell’Unione europea (“EU-ETS”);
Considerato che il Comitato ETS, organo interministeriale presieduto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e partecipato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, ha disposto l’esclusione in ragione del fatto che nell’anno 2024 la società ricorrente «ha superato la soglia prevista per l’esclusione da EU ETS ai sensi dell’art. 27 bis della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2030»;
Considerato che parte ricorrente contesta l’esclusione in parola rilevando, tra l’altro, che il Comitato avrebbe introdotto, in termini immotivati e irragionevoli, un criterio di ammissione al regime di esclusione dagli obblighi EU-ETS innovativo in mala partem ;
Osservato che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica si è costituito in giudizio senza formulare difese scritte;
Rilevato che all’udienza del 22 aprile 2026 è dato avviso al difensore della parte ricorrente della possibile incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo;
Considerato che, in materia di competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, l’art. 13, commi 1 e 2 cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, stabilisce che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico, in tal caso la competenza spettando al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561);
Rilevato che, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati riguardano un impianto sito nel territorio della Regione Piemonte, con effetti circoscritti solo a livello regionale;
Ritenuto, infatti, che l’impugnato provvedimento incide unicamente sull’operatività di detto impianto, che per effetto del rientro nel sistema “EU ETS”, che regola le emissioni in atmosfera di gas serra tramite l’assegnazione di quote massime di emissioni di CO2, risulta assoggettato all’applicazione delle relative disposizioni comunitarie e nazionali in materia (cfr., in termini, le ordinanze di questa Sezione n. 1338 del 22 gennaio 2026 e n. 3146 del 19 febbraio 2026);
Ritenuto, pertanto, che sussiste la competenza territoriale del Tar Piemonte, presso il quale la causa va riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.;
Considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a., a decidere il ricorso in epigrafe e indica, quale giudice competente, il Tar Piemonte, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA RI CA, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA RI CA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO