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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 5867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ribis Eleonora;
reclamante
E
, , , . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Rappresentati e difesi dall'Avv. Di Folca Matteo e dall'Avv. Picchi Francesco;
reclamati
E
(c.f. ); Controparte_5 P.IVA_1
reclamato
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 600/2024 emessa dal Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§1. Con la sentenza impugnata il Tribunale fallimentare di Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società sulla base delle seguenti argomentazioni: CP_5
ed altri 3 avevano presentato istanza di liquidazione sul presupposto di un credito di € CP_1
267.753,73, portato da sentenza del Tribunale di Roma n. 16501/2012 quale restituzione del prezzo pagato per un contratto preliminare di vendita di villino dichiarato risolto, di un rigetto di opposizione all'esecuzione della società esecutata e di una dichiarazione negativa di ulteriori ricerche rilasciata dall'Ufficiale giudiziario ex art. 513 cpc;
-la società, ritualmente notiziata, non si è costituita in prima istanza;
- la sussistenza dei requisiti formali di una dichiarazione di liquidazione giudiziale (legittimazione degli istanti;
credito superiore ai € 30.000 ex art. 49 ccii;
natura commerciale della società)
- lo stato di insolvenza deducibile da: a) carattere risalente dei debiti azionati;
b) inattività della società confermata dalla nota integrativa al bilancio 2020; c) omesso deposito dei bilanci;
, in qualità di lrpt della società Ovest '91 srl ha presentato reclamo chiedendo la Parte_1 revoca, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della liquidazione giudiziale, sulla base dei seguenti motivi:
- Legittimazione della a reclamare in proprio quale soggetto interessato;
Pt_1
- Insussistenza dei requisiti di fallibilità, ex art. 2 ccii, posto che al momento del ricorso il debito nei confronti dei ricorrenti ( di € 248.646,59) era inferiore alla soglia debitoria di legge di € 500.000 e la società era inattiva dal 2010 ( non dal 2020 come nella sentenza impugnata)
- Insussistenza del mancato inadempimento del credito azionato per :
o Difetto di prova della carenza di altri beni: non essendo stata depositata la ricerca negativa ex 513 cpc dell'ufficiale giudiziario;
una visura allegata dimostra la titolarità di 6 beni immobili in capo alla società;
o Pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza azionata, sentenza di appello pubblicata il
20.3.2024;
o Trattative in corso tra le parti ( con scambio di mail) con offerta di bene immobile da parte della società di valore superiore al credito vantato dalle controparti;
- Irrilevanza del mancato deposito dei bilanci ai fini della valutazione di sussistenza dei requisiti di fallibilità;
- Contestazione della notifica del ricorso di primo grado e della sentenza fatta all'indirizzo pec della società '91, che non era a conoscenza dell'automatica assegnazione da parte della Camera di CP_5
Commercio della casella pec e delle relative credenziali, con conseguente giustificazione della mancata partecipazione all'udienza di primo grado e nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La era venuta a conoscenza della sentenza di apertura della Pt_1
liquidazione solo tramite la raccomandata inviatale dal Curatore e ricevuta il 31.10.2024.
ed altri si costituivano contestando le argomentazioni di controparte, in particolare: CP_1
a) in merito alla soglia di fallibilità, tutti parametri normativi risultano superati negli ultimi bilanci depositati ( debiti superiori a € 600.000), b) l'irrilevanza delle pregresse attività di recupero coattivo del credito su altri beni della società ( essendo sufficientemente legittimante la mera allegazione di un credito) e di trattative stragiudiziali (peraltro naufragate a causa di proposte generiche); c) in merito alla mancata notifica, il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di designazione del giudice e fissazione dell'udienza all'indirizzo digitale assegnato d'ufficio dalla
Camera di commercio, ex art. 37 dl 16.7.2020 n. 76, a tutte le aziende che non ne avevano comunicato alcuno.
La causa veniva trattata all'udienza del 14.2.2025 con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note.
§2. Con riferimento ai vari profili di reclamo formulati da '91, si ritiene, per ragioni di CP_5
pregiudizialità e per la portata potenzialmente dirimente della questione, di procedere preliminarmente alla disamina dell'allegata violazione del contraddittorio.
Parte reclamante deduce il difetto di integrità del contraddittorio in primo grado per essere stato notificato il provvedimento di fissazione di udienza alla pec assegnata d'ufficio all'impresa dalla
Camera di Commercio senza essere stata preventivamente avvisata di tale assegnazione.
L'argomentazione di parte reclamante non è condivisibile posto che le modalità di notifica, elemento che qui rileva, sono state rispettose dei criteri fissati nell'art. 40 ccii, essendo stato il provvedimento notificato alla pec risultante dal Registro delle Imprese e non rilevando fatti esterni alla presente procedura sui quali l'impresa medesima avrebbe dovuto esercitare un diligente controllo, non solo in quanto era suo obbligo ex lege ( v. dl. 2008/185) dotarsi di indirizzo digitale per le comunicazioni e in caso di preesistenza di accertarne l'efficienza, ma anche perché la pubblicità data a tale indirizzo assegnato d'ufficio genera una presunzione di conoscenza nel pubblico in generale, incluso il diretto interessato.
Un differente approccio alla questione, nei termini prospettati da parte reclamante, rischierebbe di introdurre nella procedura fattori estranei e variabili, incoerente con esigenze di certezza giuridica e di celerità della procedura, oltre che di diligenza esigibile da parte del notificante.
Pertanto, risulta ampiamente condivisibile la prospettazione di parte resistente supportata dalle argomentazioni svolte nel menzionato precedente giurisprudenziale, da cui è dato rilevare che la stessa società reclamante che, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto essere al corrente dell'inattività dell'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente iscritto, avrebbe altresì potuto, con la medesima diligenza, prendere cognizione del provvedimento di assegnazione del nuovo indirizzo di posta elettronica semplicemente consultando il Registro delle
Imprese. Va ulteriormente considerato che, ove si aderisse alla tesi dei reclamanti, verrebbero frustrate le finalità della disciplina del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali, giacché la cancelleria non potrebbe più fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 40 comma 6° CCII. In altri termini, dovrebbe ritenersi che, ogni qual volta rilevi un indirizzo che per le sue caratteristiche potrebbe essere stato assegnato d'ufficio, dovrebbe accettare il rischio che la notifica, pur eseguita all'indirizzo pubblicato nel Registro delle
Imprese, sia invalida, oppure dovrebbe svolgere accertamenti – certamente non di breve durata
e comunque incompatibili con la celerità che deve caratterizzare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - in ordine al corretto svolgimento della procedura prevista dall'art.
16 d.l. 185/2008. Deve quindi ritenersi che la notifica effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese sia sempre valida, salvi i casi – che non ricorrono nel caso di specie - espressamente previsti dall'art. 40 CCII, in cui la notifica presso tale indirizzo non risulta possibile o non ha esito positivo (v. CdA Napoli n. 17/2024 pubbl. il 26/01/2024).
Tale motivo di reclamo deve, pertanto, essere respinto.
Quanto ai limiti dimensionali di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, si osserva che ai sensi dell'art. 2 lett. d) ccii è d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Posto che l'onere di dimostrare la sussistenza di tali presupposti grava sull'imprenditore (v. art. 121 ccii), nel caso di specie è dato rilevare che parte reclamante non ha fornito prova esauriente della richiesta coesistenza dei citati parametri normativi. In primo luogo ed in maniera dirimente, nulla è stato dedotto in merito all'attivo patrimoniale dell'ultimo triennio ed alla sua consistenza sotto la soglia di legge;
non solo, ma costituiscono forti indizi del contrario l'allegazione da parte reclamante dell'attestazione di proprietà di svariati terreni ( v. visura allegata al reclamo), uno solo dei quali – per quanto emerge dalle trattative stragiudiziali per la definizione della controversia- di valore pari ad € 240.000, e le risultanze dell'ultimo bilancio depositato del 2010 riportante un attivo totale di € 853.557. Pertanto, in assenza di argomentazioni di dettaglio su questo punto e in considerazione del fatto che la carenza anche di uno solo dei parametri è idonea ad escludere la configurabilità dell'”impresa minore”, vanno considerati irrilevanti ed assorbiti gli ulteriori argomenti di parte reclamante in merito al valore dell'attuale esposizione debitoria ed all'inattività dell'impresa sin dal 2010.
Ne consegue che anche tale motivo non può essere accolto.
Quanto all'allegata mancanza di inadempimento e dunque dello stato di insolvenza, si osserva che le argomentazioni di parte reclamante al riguardo non sono condivisibili.
In primo luogo, si osserva che il credito azionato dai resistenti e portato dalla sentenza del
Tribunale di Roma n.16501/2012, benchè ancora sub judice al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale, era comunque suscettibile di essere azionato in virtù della natura immediatamente esecutiva del capo di sentenza relativo alla restituzione di quanto versato a fronte di un contratto preliminare di vendita di immobile edificando poi risolto con la sentenza medesima, così come già acclarato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di rigetto dell'opposizione al precetto formulata dalla . CP_5
D'altronde, la stessa pendenza di trattative tra le parti nel 2018 per una definizione bonaria della questione non può essere considerata dirimente ai fini dell'esclusione di uno stato di persistente inadempimento da parte della società debitrice non essendo stata fornita giustificazione delle ragioni per le quali non sono andate a buon fine ed in ogni caso non essendo stata formulata alcuna allegazione in merito a concrete iniziative del debitore tese all'adempimento dopo la sentenza di rigetto della Corte d'appello di Roma del 2023, con cui è stata sostanzialmente confermata la condanna in primo grado.
Tali circostanze sono già sufficienti a dar conto di un'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
al che va aggiunto che dagli ultimi bilanci depositati, sebbene risalenti, emergono forti esposizioni debitorie dell'impresa ( € 671.859 nel 2010), sulla cui estinzione nulla si dice nel reclamo, e l'attività di impresa è stata sospesa nel 2010 e non più riavviata, come evincibile dalla nota integrativa al bilancio 2010, in cui si rappresenta che l'attività imprenditoriale viene sospesa per mancato introito di risorse, in particolare che “L' attività di costruzione è attualmente sospesa stante la mancata definizione della trattativa di vendita riguardante la cessione di una unità immobiliare parzialmente costruita. Definita la predetta trattativa si potranno ottenere risorse finanziarie necessarie alla ripresa dell'attività di costruzione e per l'estinzione dei debiti di bilancio. Il risultato negativo dell'esercizio è dipeso essenzialmente dalla contabilizzazione dei normali oneri di gestione”.
Ne consegue che, a fronte di una conclamata mancanza di risorse ordinarie, la mera allegazione del possesso di terreni, di cui non viene fornita valutazione e pronta liquidabilità, da parte della reclamante è inidonea a confutare le conclusioni raggiunte dal Tribunale in merito alla capacità dell'azienda di adempire regolarmente le obbligazioni e dunque al suo stato di insolvenza, posto che in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito ( v.
Cassaz. n. Sez. 1, Sentenza n.19611 del 30/09/2004).
Pertanto, anche tale motivo di reclamo deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte reclamante come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002 per il pagamento da parte del reclamante per il pagamento di un ulteriore importo parti al contributo unificato ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
-respinge il reclamo;
-condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.500,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002 per il pagamento da parte del reclamante per il pagamento di un ulteriore importo parti al contributo unificato ove dovuto.
Roma,15.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Nicola Saracino