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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5401/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/05/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per in persona del suo Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., l'avv. TROZZI CCORRADO ha concluso come da nota depositata in data 21/10/2025 per l'avv. GALELLA GIANFRANCO ha concluso come da nota Controparte_2 depositata in data 24/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5401/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5401/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate e difese dall'avv. TROZZI CORRADO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Latina, Via Saffi n. 12, in virtù di procura allegata in atti;
attrici contro
(p.i. ), in persona del pro-tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
e difeso dall'avv. GALELLA GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frosinone (FR), Via Cesare Terranova n. 74, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: accertamento negativo credito;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1
la in persona del suo l.r.p.t., hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – il , in persona del Sindaco p.t., al fine Controparte_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contraiis, accertare e dichiarare l'illegittimità in parte qua delle richieste di pagamento del canone formulate dal per quanto di eccedenza rispetto al canone stabilito nel titolo concessorio, Controparte_2
e per l'effetto annullare in parte qua le richieste medesime e tutti gli atti allo stesso presupposti, consequenziali e connessi, nonché, condannare, per l'effetto, il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., alla restituzione delle somme già introitate in eccedenza rispetto al canone stabilito nel titolo concessorio e/o disporne la compensazione con quelle debende pro futuro. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite”.
Parte attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere titolare di una concessione, inerente l'area demaniale marittima ubicata a Km 31+500 della S.P. Lungomare Pontino, aggiudicatasi in esito a procedura di licitazione privata indetta dal convenuto con lettera di CP_2 invito prot.n. 6053/UT-439 del 5.12.2003 (doc. 1); - di essere subentrata, nel rapporto concessorio, sorto dal rilascio, ad opera del convenuto della Concessione Demaniale Marittima CP_2
n.01/AR/2012 denominata A/4“tratto D", in virtù di autorizzazione temporanea al sub-ingresso n.
1/2013 del 24 maggio 2013; - che il canone offerto, in sede di gara poi confluito nel menzionato provvedimento concessorio, sarebbe ammontato ad euro 8.188,34 salvo conguaglio e oltre imposta regionale;
- che il convenuto, disattendendo a quanto previsto dalla concessione, le avrebbe CP_2 richiesto importi considerevolmente superiori e, nello specifico, euro 6.343,26 (per il periodo dal
1.3.2012 al 18.10.2012), euro 3.054,01 (per il periodo dal 19.10.2012 al 31.12.2012), euro 9.440,12
(per il periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013), euro 9.354,90 (per il periodo dall'1.1.2014 al
31.12.2014), euro 13.410,42 (per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015), euro 11.552,95 (per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016), euro 11.484,32 (per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017) ed, infine, euro 11.639,36 (per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018), il tutto oltre imposta di bollo e addizionale regionale nella misura del 15%; - che predette richieste e, dunque, il differenziale tra il canone-base previsto nella concessione e gli importi annualmente richiesti dall'Amministrazione comunale sarebbero derivati dall'illegittima applicazione di una serie di previsioni normative che demandano ai Comuni il potere di disporre la maggiorazione dei canoni richiesti ai concessionari abilitati alla fruizione di beni demaniali e, segnatamente, di beni del demanio marittimo e, segnatamente, dall'applicazione dell'art. 4 della L. 4 dicembre 1993 n. 494 (come corretto con
Decreto del 3 dicembre 2009 e s.m.i) e delle ulteriori disposizioni contenute: nel Decreto
Interministeriale del 19 luglio 1989 (art. 9), nel D.M. 5 agosto 1998, n. 342, nelle Circolari adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nelle Delibere adottate dalla Giunta
Comunale in attuazione della Legge della Regione Lazio del 14 luglio 2014, n.
7 - delibere nn. 16 del
14 ottobre 2014 e 30 del 31 marzo 2015, che hanno riconosciuto la valenza turistica dell'area demaniale ove è ricompreso il tratto di arenile oggetto del presente giudizio;
- che il pagamento di importi superiori al canone annuale previsto nel titolo concessorio, cui le odierne attrici avrebbero già provveduto, avrebbe integrato una posta indebita in quanto, nei casi, qual è quello che qui occorre, di concessione demaniale marittima aggiudicata in esito ad una procedura di licitazione privata, il non sarebbe stato titolare di alcun potere di maggiorazione del canone concessorio, CP_2 versandosi in una fattispecie estranea all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina normativa che detto potere riconosce;
- di essere stata diffidata e messa in mora dal convenuto al CP_2 pagamento del canone demaniale (e dell'imposta regionale connessa) per gli anni 2015, 2016 e 2017
(vd. all. 14, nota prot. n. 23068 del 26.6.2018), stante il mancato deposito della documentazione attestante l'integrale versamento delle somme dovute;
- di essere stata altresì invitata dall'Amministrazione comunale, con successiva nota prot. n. 23250 del 27.6.2018 (vd. all. 16, citazione), all'illegittima corresponsione, per il periodo dal 14.10.2014 al 31.12.2014, di un importo pari ad euro 1.999,13 a titolo di conguaglio, oltre imposta di bollo e addizionale regionale.
Il , in persona del suo Sindaco p.t., tempestivamente costituitosi in Controparte_2 giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/02/2020, contestando la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare e di rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, rigettare la richiesta attorea o Controparte_2 estromettere dal presente giudizio il predetto per tutti i motivi su indicati;
- in via CP_4 principale e nel merito, rigettare qualsiasi domanda, pretesa o richiesta nei confronti dell'Ente convenuto, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, in caso di denegato accoglimento delle avverse pretese, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione azionato relativa agli anni 2012, 2013 e 2014; - in ogni caso, con condanna delle parti attrici in solido, alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.”.
All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice, tenuto conto delle difese svolte dal con la prima memoria istruttoria, ha modificato ed integrato Controparte_2 le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contraiis, ritenuta, in via preliminare ed in rito, la presente controversia comune alla Controparte_5
, in quanto litisconsorte necessario, ordinare d'Ufficio, ex art. 102 c.p.c.,
[...]
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, disponendo in conformità; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, in parte qua, delle richieste di pagamento del canone formulate dal di per gli anni dal 2012 al 2019, compresi, oltre che di quelle, eventualmente, CP_2 CP_2 pervenute per gli anni a venire, fino alla definizione del presente procedimento;
per l'effetto, previo annullamento, sempre in parte qua, delle eccedenze accertate, in quanto non conformi al titolo concessorio che ci occupa, riconoscere il diritto della parte attrice, ad ottenere, ai sensi dell'art.
2033 Cod. Civ., il rimborso alle somme non dovute, nei confronti della Controparte_5
. Con espressa riserva di agire nei confronti di quest'ultima, in autonomo e separato
[...] giudizio, nel caso in cui il Tribunale adito, non disponga la sua chiamata nel presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, in ordine alla pretesa restitutoria azionata dalla parte attrice. CP_2
L'eccezione non merita accoglimento alla luce dell'interdipendenza logico-giuridica esistente tra le domande attoree.
Ed invero, anche laddove risulti provato l'integrale versamento dei canoni maggiorati da parte della società attrice, il diritto alla restituzione delle somme, - corrispondenti alla differenza tra il canone- base previsto dal titolo e i pagamenti richiesti dal convenuto -, presuppone il previo CP_2 accertamento, - con conseguente declaratoria -, della non debenza del canone maggiorato.
In relazione a questo preliminare accertamento il convenuto risulta dotato di legittimazione CP_2 passiva, essendo parte del rapporto concessorio disciplinato dal titolo (Concessione Demaniale
Marittima n. 01/AR/2012 denominata A/4“tratto D").
A tale riguardo, si osserva come l'ordinamento demanda agli Enti comunali funzioni gestorie, tanto di natura pubblicistica (ai fini della selezione dei concessionari previo espletamento di procedure selettive improntate ai principi concorrenziali), quanto di natura privatistica (ai fini della gestione dei profili di carattere patrimoniale sottesi al rapporto concessorio).
Ciò posto, la controversia in esame verte sui profili patrimoniali della concessione, il che radica la giurisdizione dell'adìto giudice ordinario, come peraltro confermato dai Giudici del T.A.R. Lazio,
Sez. Dist. di Latina, i quali, investiti del ricorso (doc. 23, citazione) avverso l'atto con cui il
[...] invitava la al pagamento dei canoni di concessione per il 2018, CP_2 Controparte_1 attualizzati ai sensi dell'art. 4 della L.
4.12.1993 n. 494 (id est la nota prot. 7579 del 26.22019), lo avevano dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Tar , CP_5 sez. dis. Latina, sent. n. 364 del 2019), ritenendo che il ricorso vertesse sulla mera commisurazione dei canoni concessori e originasse dall'impugnazione di un atto, - quale la richiesta di pagamento del canone maggiorato -, non implicante l'esercizio di un potere autoritativo da parte del Comune concedente (doc. 25, citazione).
Del resto, come ribadito anche di recente dalle SS.UU., le controversie su 'an' e 'quantum' del canone
“pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d'uso di una struttura comunale (e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione”
(Cass. Civ., Sez. Un., 4 settembre 2018, n. 21597).
Quanto sopra osservato in punto di giurisdizione consente di risolvere positivamente la questione inerente alla sussistenza di legittimazione passiva del convenuto nel presente giudizio ai fini CP_2 della declaratoria della non debenza dei canoni maggiorati già corrisposti da parte attrice.
E infatti, la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia delinea un sistema basato sulla separazione tra la titolarità delle responsabilità gestionali ed amministrative, che è riservata alle
Regioni e, - in via sussidiaria -, ai Comuni, e la titolarità dei proventi pubblici derivanti dalle concessioni del demanio marittimo, che è attribuita allo Stato, per il tramite dell' del demanio, CP_5 in quanto proprietario dei beni.
Orbene, in ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento della “illegittimità” delle maggiorazioni del canone concessorio attuate dal -, e della conseguente non Controparte_2 debenza dei pagamenti effettuati dalla all' -, il diritto alla Controparte_1 Controparte_5 restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. andrebbe azionato nei confronti dell'amministrazione finanziaria beneficiaria della prestazione patrimoniale sine titulo.
Purtuttavia, la domanda principale dispiegata dalla mirante ad ottenere una sentenza Controparte_1 che dichiari la non debenza dei pagamenti richiesti - e dei conseguenti versamenti - nei limiti di quanto corrisposto annualmente in misura eccedente il canone previsto nella concessione demaniale marittima è da ritenersi infondata e andrà, pertanto, rigettata nel merito.
Risulta, invero, assorbente rilevare che l'atto di concessione 01/AR/2012 del 29/3/2012 (doc. 3, citazione), disciplinante il rapporto giuridico intercorrente tra l'attrice e il convenuto, non CP_2 opera una cristallizzazione di detto rapporto sancendo, una volta per tutte, il canone concessorio dovuto.
Ed infatti, la concessione, sottoscritta dalle parti del presente giudizio, prevede espressamente che l'importo base dovuto dalla concessionaria, corrispondente al canone offerto da parte attrice in sede di gara -, e determinato previo rinvio alla Determinazione Settoriale n. 16 del 14 giugno 2004 di approvazione della graduatoria finale della procedura indetta con lettera di invito prot. 6053/UT-439 del 05 dicembre 2003, possa modificarsi, nelle more del rapporto, in virtù di maggiorazioni disposte dall'Amministrazione comunale in ossequio alla disciplina legislativa vigente.
In particolare, il punto 17 della convenzione in commento prevede il carattere provvisorio del canone con espresso obbligo a carico del concessionario di “corrispondere l'eventuale conguaglio dovuto in dipendenza di una maggiore valutazione del canone a norma della legge n. 494/1993” (vd. pag. 4, all. 3, citazione).
L'inequivoco tenore letterale del predetto articolo rende remoto il tentativo di parte attrice di fornire una diversa interpretazione delle disposizioni normative -, in primis dell'art. 3 della legge n. 494 del
1993 -, che accordano agli enti concessionari il potere di operare, entro il perimetro tracciato dalla legge e dai conseguenti provvedimenti attuativi, maggiorazioni del canone concessorio annuo.
La circostanza, valorizzata nelle deduzioni attoree, che la concessione demaniale marittima oggetto del presente giudizio sia stata sottoscritta in esito allo svolgimento di una procedura di licitazione privata, non consente di concludere diversamente. D'altronde, secondo il preferibile indirizzo interpretativo, la c.d. convenzione di concessione che avvince il concedente e il concessionario, è ascrivibile alla categoria dei negozi giuridici a contenuto patrimoniale cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale del contratto di cui agli artt. 1321 ss. c.c.
La clausola convenzionale che assume rilevanza dirimente ai fini del rigetto della pretesa attorea (id est il punto 17) appare inequivoca, consentendo di abdicare - in ossequio al tralaticio principio in claris non fit interpretatio - ad ogni ulteriore impegno esegetico. E tuttavia, alla medesima conclusione - in punto di infondatezza della domanda attorea - si perviene anche applicando il canone inscritto nell'art. 1362 c.c. che ammonisce il giudice, chiamato ad interpretare il contratto - o altro negozio giuridico a contenuto patrimoniale assimilabile, qual è la c.d. convenzione di concessione - ad “indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” (comma
1), valutando il “loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”
(comma 2).
Nella segnalata ottica, non può essere ignorato il fatto - allegato e provato - che le odierne attrici abbiano provveduto a corrispondere il canone maggiorato richiesto in pagamento dal Comune di per sei anni - dal 2012 al 2017 - avanzando pretese restitutorie: dapprima dinanzi all'autorità CP_2 giudiziaria amministrativa - ritenutasi priva di giurisdizione - poi adendo il giudice ordinario a distanza di anni dall'aggiudicazione (2004) e dalla successiva stipula della convenzione di concessione (2012).
Peraltro, la clausola della convezione di concessione (punto 17) che riconosce al il potere di CP_2 disporre la maggiorazione del canone, nel rispetto dei parametri di cui alla legge n. 494 del 1993, incide sulla prestazione dovuta dal concessionario, la quale, lungi dall'essere determinata hic et nunc,
è resa determinabile (art. 1346 c.c.) previo rinvio alle disposizioni di legge che disciplinano i criteri di commisurazione e maggiorazione dei canoni dovuti quale corrispettivo di concessioni demaniali marittime. Ciò detto in merito alla sussistenza del potere del convenuto di disporre la maggiorazione CP_2 del canone, il rigetto della domanda attorea presuppone, alla luce delle allegazioni di parte attrice,
l'indagine di un ulteriore profilo e, segnatamente, il rispetto, da parte del in sede di CP_2 maggiorazione del canone concessorio, dei criteri previsti dalla legge n. 494 del 1993, posto che, laddove ne risultasse provata la violazione, imputabile all'erronea applicazione di detti criteri, si perverrebbe ad un accoglimento parziale della domanda attorea, con conseguente declaratoria della non debenza delle somme - già corrisposte o da corrispondere - che sopravanzino il valore del canone concessorio dovuto in ipotesi di corretta applicazione dei criteri di maggiorazione disciplinati ex lege.
Orbene, in ossequio all'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi (art. 2697 c.c.), è a carico dell'attrice l'onere di provare l'erronea applicazione dei criteri di maggiorazione dei canoni concessori annualmente richiesti in pagamento dal convenuto, onere da assolvere CP_2 evidenziando quale sarebbe dovuto essere il diverso ammontare del canone concessorio maggiorato, in ipotesi di corretta applicazione - al canone base - dei coefficienti di maggiorazione previsti dalla legge n. 494/1993.
Acclarato quanto sopra, non può ritenersi sufficiente, ai fini che qui occorrono, allegare l'esistenza di un generico vizio motivazionale insito nelle richieste di pagamento del che, secondo le CP_2 deduzioni attoree, si limiterebbero “ad indicare l'importo complessivo del canone asseritamente dovuto, nonché l'importo dell'imposta regionale sullo stesso parametrato, senza in alcun modo dare evidenza del quantum debeatur in eccedenza rispetto al canone stabilito in sede di rilascio del titolo concessorio ed a che titolo” con conseguente “impossibilità di avere piena contezza delle ragioni sottese alla quantificazione del canone complessivamente operata dal in aperto contrasto CP_2 con le regole che presiedono all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all'art.3 della L.241/90”, posto che “trattandosi di richieste di pagamento, l'obbligo di motivazione risulterebbe compiutamente assolto se e solo se le richieste in questione avessero indicato partitamente gli importi dovuti ed il titolo ad essi sotteso” (vd. pag. 15, citazione).
Dette censure presuppongono, erroneamente, la natura provvedimentale delle richieste di pagamento rivolte alla concessionaria dal convenuto, ignorandone l'autentica natura che è quella propria CP_2 degli atti negoziali, che s'inseriscono in un rapporto giuridico di durata (cioè, quello tra concessionario e concedente) nel quale il opera, ogni qualvolta vengano in rilievo profili di CP_2 carattere patrimoniale (i.e. la commisurazione del canone annuale), spendendo poteri privatistici.
Difetta, dunque, tanto l'allegazione quanto la prova dell'erronea applicazione dei criteri di maggiorazione del canone concessorio dovuto, non avendo l'odierna parte attrice offerto alcuna prospettazione alternativa che consenta a questo giudice di ritenere provato il fatto anche solo in forza di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali nella subiecta materia (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini