CA
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2024, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 759/2019
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa SA Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
(c.f. ) in proprio quale garante e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale liquidatore-legale rappr.te p.t. della (p.i. Controparte_1
) con sede in Montecalvo in Foglia (PU), e P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) quale garante, rappresentati e difesi sia unitamente che CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dagli avv. Emanuele Aluigi del foro Urbino e avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona elettivamente domiciliati in Ancona via Frediani n. 22 (Studio avv.
Anna Cucchiarini)
APPELLANTI
CONTRO
CP_2
contumace-
[...]
con l'intervento di codice fiscale, iscrizione al registro delle Controparte_3 imprese di Milano e partita IVA n. , REA n. MI 2124902, cessionaria a P.IVA_2 titolo particolare del credito de quo e per essa la mandataria iscrizione Parte_3 al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale n. , partita IVA n. P.IVA_3
, REA n. VR/19260, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico P.IVA_4
Formica del foro di Macerata, elettivamente domiciliata a 60015 Falconara Marittima (AN) in Via G. Matteotti, 1, presso e nello studio dell'avvocato Filippo Moroni del foro di Ancona
Oggetto: appello avverso sentenza parziale n.569/2018 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 21.05.2018 ed avverso sentenza definitiva n. 1122/2018 emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 6.11.2018 in materia di contratti BAri/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, quale Controparte_1
debitrice principale, e , quali fideiussori Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1577 del 14.11.2014 con il quale il Tribunale di Pesaro, su ricorso di aveva ingiunto loro il CP_2 pagamento della complessiva somma di € 91.469,68 per saldo debitore del c.c. n.
10305879 acceso in data 06/09/2004, cui erano collegate aperture di credito e contratti di conto anticipi su presentazione fatture e effetti commerciali.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata. CP_4
Il Tribunale di Pesaro con sentenza parziale e successiva sentenza definitiva rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
La società debitrice principale ed i fideiussori hanno proposto appello formulando le censure esposte nel prosieguo della presente sentenza;
si è costituita la sola cessionaria del credito per il tramite della mandataria Controparte_3 Parte_3
chiedendo il rigetto del gravame;
il giudizio è stato istruito con una perizia contabile;
pag. 2/12 va quindi dichiarata contumace;
all'udienza del 15.04.2024, sulle CP_2
conclusioni precisate mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Gli appellanti contestano la validità della procura spesa dall'avv. Domenico Formica con riguardo al presente grado di giudizio, allegando altresì la nullità della procura rilasciata dalla alla mandataria CP_3 Parte_3
Nel caso di specie la si è costituita depositando una procura Controparte_3
generale alle liti conferita all'avv. Formica dalla il 26 Controparte_5
luglio 2010 per notar di Verona, procura che attribuisce al nominato procuratore Per_1
il potere di rappresentare e difendere la per tutte le cause Controparte_5
attive e passive esclusivamente presso le varie circoscrizioni dei Tribunali.
L'eccezione è infondata, in quanto nella procura ad litem si conferisce al patrocinatore
"ogni più ampia facoltà di legge [...] avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e
Commissione Amministrativa della Repubblica, [...] con tutte le facoltà di cui all'art. 84
C.p.c., comprese quelle [...] di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado [...]".
In aggiunta, il difensore della società appellante ha depositato alla udienza del
22/04/2022, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., una procura speciale alle liti espressamente riferita al presente grado di giudizio, rilasciata da a mezzo di CP_6 CP_7
funzionario a ciò abilitato in forza di debita procura di firma (cfr. docc. nn. 1 –
[...]
2 allegati alla nota di trattazione scritta per l'udienza del 22.04.2022).
Il deposito della documentazione non può ritenersi tardivo, trattandosi della prima udienza successiva alla formulazione della eccezione da parte degli appellanti.
Va quindi ricordato che l'art. 182 c.p.c. impone al giudice, anche in grado d'appello, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, l'assegnazione del termine per la sanatoria della procura alle liti e l'invito alla regolarizzazione;
il dato letterale della norma prevede che la sanatoria del vizio della procura possa avvenire anche mediante la
“rinnovazione” della procura.
pag. 3/12 Nel caso di specie, anche a volere seguire il ragionamento degli appellanti sul mandato alle liti originario, prodotto agli atti, non può certo ritenersi che il vizio dedotto - nullità della procura - fosse tale da poter considerare la procura inesistente ed insanabile: la procura era infatti allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al presente procedimento.
In secondo luogo gli appellanti contestano la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla quale cessionaria dei crediti Controparte_3
della Controparte_2
Non è chiaro se la contestazione degli appellati si risolve nella esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed in particolare nella esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito oggetto del presente giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, ovvero nella deduzione della esistenza della cessione.
In tema di individuazione dell'oggetto della cessione la Cassazione ha chiarito che, sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Precisato ciò, l'assunto degli appellanti non è condivisibile, atteso che nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 93 del 8/8/2017,
l'oggetto della cessione risulta specificato in “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_2
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati
[...]
in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
pag. 4/12 Soprattutto I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni -di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino ad estinzione del relativo credito ceduto.
I crediti oggetto di cessione pertanto non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili dalle parti contrattuali, consultando il sito indicato, oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Quanto alla prova della cessione, va osservato che la società intervenuta ha depositato l'elenco dei crediti oggetto di cessione tra e , individuati CP_2 Controparte_3
tramite il codice CERI (CEntrale n. 887124432 che identifica la posizione Per_2
" , estratto dalla citata pagina del sito internet di dedicata Controparte_1 CP_2
(anche) alla cartolarizzazione in parola, denominato Controparte_8 inclusi” ed intestato " Controparte_9
(NDG/ " (docc. nn. 3 – 4 depositati il
[...] Persona_3
22.04.2022); la “dichiarazione di conformità” del 06.12.2021 con la quale la cedente
– per mezzo di un suo funzionario a ciò autorizzato in forza dell'allegata CP_2 procura – ha confermato l'intervenuta cessione a della Controparte_3 posizione " (docc. nn 5 – 6 depositati il 22.04.2022); l'estratto Controparte_1
conforme e certificato da notaio del contratto di cessione dei crediti concluso tra e in data 14/07/2017 che, nell'allegato incluso CP_2 Controparte_3 nell'estratto, riporta l'indicazione “46260219 SME UCI”, codice che identifica la posizione ed i crediti in essa ricompresi (doc. n. 7 depositato il Controparte_1
22.04.2022).
Va quindi ritenuta provata la titolarità del credito ceduto in capo alla
[...]
Controparte_3
pag. 5/12 Questa Corte territoriale ha disposto un supplemento istruttorio, sottoponendo a consulente contabile i seguenti quesiti:
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c oggetto di giudizio sulla base dei seguenti principi:
- alla luce di Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si
è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n.
18664, Pres. De Chiara, Rel. ), verifichi il CTU se il contratto di conto Parte_4
corrente presenti la detta condizione e in tal caso, ridetermini il saldo eliminando la capitalizzazione per gli interessi sia attivi che passivi;
gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati ai tassi convenzionali ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo), le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
ove non vi sia valida pattuizione scritta, i c.d. giorni valuta non vanno addebitati in conto corrente.
- provveda il CTU a ripetere l'indagine sul superamento del tasso soglia verificando le condizioni economiche espressamente stabilite nel contratto di conto corrente ordinario n. 10305879 del 6.09.2004, nonché le modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi, individuando il DM di riferimento secondo le rispettive stipulazioni;
l'indagine sul superamento del tasso-soglia previsto dalla l. 108/1996 va effettuata seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza n. 19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da AN d'IA (Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta in rapporto ai contratti BAri vigenti precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-
pag. 6/12 bis del d.l. n. 185 del 2008, è necessario comparare distintamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto con il "tasso soglia" e la commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata con la "CMS soglia” procedendo successivamente alla compensazione dell'eccedenza della CMS applicata con quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale "margine" residuo degli interessi);
- provveda, in caso di superamento del tasso soglia, allo scomputo degli addebiti relativi ai soli interessi usurari nulli (per esempio se il superamento del tasso soglia riguardi solo le condizioni extrafido, vanno stornati solo gli addebiti corrispondenti)”.
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la validità dell'applicazione dei giorni valuta, in quanto espressamente pattuiti;
afferma che il c.d. gioco valute è in contrasto con la normativa di riferimento.
L'eccezione è carente di specificità. Non è chiaro infatti se la parte appellante si dolga della nullità della pattuizione relativa ai c.d. giorni valuta, o alla sua applicazione in maniera difforme rispetto le previsioni contrattuali. Va inoltre osservato che il consulente tecnico ha verificato la corretta pattuizione e la conforme applicazione dei giorni valuta.
Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto rispettosa delle previsioni di pari periodicità imposte dalla delibera CICR del 9.02.2000; deduce che le clausole del contratto di conto corrente presentano una disimmetria evidente, dal momento che prevedono una capitalizzazione a favore della BA (come riscontrato dal valori dei tassi debitori che indicano un tasso nominale annuo pari a 13,450% e un tasso annuo di 14,144%) cui non corrisponde la previsione di capitalizzazione a favore del creditore.
pag. 7/12 Il motivo di gravame ha provocato la disamina della validità della clausola di capitalizzazione alla luce dell'interesse creditore pattuito, sulla scorta di Cassazione
ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio
2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella ). Infatti secondo la Corte Suprema un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo – ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato – non rispetta la delibera CICR 9 febbraio 2000, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Questa Corte distrettuale ha quindi demandato al CTU la verifica in concreto della capitalizzazione anche dal lato attivo: il CTU ha verificato che l'unica pattuizione contrattuale afferente al tasso di interesse creditore da applicare al rapporto è contenuta nel contratto originario di accensione del conto corrente, datato 06/09/2004, in cui è esposto un tasso annuo effettivo creditore esattamente uguale al tasso nominale
(entrambi 0,010%).
Il motivo è quindi fondato.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la valida stipulazione e la giustificazione causale della commissione di massimo scoperto;
tornano ad eccepire la indeterminatezza della CMS, essendo stato indicato un semplice tasso percentuale senza alcuna indicazione sui criteri di calcolo e sulla base di computo.
pag. 8/12 Il motivo è infondato.
Il contratto di conto corrente prevede infatti la in misura pari al 1,50% (poi Pt_5
modificata nel corso del tempo) con periodicità trimestrale, calcolata sull'utilizzo allo scoperto oltre la disponibilità esistente (nei contratti di affidamento la commissione di massimo scoperto trimestrale è fissata nella misura del 1% sia sul fido che “oltre il limite del fido”, con ciò intendendo il picco di scoperto massimo verificatosi nel trimestre).
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente BArio, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale).
Con il quarto motivo di gravame parte appellante contesta che il Giudice di primo grado non abbia rilevato il superamento del tasso soglia con riguardo alle modifiche unilaterali del tasso extra-fido applicato dal 22/09/2011 in avanti (14,40%; 14,50%;
14,70%, tasso che eccede quello pattuito con contratto del 23/12/2008 (14,00%)
Anche in questo caso è stata ripetuta l'indagine, secondo i criteri indicati dalle SS.UU. della Cassazione;
il consulente ha quindi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia in tutti i trimestri in cui sono intervenute pattuizioni contrattuali oppure pag. 9/12 modifiche unilaterali operate ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ed ha riscontrato che non sono emerse infrazioni delle soglie di legge.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante torna ad eccepire la nullità delle fideiussioni, per violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo essi garantito un rapporto viziato da nullità contrattuali.
Il motivo è infondato.
Non si può infatti ritenere una condotta contraria a buona fede da parte della BA, atteso che la configurabilità del vizio di nullità di una condizione economica del contratto garantito, riguardante peraltro la sola capitalizzazione degli interessi, si è chiarita a seguito di intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato con riguardo alla illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul conto corrente oggetto di causa.
Il CTU ha quindi provveduto al ricalcolo del saldo conto corrente provvedendo alla sostituzione del criterio della capitalizzazione composta delle competenze applicata dalla BA con quello della capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
alla conferma dei tassi di interesse convenzionali;
alla conferma dell'addebito della che è stata tuttavia rideterminata in funzione dei saldi debitori periodici Pt_5
ricalcolati; alla conferma delle commissioni sostitutive della C.M.S. applicate dalla BA, con rettifica della commissione sugli sconfinamenti in quei trimestri in cui, a seguito delle rettifiche operate dal sottoscritto e della conseguente riduzione dei saldi debitori periodici, non si sono più registrati sconfinamenti;
alla conferma dei giorni valuta applicati dalla BA.
Il CTU ha quindi stabilito che il saldo debitore del conto corrente n. 10305879 ricalcolato alla data del 24/08/2012 ammonta ad € 62.618,21= a debito del cliente.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
quale debitrice Controparte_1
pag. 10/12 principale, e quali fideiussori vanno Parte_1 Parte_2
condannati al pagamento in favore della cessionaria del credito della somma di CP_3
€ 62.618,21 oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal
24/08/2012 fino al saldo effettivo ed integrale, per saldo debitore del c.c. n. 10305879 acceso in data 06/09/2004
Stante l'importo della riduzione del credito azionato, che non determina la necessità di applicare un diverso scaglione tariffario, la condanna alle spese di lite del primo grado non va riformata;
quanto alle spese del presente grado di giudizio, il parziale accoglimento del gravame, quale ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado;
le spese di CTU, in considerazione dell'esito dell'indagine, vanno poste pro quota al 50% a carico degli appellanti da un lato e della cessionaria intervenuta dall'altro.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in liquidazione quale debitrice principale, e CP_1 Parte_1
quali garanti nei confronti di e con l'intervento di Parte_2 CP_2
per il tramite della mandataria Controparte_3 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna quale debitrice principale, CP_1 Controparte_1 Pt_1
e quali garanti al pagamento in favore di
[...] Parte_2 [...]
della somma di € 62.618,21 per saldo debitore del c.c. Controparte_3
n. 10305879 al 24/08/2012 oltre interessi al tasso legale dal 24.08.2012 al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
pag. 11/12 - pone il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.06.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Gianfelice SA
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 759/2019
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa SA Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
(c.f. ) in proprio quale garante e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale liquidatore-legale rappr.te p.t. della (p.i. Controparte_1
) con sede in Montecalvo in Foglia (PU), e P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) quale garante, rappresentati e difesi sia unitamente che CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dagli avv. Emanuele Aluigi del foro Urbino e avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona elettivamente domiciliati in Ancona via Frediani n. 22 (Studio avv.
Anna Cucchiarini)
APPELLANTI
CONTRO
CP_2
contumace-
[...]
con l'intervento di codice fiscale, iscrizione al registro delle Controparte_3 imprese di Milano e partita IVA n. , REA n. MI 2124902, cessionaria a P.IVA_2 titolo particolare del credito de quo e per essa la mandataria iscrizione Parte_3 al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale n. , partita IVA n. P.IVA_3
, REA n. VR/19260, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico P.IVA_4
Formica del foro di Macerata, elettivamente domiciliata a 60015 Falconara Marittima (AN) in Via G. Matteotti, 1, presso e nello studio dell'avvocato Filippo Moroni del foro di Ancona
Oggetto: appello avverso sentenza parziale n.569/2018 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 21.05.2018 ed avverso sentenza definitiva n. 1122/2018 emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 6.11.2018 in materia di contratti BAri/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, quale Controparte_1
debitrice principale, e , quali fideiussori Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1577 del 14.11.2014 con il quale il Tribunale di Pesaro, su ricorso di aveva ingiunto loro il CP_2 pagamento della complessiva somma di € 91.469,68 per saldo debitore del c.c. n.
10305879 acceso in data 06/09/2004, cui erano collegate aperture di credito e contratti di conto anticipi su presentazione fatture e effetti commerciali.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata. CP_4
Il Tribunale di Pesaro con sentenza parziale e successiva sentenza definitiva rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
La società debitrice principale ed i fideiussori hanno proposto appello formulando le censure esposte nel prosieguo della presente sentenza;
si è costituita la sola cessionaria del credito per il tramite della mandataria Controparte_3 Parte_3
chiedendo il rigetto del gravame;
il giudizio è stato istruito con una perizia contabile;
pag. 2/12 va quindi dichiarata contumace;
all'udienza del 15.04.2024, sulle CP_2
conclusioni precisate mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Gli appellanti contestano la validità della procura spesa dall'avv. Domenico Formica con riguardo al presente grado di giudizio, allegando altresì la nullità della procura rilasciata dalla alla mandataria CP_3 Parte_3
Nel caso di specie la si è costituita depositando una procura Controparte_3
generale alle liti conferita all'avv. Formica dalla il 26 Controparte_5
luglio 2010 per notar di Verona, procura che attribuisce al nominato procuratore Per_1
il potere di rappresentare e difendere la per tutte le cause Controparte_5
attive e passive esclusivamente presso le varie circoscrizioni dei Tribunali.
L'eccezione è infondata, in quanto nella procura ad litem si conferisce al patrocinatore
"ogni più ampia facoltà di legge [...] avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e
Commissione Amministrativa della Repubblica, [...] con tutte le facoltà di cui all'art. 84
C.p.c., comprese quelle [...] di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado [...]".
In aggiunta, il difensore della società appellante ha depositato alla udienza del
22/04/2022, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., una procura speciale alle liti espressamente riferita al presente grado di giudizio, rilasciata da a mezzo di CP_6 CP_7
funzionario a ciò abilitato in forza di debita procura di firma (cfr. docc. nn. 1 –
[...]
2 allegati alla nota di trattazione scritta per l'udienza del 22.04.2022).
Il deposito della documentazione non può ritenersi tardivo, trattandosi della prima udienza successiva alla formulazione della eccezione da parte degli appellanti.
Va quindi ricordato che l'art. 182 c.p.c. impone al giudice, anche in grado d'appello, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, l'assegnazione del termine per la sanatoria della procura alle liti e l'invito alla regolarizzazione;
il dato letterale della norma prevede che la sanatoria del vizio della procura possa avvenire anche mediante la
“rinnovazione” della procura.
pag. 3/12 Nel caso di specie, anche a volere seguire il ragionamento degli appellanti sul mandato alle liti originario, prodotto agli atti, non può certo ritenersi che il vizio dedotto - nullità della procura - fosse tale da poter considerare la procura inesistente ed insanabile: la procura era infatti allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al presente procedimento.
In secondo luogo gli appellanti contestano la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla quale cessionaria dei crediti Controparte_3
della Controparte_2
Non è chiaro se la contestazione degli appellati si risolve nella esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed in particolare nella esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito oggetto del presente giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, ovvero nella deduzione della esistenza della cessione.
In tema di individuazione dell'oggetto della cessione la Cassazione ha chiarito che, sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Precisato ciò, l'assunto degli appellanti non è condivisibile, atteso che nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 93 del 8/8/2017,
l'oggetto della cessione risulta specificato in “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_2
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati
[...]
in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
pag. 4/12 Soprattutto I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni -di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino ad estinzione del relativo credito ceduto.
I crediti oggetto di cessione pertanto non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili dalle parti contrattuali, consultando il sito indicato, oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Quanto alla prova della cessione, va osservato che la società intervenuta ha depositato l'elenco dei crediti oggetto di cessione tra e , individuati CP_2 Controparte_3
tramite il codice CERI (CEntrale n. 887124432 che identifica la posizione Per_2
" , estratto dalla citata pagina del sito internet di dedicata Controparte_1 CP_2
(anche) alla cartolarizzazione in parola, denominato Controparte_8 inclusi” ed intestato " Controparte_9
(NDG/ " (docc. nn. 3 – 4 depositati il
[...] Persona_3
22.04.2022); la “dichiarazione di conformità” del 06.12.2021 con la quale la cedente
– per mezzo di un suo funzionario a ciò autorizzato in forza dell'allegata CP_2 procura – ha confermato l'intervenuta cessione a della Controparte_3 posizione " (docc. nn 5 – 6 depositati il 22.04.2022); l'estratto Controparte_1
conforme e certificato da notaio del contratto di cessione dei crediti concluso tra e in data 14/07/2017 che, nell'allegato incluso CP_2 Controparte_3 nell'estratto, riporta l'indicazione “46260219 SME UCI”, codice che identifica la posizione ed i crediti in essa ricompresi (doc. n. 7 depositato il Controparte_1
22.04.2022).
Va quindi ritenuta provata la titolarità del credito ceduto in capo alla
[...]
Controparte_3
pag. 5/12 Questa Corte territoriale ha disposto un supplemento istruttorio, sottoponendo a consulente contabile i seguenti quesiti:
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c oggetto di giudizio sulla base dei seguenti principi:
- alla luce di Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si
è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n.
18664, Pres. De Chiara, Rel. ), verifichi il CTU se il contratto di conto Parte_4
corrente presenti la detta condizione e in tal caso, ridetermini il saldo eliminando la capitalizzazione per gli interessi sia attivi che passivi;
gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati ai tassi convenzionali ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo), le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
ove non vi sia valida pattuizione scritta, i c.d. giorni valuta non vanno addebitati in conto corrente.
- provveda il CTU a ripetere l'indagine sul superamento del tasso soglia verificando le condizioni economiche espressamente stabilite nel contratto di conto corrente ordinario n. 10305879 del 6.09.2004, nonché le modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi, individuando il DM di riferimento secondo le rispettive stipulazioni;
l'indagine sul superamento del tasso-soglia previsto dalla l. 108/1996 va effettuata seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza n. 19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da AN d'IA (Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta in rapporto ai contratti BAri vigenti precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-
pag. 6/12 bis del d.l. n. 185 del 2008, è necessario comparare distintamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto con il "tasso soglia" e la commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata con la "CMS soglia” procedendo successivamente alla compensazione dell'eccedenza della CMS applicata con quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale "margine" residuo degli interessi);
- provveda, in caso di superamento del tasso soglia, allo scomputo degli addebiti relativi ai soli interessi usurari nulli (per esempio se il superamento del tasso soglia riguardi solo le condizioni extrafido, vanno stornati solo gli addebiti corrispondenti)”.
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la validità dell'applicazione dei giorni valuta, in quanto espressamente pattuiti;
afferma che il c.d. gioco valute è in contrasto con la normativa di riferimento.
L'eccezione è carente di specificità. Non è chiaro infatti se la parte appellante si dolga della nullità della pattuizione relativa ai c.d. giorni valuta, o alla sua applicazione in maniera difforme rispetto le previsioni contrattuali. Va inoltre osservato che il consulente tecnico ha verificato la corretta pattuizione e la conforme applicazione dei giorni valuta.
Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto rispettosa delle previsioni di pari periodicità imposte dalla delibera CICR del 9.02.2000; deduce che le clausole del contratto di conto corrente presentano una disimmetria evidente, dal momento che prevedono una capitalizzazione a favore della BA (come riscontrato dal valori dei tassi debitori che indicano un tasso nominale annuo pari a 13,450% e un tasso annuo di 14,144%) cui non corrisponde la previsione di capitalizzazione a favore del creditore.
pag. 7/12 Il motivo di gravame ha provocato la disamina della validità della clausola di capitalizzazione alla luce dell'interesse creditore pattuito, sulla scorta di Cassazione
ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio
2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella ). Infatti secondo la Corte Suprema un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo – ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato – non rispetta la delibera CICR 9 febbraio 2000, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Questa Corte distrettuale ha quindi demandato al CTU la verifica in concreto della capitalizzazione anche dal lato attivo: il CTU ha verificato che l'unica pattuizione contrattuale afferente al tasso di interesse creditore da applicare al rapporto è contenuta nel contratto originario di accensione del conto corrente, datato 06/09/2004, in cui è esposto un tasso annuo effettivo creditore esattamente uguale al tasso nominale
(entrambi 0,010%).
Il motivo è quindi fondato.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la valida stipulazione e la giustificazione causale della commissione di massimo scoperto;
tornano ad eccepire la indeterminatezza della CMS, essendo stato indicato un semplice tasso percentuale senza alcuna indicazione sui criteri di calcolo e sulla base di computo.
pag. 8/12 Il motivo è infondato.
Il contratto di conto corrente prevede infatti la in misura pari al 1,50% (poi Pt_5
modificata nel corso del tempo) con periodicità trimestrale, calcolata sull'utilizzo allo scoperto oltre la disponibilità esistente (nei contratti di affidamento la commissione di massimo scoperto trimestrale è fissata nella misura del 1% sia sul fido che “oltre il limite del fido”, con ciò intendendo il picco di scoperto massimo verificatosi nel trimestre).
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente BArio, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale).
Con il quarto motivo di gravame parte appellante contesta che il Giudice di primo grado non abbia rilevato il superamento del tasso soglia con riguardo alle modifiche unilaterali del tasso extra-fido applicato dal 22/09/2011 in avanti (14,40%; 14,50%;
14,70%, tasso che eccede quello pattuito con contratto del 23/12/2008 (14,00%)
Anche in questo caso è stata ripetuta l'indagine, secondo i criteri indicati dalle SS.UU. della Cassazione;
il consulente ha quindi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia in tutti i trimestri in cui sono intervenute pattuizioni contrattuali oppure pag. 9/12 modifiche unilaterali operate ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ed ha riscontrato che non sono emerse infrazioni delle soglie di legge.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante torna ad eccepire la nullità delle fideiussioni, per violazione del principio di buona fede contrattuale, avendo essi garantito un rapporto viziato da nullità contrattuali.
Il motivo è infondato.
Non si può infatti ritenere una condotta contraria a buona fede da parte della BA, atteso che la configurabilità del vizio di nullità di una condizione economica del contratto garantito, riguardante peraltro la sola capitalizzazione degli interessi, si è chiarita a seguito di intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato con riguardo alla illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi sul conto corrente oggetto di causa.
Il CTU ha quindi provveduto al ricalcolo del saldo conto corrente provvedendo alla sostituzione del criterio della capitalizzazione composta delle competenze applicata dalla BA con quello della capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
alla conferma dei tassi di interesse convenzionali;
alla conferma dell'addebito della che è stata tuttavia rideterminata in funzione dei saldi debitori periodici Pt_5
ricalcolati; alla conferma delle commissioni sostitutive della C.M.S. applicate dalla BA, con rettifica della commissione sugli sconfinamenti in quei trimestri in cui, a seguito delle rettifiche operate dal sottoscritto e della conseguente riduzione dei saldi debitori periodici, non si sono più registrati sconfinamenti;
alla conferma dei giorni valuta applicati dalla BA.
Il CTU ha quindi stabilito che il saldo debitore del conto corrente n. 10305879 ricalcolato alla data del 24/08/2012 ammonta ad € 62.618,21= a debito del cliente.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
quale debitrice Controparte_1
pag. 10/12 principale, e quali fideiussori vanno Parte_1 Parte_2
condannati al pagamento in favore della cessionaria del credito della somma di CP_3
€ 62.618,21 oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal
24/08/2012 fino al saldo effettivo ed integrale, per saldo debitore del c.c. n. 10305879 acceso in data 06/09/2004
Stante l'importo della riduzione del credito azionato, che non determina la necessità di applicare un diverso scaglione tariffario, la condanna alle spese di lite del primo grado non va riformata;
quanto alle spese del presente grado di giudizio, il parziale accoglimento del gravame, quale ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado;
le spese di CTU, in considerazione dell'esito dell'indagine, vanno poste pro quota al 50% a carico degli appellanti da un lato e della cessionaria intervenuta dall'altro.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in liquidazione quale debitrice principale, e CP_1 Parte_1
quali garanti nei confronti di e con l'intervento di Parte_2 CP_2
per il tramite della mandataria Controparte_3 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna quale debitrice principale, CP_1 Controparte_1 Pt_1
e quali garanti al pagamento in favore di
[...] Parte_2 [...]
della somma di € 62.618,21 per saldo debitore del c.c. Controparte_3
n. 10305879 al 24/08/2012 oltre interessi al tasso legale dal 24.08.2012 al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
pag. 11/12 - pone il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.06.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Gianfelice SA
pag. 12/12