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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/06/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 216/2023 RG promossa da
domiciliata elettivamente in C.SO Parte_1 C.F._1
GARIBALDI 16 SALERNO presso lo studio dell'avv. CICCONE ROMANO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
) domiciliato elettivamente in VIA CP_1 C.F._2
v. CASU PIETRO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. GARAU GIULIA APPELLATO Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 389/2023, emessa in data 19.4.2023, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso Parte_1 CP_1
, revocava il decreto ingiuntivo n. 381/2021 e condannava a
[...] Parte_1 in favore del la somma di euro 19.256,48, oltre int lo CP_1 di restituzione del 50% delle rate di mutuo intestato ad entrambe le parti ma pagato interamente dal e del 50% delle spese straordinarie anticipate dal CP_1
in favore dei figli comuni. CP_1 rticolare, il tribunale gravato – disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della firma del Giudice che lo aveva emesso trattandosi di documento redatto in forma digitale la cui riconducibilità al magistrato era confermata dalla stringa posta lateralmente sul provvedimento notificato – riteneva che:
- quanto al credito di euro 17.504,98 per il 50% delle rate di mutuo, era rimasta indimostrata la sussistenza di un integrale accollo del mutuo da parte del e, considerata la pacifica cointestazione dello stesso, in CP_1 difetto di prova di fatti estintivi e/o modificativi dell'obbligazione e tenuto conto del piano di ammortamento e dei documenti depositati, la era Pt_1 tenuta a versare al quanto dallo stesso anticipato;
CP_1
- quanto alle spese straordinarie di euro 1.931,50, ad esclusione della spesa di euro 180,00 per una visita oculistica la cui ricevuta era intestata al CP_1
e non al figlio, era pacifico che in forza della sentenza di separazio stesse avrebbero dovuto essere sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno” e, trattandosi nel caso di specie, di spese sanitarie e per attività ludico sportive e, quindi, non superflue o voluttuarie, non vi era necessità di un accordo preventivo. Per tali motivi, il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione nei limiti dell'importo di euro 180,00 e condannava la a pagare in favore del la Pt_1 CP_1 somma complessiva di euro 19.256,48, oltr pese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) per l'omessa Parte_1 pronuncia sulla eccepita improcedibilità – nullità della sentenza non avendo la controparte tempestivamente azionato il procedimento di negoziazione assistita disposto dal giudice;
ii) per l'omessa pronuncia sulla eccepita inidoneità delle fatture/ricevute a dimostrare il credito azionato in via monitoria;
iii) per violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. nella parte in cui non riteneva dimostrato “per facta concludentia sulla scorta della documentazione in atti versata” l'accollo interno del mutuo da parte del con conseguente CP_1 irripetibilità del 50% delle somme gravanti sulla e onsiderava che nel Pt_1
2019 la corte di appello aveva revocato l'obbligo di mantenimento dei figli in capo alla , ostacolata di fatto nell'esercizio del suo diritto di visita e mai Pt_1 avvisata di alcunchè, considerato inoltre che i bambini vivevano anche con la nonna materna, la quale con la propria pensione contribuiva al loro mantenimento;
iv) per non avere affermato la nullità del decreto ingiuntivo in difetto della firma del giudice.
si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infondato. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita con produzioni documentali è stata posta in decisione ex art. 281 sexies cpc. L'appello è infondato.
A) Dell'improcedibilità. All'udienza del 16.12.2021, il giudice di primo grado “visto l'importo di causa, impregiudicati i diritti di prima udienza, invita(va) alla negoziazione assistita”, la quale dava esito negativo. La lamentava quindi la tardiva notificazione Pt_1 dell'invito e all'udienza successiva il tribunale nulla rilevava in merito al relativo procedimento, proseguendo nel giudizio. Ciò posto, l'improcedibilità invocata dall'appellante, e fondata sul richiamo a Cass. Sez. Un. n. 19595/20 (rectius: 19596/20), non ha pregio, posto che il procedimento di negoziazione assistita non è previsto a pena di improcedibilità
“nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (vedi art. 3 comma 3 dl n. 132/14).
B) Della prova del credito azionato in via monitoria. Il secondo ed il terzo motivo di censura possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono infondati. Parte appellante ha, innanzi tutto, lamentato che il credito azionato dal CP_1 per la metà del mutuo e per le spese straordinarie non era adeguata dimostrato, perché fondato su mere fatture e ricevute, in quanto tali inidonee a dimostrare l'effettivo esborso, di cui era altresì contestata la conformità della copia all'originale. Orbene, con il ricorso in via monitoria il domandava il pagamento della CP_1 somma di euro 19.436,48 deducendo che: - le parti in data 26.10.2007 avevano stipulato un contratto di finanziamento fondiario per complessivi euro 80.000,00 con il Banco di Sardegna Spa per la costruzione della casa coniugale con un piano di ammortamento della durata di 15 anni a far data dal 1 gennaio 2009 e rimborso del complessivo debito in 30 semestralità;
- le parti in data 17 febbraio 2016 erano comparse davanti al Presidente del Tribunale di Sassari per il giudizio di separazione e da tale data la , Pt_1 benché cointestataria del finanziamento, non aveva più provveduto al pagamento della quota del 50% delle rate rendendosi debitrice nei confronti di della complessiva somma di euro 17.504,98; CP_1
- con sentenza n. 835/18 il Tribunale di Sassari aveva pronunciato la separazione dei coniugi, obbligando la a corrispondere la metà delle Pt_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori;
- il aveva affrontato spese straordinarie nell'interesse dei figli per un CP_1
t i euro 3.863,00 di cui: “€.325 per spese scolastiche (doc. Per_1
5); €.556 spese extrascolastiche (doc.6); €.120 iscrizione Pt_2 scolastica (doc. 7); €.455 S vità sportiva (doc.8); €.127 Pt_2 spese visite mediche (doc. 9); €.
2.100 spese cure odontoiatriche (doc. 10); €.180 spese visite oculistiche (doc. 11)”. A fondamento della domanda il depositava l'atto di mutuo, i provvedimenti CP_1 presidenziali, copia dei versamenti bancari delle rate del mutuo, la sentenza di separazione n. 835/18, le ricevute di tutte le spese sostenute per i figli. Orbene, rispetto al mutuo, la non solo non contestava il pagamento Pt_1 integrale del mutuo da parte ma lo ammetteva, eccependo la CP_1 sussistenza di un accollo dell'intero debito da parte dell'ex coniuge, integrato, secondo la sua prospettazione per facta concludentia, dalla chiusura arbitraria e unilaterale del conto cointestato da parte del e dal trasferimento della rata CP_1 su di un nuovo conto personale (vedi atto osizione: “E' evidente che il conto cointestato era stato chiuso arbitrariamente dal IG. , appropriandosi CP_1 dell'intero saldo (anche della quota della IG.ra ) con il rimento, SENZA Pt_1
ALCUNA AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA DALLA SIG.RA FRAU, della rata del muto su di un conto personale, accollandosi, in tal senso l'intera rata nei confronti della Banca, esonerando così la IG.ra dal pagamento delle rate Pt_1 successive alla separazione”). Inoltre, la contestava genericamente il Pt_1
“quantum debeatur”, sostenendo che non “dato sapersi come sia stato generato il calcolo, a quali rate si riferisca e a quale periodo”, nonchè “la conformità delle copie agli originali con riferimento ai documenti di versamento delle rate del mutuo da parte del IG. ”. CP_1
Quanto a quest'ultimo profilo, è suffi evidenziare che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr Cass. n. 16557/19). Pertanto, nel caso di specie, in cui il depositava copia degli estratti conto CP_1 da cui risultava il pagamento delle rate semestrali del mutuo da giugno 2016 a dicembre 2019, con specifica indicazione degli importi versati e delle rate di riferimento, la generica contestazione avanzata dalla nei termini sopra Pt_1 riportati sia con riguardo alla conformità delle copie riginali sia in con riguardo al quantum della pretesa, non ha alcuna efficacia, tenuto anche conto che il pagamento non era neppure contestato ma anzi ammesso dalla . Pt_1
Né può sostenersi vi siano i presupposti per ravvisare la sussisten una ipotesi di accollo interno del debito da parte del , per “facta concludentia” Pt_3 in considerazione del fatto che:
- “1) nulla è stato stabilito in sede di separazione giudiziale con decorrenza dal 2015;
- 2) il IG. nel 2015 ha trasferito su di un conto personale l'intera rata CP_1 del mut ntestato SENZA AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA dalla IG.ra ; Pt_1
- 3) la IG.ra , pur volendo pagare giammai avrebbe potuto, perché Pt_1 estromessa rariamente dal conto e dal mutuo” (vedi atto di opposizione). È evidente, infatti, che anche ritenendo, per mera ipotesi, dimostrata la chiusura unilaterale ed arbitraria del conto cointestato da parte del , il fatto che il CP_1 mutuo sia stato pagato nel proseguo dal solo per l'in ta non può di CP_1 certo rappresentare circostanza sufficiente per sostenere inequivocamente la volontà del di accollarsi il debito per intero. CP_1
In ogni caso la prova della unilaterale chiusura del conto non solo non emerge dalla documentazione in atti ma risulta che la aveva delegato l'avv. Pt_1 Per_2
ad operare sui rapporti bancari cointestati con il marito (vedi produzioni
[...] moria 2.2.2022 da cui risulta che il legale aveva operato sugli stessi per conto della ). Pt_1
Le m ime considerazioni di inefficacia per genericità della contestazione di conformità della copia all'originale valgono anche per le ricevute e fatture depositate a fondamento della domanda di restituzione degli esborsi effettuati a titolo di spese straordinarie – contestazione avanzata nei seguenti termini:
“Quanto alle altre presunte spese, anzitutto si contesta la conformità delle copie agli originali di tutte le ricevute depositate” – venendo in considerazione anche in tale caso numerose ricevute, tutte peraltro quietanzate, alcune delle quali aventi per oggetto bonifici bancari o versamenti postali. In ordine poi all'eccepita mancanza di una previa comunicazione o di un previo accordo sulle spese straordinarie, è sufficiente richiamare quanto sostenuto in materia dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 14564/23) “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie vengono in considerazione esclusivamente spese scolastiche o per attività sportiva o mediche, non vi era alcuna necessità di un previo accordo tra le parti, trattandosi di esborsi certi e prevedibili e comunque rispondenti all'interesse primario dei figli. Infine, è appena il caso di rilevare che tutti gli esborsi oggetto di domanda riguardano il periodo 2016/2018 e quindi sono antecedenti al 31.1.2019, data in cui veniva depositata la sentenza di appello con cui era revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori in capo alla . Pt_1
Nessun prova infine è stata fornita sul fatto che i bambini sia antenuti anche dalla nonna materna, peraltro, irrilevante ai fini della decisione.
C) Della nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della firma del giudice. Il motivo di censura non solo è infondato per quanto già argomentato nella sentenza impugnata (“atteso che il provvedimento è stato redatto in forma digitale e che la sua riconducibilità al magistrato è confermata dalla stringa che compare lateralmente sul provvedimento notificato”) ma del tutto inconferente, posto che il decreto era revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa e senza la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 389/2023 del Parte_1
Tribunale di Sassari. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.6.2024
Il Presidente est.
Dott. Cinzia Caleffi
domiciliata elettivamente in C.SO Parte_1 C.F._1
GARIBALDI 16 SALERNO presso lo studio dell'avv. CICCONE ROMANO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
) domiciliato elettivamente in VIA CP_1 C.F._2
v. CASU PIETRO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. GARAU GIULIA APPELLATO Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 389/2023, emessa in data 19.4.2023, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso Parte_1 CP_1
, revocava il decreto ingiuntivo n. 381/2021 e condannava a
[...] Parte_1 in favore del la somma di euro 19.256,48, oltre int lo CP_1 di restituzione del 50% delle rate di mutuo intestato ad entrambe le parti ma pagato interamente dal e del 50% delle spese straordinarie anticipate dal CP_1
in favore dei figli comuni. CP_1 rticolare, il tribunale gravato – disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della firma del Giudice che lo aveva emesso trattandosi di documento redatto in forma digitale la cui riconducibilità al magistrato era confermata dalla stringa posta lateralmente sul provvedimento notificato – riteneva che:
- quanto al credito di euro 17.504,98 per il 50% delle rate di mutuo, era rimasta indimostrata la sussistenza di un integrale accollo del mutuo da parte del e, considerata la pacifica cointestazione dello stesso, in CP_1 difetto di prova di fatti estintivi e/o modificativi dell'obbligazione e tenuto conto del piano di ammortamento e dei documenti depositati, la era Pt_1 tenuta a versare al quanto dallo stesso anticipato;
CP_1
- quanto alle spese straordinarie di euro 1.931,50, ad esclusione della spesa di euro 180,00 per una visita oculistica la cui ricevuta era intestata al CP_1
e non al figlio, era pacifico che in forza della sentenza di separazio stesse avrebbero dovuto essere sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno” e, trattandosi nel caso di specie, di spese sanitarie e per attività ludico sportive e, quindi, non superflue o voluttuarie, non vi era necessità di un accordo preventivo. Per tali motivi, il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione nei limiti dell'importo di euro 180,00 e condannava la a pagare in favore del la Pt_1 CP_1 somma complessiva di euro 19.256,48, oltr pese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) per l'omessa Parte_1 pronuncia sulla eccepita improcedibilità – nullità della sentenza non avendo la controparte tempestivamente azionato il procedimento di negoziazione assistita disposto dal giudice;
ii) per l'omessa pronuncia sulla eccepita inidoneità delle fatture/ricevute a dimostrare il credito azionato in via monitoria;
iii) per violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. nella parte in cui non riteneva dimostrato “per facta concludentia sulla scorta della documentazione in atti versata” l'accollo interno del mutuo da parte del con conseguente CP_1 irripetibilità del 50% delle somme gravanti sulla e onsiderava che nel Pt_1
2019 la corte di appello aveva revocato l'obbligo di mantenimento dei figli in capo alla , ostacolata di fatto nell'esercizio del suo diritto di visita e mai Pt_1 avvisata di alcunchè, considerato inoltre che i bambini vivevano anche con la nonna materna, la quale con la propria pensione contribuiva al loro mantenimento;
iv) per non avere affermato la nullità del decreto ingiuntivo in difetto della firma del giudice.
si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infondato. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita con produzioni documentali è stata posta in decisione ex art. 281 sexies cpc. L'appello è infondato.
A) Dell'improcedibilità. All'udienza del 16.12.2021, il giudice di primo grado “visto l'importo di causa, impregiudicati i diritti di prima udienza, invita(va) alla negoziazione assistita”, la quale dava esito negativo. La lamentava quindi la tardiva notificazione Pt_1 dell'invito e all'udienza successiva il tribunale nulla rilevava in merito al relativo procedimento, proseguendo nel giudizio. Ciò posto, l'improcedibilità invocata dall'appellante, e fondata sul richiamo a Cass. Sez. Un. n. 19595/20 (rectius: 19596/20), non ha pregio, posto che il procedimento di negoziazione assistita non è previsto a pena di improcedibilità
“nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (vedi art. 3 comma 3 dl n. 132/14).
B) Della prova del credito azionato in via monitoria. Il secondo ed il terzo motivo di censura possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono infondati. Parte appellante ha, innanzi tutto, lamentato che il credito azionato dal CP_1 per la metà del mutuo e per le spese straordinarie non era adeguata dimostrato, perché fondato su mere fatture e ricevute, in quanto tali inidonee a dimostrare l'effettivo esborso, di cui era altresì contestata la conformità della copia all'originale. Orbene, con il ricorso in via monitoria il domandava il pagamento della CP_1 somma di euro 19.436,48 deducendo che: - le parti in data 26.10.2007 avevano stipulato un contratto di finanziamento fondiario per complessivi euro 80.000,00 con il Banco di Sardegna Spa per la costruzione della casa coniugale con un piano di ammortamento della durata di 15 anni a far data dal 1 gennaio 2009 e rimborso del complessivo debito in 30 semestralità;
- le parti in data 17 febbraio 2016 erano comparse davanti al Presidente del Tribunale di Sassari per il giudizio di separazione e da tale data la , Pt_1 benché cointestataria del finanziamento, non aveva più provveduto al pagamento della quota del 50% delle rate rendendosi debitrice nei confronti di della complessiva somma di euro 17.504,98; CP_1
- con sentenza n. 835/18 il Tribunale di Sassari aveva pronunciato la separazione dei coniugi, obbligando la a corrispondere la metà delle Pt_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori;
- il aveva affrontato spese straordinarie nell'interesse dei figli per un CP_1
t i euro 3.863,00 di cui: “€.325 per spese scolastiche (doc. Per_1
5); €.556 spese extrascolastiche (doc.6); €.120 iscrizione Pt_2 scolastica (doc. 7); €.455 S vità sportiva (doc.8); €.127 Pt_2 spese visite mediche (doc. 9); €.
2.100 spese cure odontoiatriche (doc. 10); €.180 spese visite oculistiche (doc. 11)”. A fondamento della domanda il depositava l'atto di mutuo, i provvedimenti CP_1 presidenziali, copia dei versamenti bancari delle rate del mutuo, la sentenza di separazione n. 835/18, le ricevute di tutte le spese sostenute per i figli. Orbene, rispetto al mutuo, la non solo non contestava il pagamento Pt_1 integrale del mutuo da parte ma lo ammetteva, eccependo la CP_1 sussistenza di un accollo dell'intero debito da parte dell'ex coniuge, integrato, secondo la sua prospettazione per facta concludentia, dalla chiusura arbitraria e unilaterale del conto cointestato da parte del e dal trasferimento della rata CP_1 su di un nuovo conto personale (vedi atto osizione: “E' evidente che il conto cointestato era stato chiuso arbitrariamente dal IG. , appropriandosi CP_1 dell'intero saldo (anche della quota della IG.ra ) con il rimento, SENZA Pt_1
ALCUNA AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA DALLA SIG.RA FRAU, della rata del muto su di un conto personale, accollandosi, in tal senso l'intera rata nei confronti della Banca, esonerando così la IG.ra dal pagamento delle rate Pt_1 successive alla separazione”). Inoltre, la contestava genericamente il Pt_1
“quantum debeatur”, sostenendo che non “dato sapersi come sia stato generato il calcolo, a quali rate si riferisca e a quale periodo”, nonchè “la conformità delle copie agli originali con riferimento ai documenti di versamento delle rate del mutuo da parte del IG. ”. CP_1
Quanto a quest'ultimo profilo, è suffi evidenziare che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr Cass. n. 16557/19). Pertanto, nel caso di specie, in cui il depositava copia degli estratti conto CP_1 da cui risultava il pagamento delle rate semestrali del mutuo da giugno 2016 a dicembre 2019, con specifica indicazione degli importi versati e delle rate di riferimento, la generica contestazione avanzata dalla nei termini sopra Pt_1 riportati sia con riguardo alla conformità delle copie riginali sia in con riguardo al quantum della pretesa, non ha alcuna efficacia, tenuto anche conto che il pagamento non era neppure contestato ma anzi ammesso dalla . Pt_1
Né può sostenersi vi siano i presupposti per ravvisare la sussisten una ipotesi di accollo interno del debito da parte del , per “facta concludentia” Pt_3 in considerazione del fatto che:
- “1) nulla è stato stabilito in sede di separazione giudiziale con decorrenza dal 2015;
- 2) il IG. nel 2015 ha trasferito su di un conto personale l'intera rata CP_1 del mut ntestato SENZA AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA dalla IG.ra ; Pt_1
- 3) la IG.ra , pur volendo pagare giammai avrebbe potuto, perché Pt_1 estromessa rariamente dal conto e dal mutuo” (vedi atto di opposizione). È evidente, infatti, che anche ritenendo, per mera ipotesi, dimostrata la chiusura unilaterale ed arbitraria del conto cointestato da parte del , il fatto che il CP_1 mutuo sia stato pagato nel proseguo dal solo per l'in ta non può di CP_1 certo rappresentare circostanza sufficiente per sostenere inequivocamente la volontà del di accollarsi il debito per intero. CP_1
In ogni caso la prova della unilaterale chiusura del conto non solo non emerge dalla documentazione in atti ma risulta che la aveva delegato l'avv. Pt_1 Per_2
ad operare sui rapporti bancari cointestati con il marito (vedi produzioni
[...] moria 2.2.2022 da cui risulta che il legale aveva operato sugli stessi per conto della ). Pt_1
Le m ime considerazioni di inefficacia per genericità della contestazione di conformità della copia all'originale valgono anche per le ricevute e fatture depositate a fondamento della domanda di restituzione degli esborsi effettuati a titolo di spese straordinarie – contestazione avanzata nei seguenti termini:
“Quanto alle altre presunte spese, anzitutto si contesta la conformità delle copie agli originali di tutte le ricevute depositate” – venendo in considerazione anche in tale caso numerose ricevute, tutte peraltro quietanzate, alcune delle quali aventi per oggetto bonifici bancari o versamenti postali. In ordine poi all'eccepita mancanza di una previa comunicazione o di un previo accordo sulle spese straordinarie, è sufficiente richiamare quanto sostenuto in materia dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 14564/23) “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie vengono in considerazione esclusivamente spese scolastiche o per attività sportiva o mediche, non vi era alcuna necessità di un previo accordo tra le parti, trattandosi di esborsi certi e prevedibili e comunque rispondenti all'interesse primario dei figli. Infine, è appena il caso di rilevare che tutti gli esborsi oggetto di domanda riguardano il periodo 2016/2018 e quindi sono antecedenti al 31.1.2019, data in cui veniva depositata la sentenza di appello con cui era revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori in capo alla . Pt_1
Nessun prova infine è stata fornita sul fatto che i bambini sia antenuti anche dalla nonna materna, peraltro, irrilevante ai fini della decisione.
C) Della nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della firma del giudice. Il motivo di censura non solo è infondato per quanto già argomentato nella sentenza impugnata (“atteso che il provvedimento è stato redatto in forma digitale e che la sua riconducibilità al magistrato è confermata dalla stringa che compare lateralmente sul provvedimento notificato”) ma del tutto inconferente, posto che il decreto era revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa e senza la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 389/2023 del Parte_1
Tribunale di Sassari. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.6.2024
Il Presidente est.
Dott. Cinzia Caleffi