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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.1689/2024 avente ad oggetto: divorzio ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Michele Robustelli, giusta procura in attiE nata a [...] Parte_2 il 20/08/1978 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Albero, giusta procura C.F._2
in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sarno il 28 aprile del 2001.
A sostegno della domanda deducevano che erano separati sin dal 25.03.2019 con un accordo di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. depositato presso il Tribunale di Nocera
Inferiore; che dall'unione coniugale sono nati due figli: nata a [...] Persona_1
l'08.07.2002 e nato a [...] il [...]; che avevano raggiunto Persona_2
accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario All'udienza del 03.06.2025 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 19.11.2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 19.11.2024 così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 12/08/1974 e nata a [...] il [...] che contrassero Parte_2
matrimonio in Sarno il 28.04.2001 (Atto n.26 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 2001);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De sire