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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Lavoro
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Giuppi quale giudice del lavoro
Alla udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 851/2024R.G. promossa da:
LO AN rappresentata e difesa dall' avvocato CONTI ANTONINO
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art.417 bis cpc
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del diritto al beneficio economico “carta docenti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, quale docente in servizio con contratto a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Einaudi di
Lodi premesso :
di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo(insegnante di sostegno) con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024;
di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121 della legge 107/2015 ,nonostante la formale richiesta;
ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione rassegnando le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici oggetto del ricorso (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) e così per complessivi € 2.000,00 e per l'effetto CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adempimento in forma specifica e pertanto a mettere a disposizione della prof. CO AN le medesime somme, o quella maggiore o minore somma che risulta dovuta, per l'attribuzione della Carta Docente (o altro equipollente) al fine per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze della presente procedura ed onorari, oltre CPA e spese
generali come per legge con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la
predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in diritto.
Il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 11/03/2025, dopo la discussione, ha pronunciato sentenza dandone lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che la parte ricorrente abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso e prodotti n atti;
il servizio prestato trova riscontro anche nello stato matricolare prodotto dall'Amministrazione.
La domanda, per gli anni scolastici oggetto di domanda deve trovare accoglimento.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121
introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è
sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui
lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto Legge
n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge n.
107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31
agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate
riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal
senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro
in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non,
necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav, sentenza 27
ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il Ministero non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la ex adverso allegata sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutele del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Parte ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risulta incaricata di una supplenza anche nell'anno.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, per un valore nominale di €
500,00 per ciascun anno.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.La liquidazione tiene conto del valore della controversia, della serialità del contenzioso(quindi della semplicità delle questioni trattate) e dell 'unitaria trattazione e discussione in unica udienza
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da AN LO
contro
Ministero
dell'Istruzione e del Merito.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500 annuali per le annualità lavorate in qualità di docente precario a tempo determinato come indicato nel ricorso introduttivo
Condanna
Il Ministero a consegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo che precede in ragione di € 500
nominali per ciascun anno.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1050,00 oltre spese generali, Iva
cpa e contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato CONTI ANTONINO antistatario.
Lodi, così deciso il 11/03/2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
il Giudice
Dott. Elena Giuppi
Sezione Lavoro
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Giuppi quale giudice del lavoro
Alla udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 851/2024R.G. promossa da:
LO AN rappresentata e difesa dall' avvocato CONTI ANTONINO
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art.417 bis cpc
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del diritto al beneficio economico “carta docenti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, quale docente in servizio con contratto a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Einaudi di
Lodi premesso :
di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo(insegnante di sostegno) con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024;
di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121 della legge 107/2015 ,nonostante la formale richiesta;
ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione rassegnando le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici oggetto del ricorso (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) e così per complessivi € 2.000,00 e per l'effetto CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adempimento in forma specifica e pertanto a mettere a disposizione della prof. CO AN le medesime somme, o quella maggiore o minore somma che risulta dovuta, per l'attribuzione della Carta Docente (o altro equipollente) al fine per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze della presente procedura ed onorari, oltre CPA e spese
generali come per legge con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la
predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in diritto.
Il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 11/03/2025, dopo la discussione, ha pronunciato sentenza dandone lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che la parte ricorrente abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso e prodotti n atti;
il servizio prestato trova riscontro anche nello stato matricolare prodotto dall'Amministrazione.
La domanda, per gli anni scolastici oggetto di domanda deve trovare accoglimento.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121
introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è
sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui
lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto Legge
n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge n.
107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31
agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate
riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal
senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro
in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non,
necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav, sentenza 27
ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il Ministero non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la ex adverso allegata sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutele del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Parte ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risulta incaricata di una supplenza anche nell'anno.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, per un valore nominale di €
500,00 per ciascun anno.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.La liquidazione tiene conto del valore della controversia, della serialità del contenzioso(quindi della semplicità delle questioni trattate) e dell 'unitaria trattazione e discussione in unica udienza
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da AN LO
contro
Ministero
dell'Istruzione e del Merito.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500 annuali per le annualità lavorate in qualità di docente precario a tempo determinato come indicato nel ricorso introduttivo
Condanna
Il Ministero a consegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo che precede in ragione di € 500
nominali per ciascun anno.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1050,00 oltre spese generali, Iva
cpa e contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato CONTI ANTONINO antistatario.
Lodi, così deciso il 11/03/2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
il Giudice
Dott. Elena Giuppi