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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24807/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24807/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DI CICCIO ANNA LISA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 18/05/1985.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 04/07/1991. Per_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Mappano in via Rivarolo 70/B, con box pertinenziale, di cui i coniugi sono comproprietari al 50% con gli arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra Parte_1
[...]
DA' ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra vivrà nell'abitazione ex Parte_1 coniugale, fintantoché la stessa non decida di venderla.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale a far data dal 16 Parte_2 Febbraio 2024 e ha reperito una nuova sistemazione abitativa.
DA' ATTO che i coniugi concordano che tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte, tasse inerenti la casa coniugale, verranno pagate al 50% tra i coniugi, mentre le utenze domestiche ( gas, luce, telefono…) sono ad esclusivo carico della sig.ra che ha già provveduto a Parte_1 volturarle.
DA' ATTO che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_2 vive per suo conto.
DISPONE che il marito, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, versi alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 ( euro cinquecento/00), entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 del mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di legge, quale contributo al suo mantenimento, fino a quando lavorerà come tassista.
DA' ATTO che i conti correnti cointestati accesi presso Banca Intesa San Paolo C/C N 64093 e C/C N 64094 entrambi cointestati sono stati divisi al 50% tra i coniugi.
DA' ATTO che i coniugi concordano che la licenza “TAXI” intestata al sig. , Parte_2 qualora venisse affittata o venduta o ceduta a terzi, a qualsiasi titolo, il sig. si impegna a Pt_2 versare alla moglie il 50% del ricavato e/o valore (agenzie delle entrate) al netto delle tasse.
DA' ATTO che l'autovettura Fiat Panda tg GJ035AE intestata alla sig.ra resterà Parte_1 di proprietà della stessa.
DA' ATTO che l'autovettura TOYOTA Auris tg. EY632FB adibita a servizio TAXI (licenza 455) intestata al sig. resterà proprietà dello stesso. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano, per quanto occorra, reciproco assenso al rilascio e/ rinnovo dei documenti per l'estero.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24807/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DI CICCIO ANNA LISA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 18/05/1985.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 04/07/1991. Per_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Mappano in via Rivarolo 70/B, con box pertinenziale, di cui i coniugi sono comproprietari al 50% con gli arredi, rimarrà nella disponibilità della sig.ra Parte_1
[...]
DA' ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra vivrà nell'abitazione ex Parte_1 coniugale, fintantoché la stessa non decida di venderla.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale a far data dal 16 Parte_2 Febbraio 2024 e ha reperito una nuova sistemazione abitativa.
DA' ATTO che i coniugi concordano che tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte, tasse inerenti la casa coniugale, verranno pagate al 50% tra i coniugi, mentre le utenze domestiche ( gas, luce, telefono…) sono ad esclusivo carico della sig.ra che ha già provveduto a Parte_1 volturarle.
DA' ATTO che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_2 vive per suo conto.
DISPONE che il marito, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, versi alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 ( euro cinquecento/00), entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 del mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di legge, quale contributo al suo mantenimento, fino a quando lavorerà come tassista.
DA' ATTO che i conti correnti cointestati accesi presso Banca Intesa San Paolo C/C N 64093 e C/C N 64094 entrambi cointestati sono stati divisi al 50% tra i coniugi.
DA' ATTO che i coniugi concordano che la licenza “TAXI” intestata al sig. , Parte_2 qualora venisse affittata o venduta o ceduta a terzi, a qualsiasi titolo, il sig. si impegna a Pt_2 versare alla moglie il 50% del ricavato e/o valore (agenzie delle entrate) al netto delle tasse.
DA' ATTO che l'autovettura Fiat Panda tg GJ035AE intestata alla sig.ra resterà Parte_1 di proprietà della stessa.
DA' ATTO che l'autovettura TOYOTA Auris tg. EY632FB adibita a servizio TAXI (licenza 455) intestata al sig. resterà proprietà dello stesso. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano, per quanto occorra, reciproco assenso al rilascio e/ rinnovo dei documenti per l'estero.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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