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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2023 promossa da:
LEO IMMOBILIARE SRLS (C.F. 11439170967), di seguito, per brevità, LEO IMM.RE con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONZA FABIO
CO AZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONZA FABIO
ATTORI contro
TT LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LUNARDI ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA CINQUE GIORNATE, 10 C/O ATAP 20129 MILANO presso il difensore avv. LUNARDI ERMANNO
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare:
Nel merito, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della sig.ra PI NA nella causazione dei danni cagionati a LE IA Srls e alla sig.ra NC AZ così come descritti in narrativa, condannare la sig.ra PI NA, al pagamento in favore di LE IA Srls dell'importo di
€ 2.659,60 e della sig.ra NC AZ dell'importo di € 3.500,00 così come determinata in narrativa e/o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso e sempre:
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 cpc, non espletati nel presente giudizio in quanto non ammessi.
per la convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previo ogni più opportuno accertamento così giudicare e provvedere: nel merito in via riconvenzionale
- ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà LE IA srls, compreso quello in uso alla sig.ra NC AZ, dal contatore intestato alla sig.ra NA PI, cod. cliente 396744 (già 6479874) – matricola del contatore 23SM51988
(già Z/Q05200196 contatore sostituito dal Gruppo CAP nel corso del presente giudizio) installato presso la proprietà della sig.ra NA PI di via Trento n. 30/A;
- condannare le convenute in solido tra loro al pagamento del corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua dell'immobile di loro proprietà – condotto in comodato sito in Magnago via Trento 30, per l'importo che ci si riserva di quantificare e da liquidarsi anche in via equitativa;
sempre nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa dell'atto di citazione e per le ragioni emerse anche a seguito dell'istruttoria del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 17.02.2023, LEO IMM.RE, ut sopra, e la Sig.ra CO convenivano in giudizio la sig.ra TT chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che la convenuta aveva spostato all'interno della propria proprietà il contatore dell'acqua e che all'insaputa della società che gestiva la somministrazione la valvola (o saracinesca), “chiudendo arbitrariamente la saracinesca nera, posta a monte del contatore, interrompeva volontariamente la fornitura di acqua verso l'unità immobiliare delle attrici. Il tutto con le conseguenze lamentate da LE IA Srls e dalla sig.ra NC“.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la Sig.ra TT mediante comparsa di risposta con la quale, contestando quanto ex adverso, formulava le conclusioni sopra esposte.
Le attrici, contestandone comunque la fondatezza eccepivano l'inammissibilità della riconvenzionale avversaria inerente al distacco delle tubazioni dell'acqua in quanto afferente a diritto reale e non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Espletati gli incombenti di rito, effettuate le prove orali ed acquisita la CTU, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Arbitraria chiusura della valvola da parte della convenuta
Gli episodi citati da parte attrice sono due: uno avvenuto in data 1/11/2021 (durato circa 10 giorni) ed il secondo in data 24/12/2021 (risoltosi dopo tre giorni grazie all'intervento di AMIACQUE). pagina 2 di 5 In occasione del primo episodio si verificava “l'inceppamento del motore che azionava l'autoclave dell'abitazione della sig.ra NC, con conseguenti danni irreparabili e costi di riparazione per € 1.683,60 (come da doc. 2 in atti)”. Esso è stato confermato dal teste PASTORE, vicino di casa, il quale riferiva altresì di avere avuto anch'egli il problema dell'acqua, ma senza la rottura del motore dell'autoclave essendo dotato di un modello successivo a quello in dotazione agli attori, dotato di un sistema di stoppo automatico in assenza del flusso d'acqua.
In relazione al secondo episodio ha riferito, oltre al PASTORE, anche il teste TAVECCHIO, dipendente del gruppo CAP (già AMIACQUE), il quale, riportando quanto riscontrato da un collega (e già riferito agli attori in precedente missiva), riferiva che il flusso dell'acqua si era interrotto a causa della chiusura della saracinesca posta a monte del contatore, quest'ultimo installato presso la proprietà della convenuta (diversa essendo la situazione della bassa pressione idrica da quella, qui riscontrata a pregiudizio della sola parte attrice, di assenza dell'acqua).
Invitando quest'ultima ad agire sulla saracinesca, veniva ripristinato il flusso d'acqua verso la proprietà attorea.
Attese le contrapposte versioni in merito allo stato dei luoghi quanto alla presenza di valvole di regolazione dell'acqua è stata disposta CTU nel corso della quale, pur con alcune difformità rispetto allo stato preesistente, il consulente riscontrava, con riferimento all'epoca dei fatti (avuto riguardo alla documentazione visionata) la presenza presso la proprietà della convenuta di una saracinesca nera che se chiusa interrompeva la fornitura di acqua ad entrambe le parti in causa e una saracinesca rossa che invece interrompeva la fornitura d'acqua solo per le attrici.
Il CTU confermava altresì che la chiusura della saracinesca e l'eventuale mancanza di fornitura di acqua presso l'immobile di proprietà di LEO IMM.RE avrebbe potuto comportare l'inceppamento dell'autoclave.
In punto di responsabilità, la domanda attorea merita accoglimento in considerazione del fatto che è stato riscontrato che la valvola in questione è posta sulla proprietà di parte convenuta, ragione per cui era quest'ultima a poter agire sulla stessa e, ogni caso, ne aveva comunque la custodia (né è contestato che solo grazie all'apertura della valvola veniva ripristinato il flusso dell'acqua, come avvenuto in occasione dell'episodio descritto).
Danni attorei
Parte attrice ha dato prova sufficiente dell'inceppamento del motore in seguito all'interruzione del flusso idrico.
Rispetto al primo intervento, in relazione al blocco durato una decina di giorni, parte attrice ha documentato di avere sostenuto esborsi per complessivi euro 1.683,60, documentati dalle fatture allegate (doc. 2).
Tale richiesta di ristoro appare meritevole di accoglimento.
E' pur vero che secondo il parere espresso dal CTU “il costo della fornitura ed installazione di un'autoclave equivalente a quella sostituita o comunque adeguata alle necessità è pari ad € 650,00 i.v.a. inclusa . L'installazione di adeguati sistemi contro il funzionamento a secco, ad esempio flussostati è discrezionale (allegato 6)”, ma qui occorre considerare che gli interventi sono stati plurimi (tre), come risulta dalla fattura, a dimostrazione di oggettive difficoltà nella soluzione del problema.
Nulla può essere riconosciuto in relazione al secondo intervento avendo parte attrice allegato unicamente una fattura proforma.
A tale danno si aggiunge quello inerente alla mancanza dell'acqua per i periodi sopra esposti, pagina 3 di 5 situazione questa che ha necessitato da un lato il reperimento di un rifornimento idrico minimo altrimenti e la rinuncia, per altro verso, ad altre possibilità connaturate alla fruibilità ordinaria dell'abitazione, il tutto per un periodo di quasi due settimane, di cui tre giorni afferenti alle festività natalizie.
Ricorrendo ad un criterio di ristoro per equivalente secondo un parametro di tipo equitativo, avuto riguardo agli elementi esposti, si ritiene conforme a giustizia quantificare il ristoro dovuto in complessivi euro 500,00.
Tali importi, trattandosi di obbligazioni di valore, devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata decorrenti, in coerenza con le premesse e per semplificazione di calcolo, dal 24/12/2021 sino alla presente pronuncia, applicando successivamente sull'importo così determinato unicamente gli interessi di mora.
Riconvenzionali di parte convenuta
La convenuta ha svolto in via riconvenzionale due domande con le quali ha chiesto: 1) l'ordine alla parte attrici di staccare le proprie condutture dell'acqua dal contatore di parte convenuta;
2) la condanna delle attrici al pagamento del corrispettivo per il consumo dell'acqua nella misura ritenuta di giustizia.
Premesso che parte attrice ha acquisito la proprietà in forza di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare e che non risulta che la prima abbia alterato la situazione dei luoghi, questi ultimi nella disponibilità di parte convenuta, si osserva quanto segue con riferimento alla seconda domanda.
Il CTU ha riscontrato quanto segue:
“Anno 2021 - la conduttura dell'acqua risultava intercettata nel pozzetto impianto della convenuta, a monte del suo contatore, e quindi l'acqua erogata dall'acquedotto alla proprietà attorea non veniva contabilizzata dal contatore di cui sopra, unico contatore del gestore acquedotto presente a far data del sopralluogo del CTU.
Anno 2024 - La conduttura dell'acqua risulta intercettata nel pozzetto impianto della convenuta, a valle del suo contatore, e quindi l'acqua erogata dall'acquedotto alla proprietà attorea viene contabilizzata dal contatore di cui sopra. L'impianto, per come rilevato nel 2021, è stato quindi modificato. Per quanto visibile della tubazione e per quanto riportato nella documentazione agli atti o fornita da CAP Holding S.p.A., la conduttura serve anche le unità immobiliare del sig. Pastore, ma non la proprietà di cui al mappale 643 (sig.ra Scabari) (allegato 6)“ Dunque per un primo periodo il consumo idrico di parte attrice non veniva addebitato alla convenuta, mentre per il secondo la conduttura ha svolto la propria funzione, oltre che a favore di parte convenuta, anche a favore di parte attrice e di un soggetto terzo.
Orbene, se è vero che non vi è prova dell'ammontare del consumo effettivo addebitabile all'attrice (mancando un contatore che lo registri, vd. infra), è altresì vero che questo consumo c'è stato (né peraltro è contestato che parte attrice ne fruisca, oltre per gli usi domestici, anche per la piscina e per il giardino).
E' dunque possibile sopperire alla mancanza di una contabilizzazione del consumo (di cui avrebbe dovuto farsi carico parte attrice, vd. infra), applicando un criterio equitativo finalizzato a quantificare il consumo attoreo a partire dal 2024 (in cui sicuramente è gravato sulla parte convenuta, non risultando altrettanto per il pregresso), quantificandolo nella misura di 1/3 dei costi sostenuti da parte convenuta risultanti dalle bollette.
pagina 4 di 5 Posto però che le bollette allegate sono antecedenti a tale periodo, non può farsi applicazione di tale criterio in funzione della pronuncia di condanna chiesta in questa sede. Con riferimento alla richiesta di distacco dell'acqua dal contatore di parte convenuta si impone un chiarimento.
Non è in discussione il principio per cui le spese idriche di parte attrice non possono gravare sulla parte convenuta, ma un conto è chiedere che il consumo di parte attrice sia contabilizzato in via autonoma, un altro è contestare il diritto di servitù con riferimento alla fornitura idrica a favore dell'attrice. Dalla comparsa di costituzione della Sig.ra TT non emerge la contestazione di quest'ultimo diritto (e d'altronde le conduttore in questione esistono da tempo senza che risulti essere stata sollevata obiezione alcuna, a servizio anche di altri utenti), ragione per cui l'eccezione di parte attrice sul mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in relazione alla controversia in tema di diritti reali non è fondata, non essendo questa la domanda svolta. La domanda di distacco dal contatore svolta da parte convenuta, intesa come richiesta di dotazione di autonomo contatore (“Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore“, memoria di replica di parte convenuta) è invece fondata e meritevole di accoglimento posto che nessuno può avvantaggiarsi del consumo di utenze che vengono poste a carico di terzi.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinga, così provvede:
1) Condanna parte convenuta a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di LEO
IMMOBILIARE SRLS la somma di euro 1.683,60 ed a favore della Sig.ra CO della somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva;
2) In accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, ordina alle parti attrici di dotarsi di autonomo contatore che misuri il loro consumo idrico in modo che questo non gravi sulla bolletta di parte convenuta;
3) Compensa per intero le spese di lite prevedendo, nei rapporti tra le parti, che le spese di CTU gravino per il 50 % a carico delle parti attrici e per il residuo a carico della parte convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2023 promossa da:
LEO IMMOBILIARE SRLS (C.F. 11439170967), di seguito, per brevità, LEO IMM.RE con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONZA FABIO
CO AZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONZA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONZA FABIO
ATTORI contro
TT LI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LUNARDI ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA CINQUE GIORNATE, 10 C/O ATAP 20129 MILANO presso il difensore avv. LUNARDI ERMANNO
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare:
Nel merito, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della sig.ra PI NA nella causazione dei danni cagionati a LE IA Srls e alla sig.ra NC AZ così come descritti in narrativa, condannare la sig.ra PI NA, al pagamento in favore di LE IA Srls dell'importo di
€ 2.659,60 e della sig.ra NC AZ dell'importo di € 3.500,00 così come determinata in narrativa e/o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso e sempre:
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 cpc, non espletati nel presente giudizio in quanto non ammessi.
per la convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previo ogni più opportuno accertamento così giudicare e provvedere: nel merito in via riconvenzionale
- ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà LE IA srls, compreso quello in uso alla sig.ra NC AZ, dal contatore intestato alla sig.ra NA PI, cod. cliente 396744 (già 6479874) – matricola del contatore 23SM51988
(già Z/Q05200196 contatore sostituito dal Gruppo CAP nel corso del presente giudizio) installato presso la proprietà della sig.ra NA PI di via Trento n. 30/A;
- condannare le convenute in solido tra loro al pagamento del corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua dell'immobile di loro proprietà – condotto in comodato sito in Magnago via Trento 30, per l'importo che ci si riserva di quantificare e da liquidarsi anche in via equitativa;
sempre nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa dell'atto di citazione e per le ragioni emerse anche a seguito dell'istruttoria del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 17.02.2023, LEO IMM.RE, ut sopra, e la Sig.ra CO convenivano in giudizio la sig.ra TT chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che la convenuta aveva spostato all'interno della propria proprietà il contatore dell'acqua e che all'insaputa della società che gestiva la somministrazione la valvola (o saracinesca), “chiudendo arbitrariamente la saracinesca nera, posta a monte del contatore, interrompeva volontariamente la fornitura di acqua verso l'unità immobiliare delle attrici. Il tutto con le conseguenze lamentate da LE IA Srls e dalla sig.ra NC“.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la Sig.ra TT mediante comparsa di risposta con la quale, contestando quanto ex adverso, formulava le conclusioni sopra esposte.
Le attrici, contestandone comunque la fondatezza eccepivano l'inammissibilità della riconvenzionale avversaria inerente al distacco delle tubazioni dell'acqua in quanto afferente a diritto reale e non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Espletati gli incombenti di rito, effettuate le prove orali ed acquisita la CTU, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Arbitraria chiusura della valvola da parte della convenuta
Gli episodi citati da parte attrice sono due: uno avvenuto in data 1/11/2021 (durato circa 10 giorni) ed il secondo in data 24/12/2021 (risoltosi dopo tre giorni grazie all'intervento di AMIACQUE). pagina 2 di 5 In occasione del primo episodio si verificava “l'inceppamento del motore che azionava l'autoclave dell'abitazione della sig.ra NC, con conseguenti danni irreparabili e costi di riparazione per € 1.683,60 (come da doc. 2 in atti)”. Esso è stato confermato dal teste PASTORE, vicino di casa, il quale riferiva altresì di avere avuto anch'egli il problema dell'acqua, ma senza la rottura del motore dell'autoclave essendo dotato di un modello successivo a quello in dotazione agli attori, dotato di un sistema di stoppo automatico in assenza del flusso d'acqua.
In relazione al secondo episodio ha riferito, oltre al PASTORE, anche il teste TAVECCHIO, dipendente del gruppo CAP (già AMIACQUE), il quale, riportando quanto riscontrato da un collega (e già riferito agli attori in precedente missiva), riferiva che il flusso dell'acqua si era interrotto a causa della chiusura della saracinesca posta a monte del contatore, quest'ultimo installato presso la proprietà della convenuta (diversa essendo la situazione della bassa pressione idrica da quella, qui riscontrata a pregiudizio della sola parte attrice, di assenza dell'acqua).
Invitando quest'ultima ad agire sulla saracinesca, veniva ripristinato il flusso d'acqua verso la proprietà attorea.
Attese le contrapposte versioni in merito allo stato dei luoghi quanto alla presenza di valvole di regolazione dell'acqua è stata disposta CTU nel corso della quale, pur con alcune difformità rispetto allo stato preesistente, il consulente riscontrava, con riferimento all'epoca dei fatti (avuto riguardo alla documentazione visionata) la presenza presso la proprietà della convenuta di una saracinesca nera che se chiusa interrompeva la fornitura di acqua ad entrambe le parti in causa e una saracinesca rossa che invece interrompeva la fornitura d'acqua solo per le attrici.
Il CTU confermava altresì che la chiusura della saracinesca e l'eventuale mancanza di fornitura di acqua presso l'immobile di proprietà di LEO IMM.RE avrebbe potuto comportare l'inceppamento dell'autoclave.
In punto di responsabilità, la domanda attorea merita accoglimento in considerazione del fatto che è stato riscontrato che la valvola in questione è posta sulla proprietà di parte convenuta, ragione per cui era quest'ultima a poter agire sulla stessa e, ogni caso, ne aveva comunque la custodia (né è contestato che solo grazie all'apertura della valvola veniva ripristinato il flusso dell'acqua, come avvenuto in occasione dell'episodio descritto).
Danni attorei
Parte attrice ha dato prova sufficiente dell'inceppamento del motore in seguito all'interruzione del flusso idrico.
Rispetto al primo intervento, in relazione al blocco durato una decina di giorni, parte attrice ha documentato di avere sostenuto esborsi per complessivi euro 1.683,60, documentati dalle fatture allegate (doc. 2).
Tale richiesta di ristoro appare meritevole di accoglimento.
E' pur vero che secondo il parere espresso dal CTU “il costo della fornitura ed installazione di un'autoclave equivalente a quella sostituita o comunque adeguata alle necessità è pari ad € 650,00 i.v.a. inclusa . L'installazione di adeguati sistemi contro il funzionamento a secco, ad esempio flussostati è discrezionale (allegato 6)”, ma qui occorre considerare che gli interventi sono stati plurimi (tre), come risulta dalla fattura, a dimostrazione di oggettive difficoltà nella soluzione del problema.
Nulla può essere riconosciuto in relazione al secondo intervento avendo parte attrice allegato unicamente una fattura proforma.
A tale danno si aggiunge quello inerente alla mancanza dell'acqua per i periodi sopra esposti, pagina 3 di 5 situazione questa che ha necessitato da un lato il reperimento di un rifornimento idrico minimo altrimenti e la rinuncia, per altro verso, ad altre possibilità connaturate alla fruibilità ordinaria dell'abitazione, il tutto per un periodo di quasi due settimane, di cui tre giorni afferenti alle festività natalizie.
Ricorrendo ad un criterio di ristoro per equivalente secondo un parametro di tipo equitativo, avuto riguardo agli elementi esposti, si ritiene conforme a giustizia quantificare il ristoro dovuto in complessivi euro 500,00.
Tali importi, trattandosi di obbligazioni di valore, devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata decorrenti, in coerenza con le premesse e per semplificazione di calcolo, dal 24/12/2021 sino alla presente pronuncia, applicando successivamente sull'importo così determinato unicamente gli interessi di mora.
Riconvenzionali di parte convenuta
La convenuta ha svolto in via riconvenzionale due domande con le quali ha chiesto: 1) l'ordine alla parte attrici di staccare le proprie condutture dell'acqua dal contatore di parte convenuta;
2) la condanna delle attrici al pagamento del corrispettivo per il consumo dell'acqua nella misura ritenuta di giustizia.
Premesso che parte attrice ha acquisito la proprietà in forza di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare e che non risulta che la prima abbia alterato la situazione dei luoghi, questi ultimi nella disponibilità di parte convenuta, si osserva quanto segue con riferimento alla seconda domanda.
Il CTU ha riscontrato quanto segue:
“Anno 2021 - la conduttura dell'acqua risultava intercettata nel pozzetto impianto della convenuta, a monte del suo contatore, e quindi l'acqua erogata dall'acquedotto alla proprietà attorea non veniva contabilizzata dal contatore di cui sopra, unico contatore del gestore acquedotto presente a far data del sopralluogo del CTU.
Anno 2024 - La conduttura dell'acqua risulta intercettata nel pozzetto impianto della convenuta, a valle del suo contatore, e quindi l'acqua erogata dall'acquedotto alla proprietà attorea viene contabilizzata dal contatore di cui sopra. L'impianto, per come rilevato nel 2021, è stato quindi modificato. Per quanto visibile della tubazione e per quanto riportato nella documentazione agli atti o fornita da CAP Holding S.p.A., la conduttura serve anche le unità immobiliare del sig. Pastore, ma non la proprietà di cui al mappale 643 (sig.ra Scabari) (allegato 6)“ Dunque per un primo periodo il consumo idrico di parte attrice non veniva addebitato alla convenuta, mentre per il secondo la conduttura ha svolto la propria funzione, oltre che a favore di parte convenuta, anche a favore di parte attrice e di un soggetto terzo.
Orbene, se è vero che non vi è prova dell'ammontare del consumo effettivo addebitabile all'attrice (mancando un contatore che lo registri, vd. infra), è altresì vero che questo consumo c'è stato (né peraltro è contestato che parte attrice ne fruisca, oltre per gli usi domestici, anche per la piscina e per il giardino).
E' dunque possibile sopperire alla mancanza di una contabilizzazione del consumo (di cui avrebbe dovuto farsi carico parte attrice, vd. infra), applicando un criterio equitativo finalizzato a quantificare il consumo attoreo a partire dal 2024 (in cui sicuramente è gravato sulla parte convenuta, non risultando altrettanto per il pregresso), quantificandolo nella misura di 1/3 dei costi sostenuti da parte convenuta risultanti dalle bollette.
pagina 4 di 5 Posto però che le bollette allegate sono antecedenti a tale periodo, non può farsi applicazione di tale criterio in funzione della pronuncia di condanna chiesta in questa sede. Con riferimento alla richiesta di distacco dell'acqua dal contatore di parte convenuta si impone un chiarimento.
Non è in discussione il principio per cui le spese idriche di parte attrice non possono gravare sulla parte convenuta, ma un conto è chiedere che il consumo di parte attrice sia contabilizzato in via autonoma, un altro è contestare il diritto di servitù con riferimento alla fornitura idrica a favore dell'attrice. Dalla comparsa di costituzione della Sig.ra TT non emerge la contestazione di quest'ultimo diritto (e d'altronde le conduttore in questione esistono da tempo senza che risulti essere stata sollevata obiezione alcuna, a servizio anche di altri utenti), ragione per cui l'eccezione di parte attrice sul mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in relazione alla controversia in tema di diritti reali non è fondata, non essendo questa la domanda svolta. La domanda di distacco dal contatore svolta da parte convenuta, intesa come richiesta di dotazione di autonomo contatore (“Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore“, memoria di replica di parte convenuta) è invece fondata e meritevole di accoglimento posto che nessuno può avvantaggiarsi del consumo di utenze che vengono poste a carico di terzi.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinga, così provvede:
1) Condanna parte convenuta a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di LEO
IMMOBILIARE SRLS la somma di euro 1.683,60 ed a favore della Sig.ra CO della somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da parte motiva;
2) In accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, ordina alle parti attrici di dotarsi di autonomo contatore che misuri il loro consumo idrico in modo che questo non gravi sulla bolletta di parte convenuta;
3) Compensa per intero le spese di lite prevedendo, nei rapporti tra le parti, che le spese di CTU gravino per il 50 % a carico delle parti attrici e per il residuo a carico della parte convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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