Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2025, proposto da
Congregazione delle Suore di Carità del Principe di Palagonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Palermo sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria e per il risarcimento del danno medio tempore patito
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 31 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. MA MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Congregazione ricorrente domandava l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo in ordine all’istanza per il rilascio della concessione in sanatoria per alcuni interventi eseguiti sull’immobile sito in Palermo, alla via Alla Falconara, n. 2;
Rilevato che, nelle more della definizione del ricorso, in data 31 luglio 2025, sopravveniva il provvedimento anelato;
Ritenuto dunque che sia cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento e che, quanto alla diversa e connessa domanda di risarcimento, sia carente l’interesse alla decisione per avervi il difensore rinunciato a verbale;
Ritenuto che le spese possono essere compensate per il principio della soccombenza virtuale incrociata, in quanto la domanda di risarcimento dei danni era fondata sul supposto danno da svalutazione patito dalla Congregazione per aver versato le somme a titolo di oblazione al Comune molto prima della definizione del procedimento: ragionamento, questo, che sconta la falsificazione della premessa maggiore, per cui le somme vanno comunque versate all’ente locale nell’immediatezza dell’avvio del procedimento, a prescindere dall’esito della fase istruttoria e decisoria conseguenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
FA SA SO, Primo Referendario
MA MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA EL | RO TI |
IL SEGRETARIO