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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies/sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1112/2024 R.G.
tra
, in proprio ex art. 86 c.p.c. presso il cui studio in Corato alla via Monte di Pietà n. Parte_1
32 ha eletto domicilio (comunicazioni a Email_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE – contumace -
OGGETTO: “compenso per prestazioni professionali di avvocato in materia giudiziale civile”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza dell'11.9.2025):
Per tutte le parti costituite: come da note sostitutive del verbale di udienza dell'11.9.2025, svolta in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.3.2024 e ritualmente notificato al resistente, l'avv. chiedeva condannare la resistente al pagamento di euro 4.180,00 oltre Pt_1
accessori per l'assistenza professionale prestata nel procedimento civile iscritto al r.g. n. 4913/2019
Tribunale di Trani, nel procedimento civile iscritto al r.g. n. 213/2020 e nell'accordo stragiudiziale derimente dal pignoramento presso terzi non iscritto in seguito a transazione.
Premetteva di avere ricevuto incarico quale difensore del nella procedura di CP_1
separazione consensuale iscritta al n. R.G. 4931/19 Tribunale di Trani, in aggiunta a precedente difensore già nominato;
in ossequio al mandato conferito veniva depositata in data 18/11/2019
memoria difensiva corredata da attività investigativa comprovante la possibilità di addebito a
1 carico della moglie del il precedente difensore rinunciava al mandato ed il Presidente CP_1
di Tribunale disponeva l'estinzione del fascicolo per revoca del resistente del consenso alla separazione e mutamento del rito a giudiziale;
veniva quindi iscritto, fascicolo R.G. n. 213/2020, in cui il si costituiva in cui veniva disposta una prima udienza da remoto in CP_1
videoconferenza in data 11/05/2020, depositate note di trattazione scritta in data 22/05/2020,
memorie in data 4/12/2020 e repliche in data 7/12/2020, disposta una prima udienza per il
16/12/2020 ove venivano concessi i termini ex 183 c.p.c. con regolare deposito delle relative memorie;
la moglie del resistente otteneva la statuizione provvisoria di un assegno di mantenimento al cui pagamento lo stesso non ottemperava;
veniva emesso atto di pignoramento presso terzi contro il il cui procedimento però non veniva iscritto a ruolo in virtù di CP_1
accordo stragiudiziale concluso tra le parti, per il raggiungimento del quale prestava la propria attività difensiva;
malgrado ciò il in data 10.9.2021 revocava il mandato difensivo, CP_1
ritirava tutta la documentazione cartacea in possesso del procuratore, previa la sottoscrizione di apposita ricevuta nonché di nota pro forma degli onorari dovuti pari a € 4.180,00, oltre spese generali, iva e cpa, incaricava altro difensore;
con raccomandata del 21/12/2023 il ricorrente sollecitava il resistente al pagamento del compenso e lo costituiva in mora, senza riscontro.
Depositato dunque il ricorso e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 28.11.2024,
nessuno si costituiva per la resistente, ritualmente citata, della quale se ne dichiarava la contumacia e la causa, su istanza di parte ricorrente, veniva rinviata per tentativo di bonario componimento al 6.3.2025 quando, preso atto del mancato bonario componimento della lite, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025 e riservata per la decisione.
Diritto
La domanda proposta dall'avv. è fondata. Pt_1
Premesso che la causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali allegate dal ricorrente,
quanto alla prova dell'attività svolta, dispone l'art. 2712 c.c. che “le riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”; dispone l'art. 2719 c.c. che “le
copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è
attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
2 Tanto, in difetto di qualsivoglia disconoscimento della resistente, rimasta contumace, consente pertanto di riconoscere nei predetti documenti idonea prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale per cui chiede corrispettivo, in esecuzione di mandato conferito.
Il diritto al compenso dell'avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è
soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale;
l'art. 13
comma 6, della l. n. 247/012 statuisce espressamente che i parametri si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta o in ogni caso di mancata determinazione consensuale.
Quanto alla misura del compenso, a norma dell'art. 2233, co. 1 c.c., l'ammontare del compenso del professionista va determinato ”secondo le tariffe”, ovvero secondo i parametri ministeriali applicabili ratione temporis, “se non è convenuto dalle parti”.
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma primo, Cost.,
applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (ex multis, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha prodotto nota pro forma del 10.9.2021 contente la quantificazione dell'onorario in euro 4.180,00 oltre accessori e spese generali, iva e cpa, recante la sottoscrizione del convenuto (all. n. 4 al ricorso introduttivo).
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui “ai sensi dell'art. 2233 c.c.,
come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di
determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad
substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del
2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data
del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da
un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende
formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e,
dall'altro lato, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per
3 presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del
documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (cfr. Cass., ord. n. 15631 dell'11 giugno 2025).
Nel caso che ci occupa, occorre osservare che la notula pro forma di cui all'allegato 4 del ricorso introduttivo reca la sottoscrizione apparentemente riconducibile al resistente sig. pur CP_1
dovendosi osservare che alcuna autentica è apposta alla sottoscrizione e non vi è prova di una formale comunicazione e dunque ricezione della stessa dalla controparte.
Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, che di tale notula si fa espresso riferimento nel ricorso introduttivo, notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e che quindi,
pur conosciuto dalla parte resistente, non ha indotto la controparte alla costituzione in giudizio.
Inoltre, alla notula del 10 settembre 2021 si fa espresso riferimento nella successiva comunicazione inviata dall'avv. del 16.12.2023, ricevuta con racc. a/r (all. n 5 al ricorso introduttivo), Pt_1
all'esito della quale ancora la parte resistente rimaneva silente.
Pertanto, a tale documento occorre attribuire rilievo dirimente ai fini della quantificazione del compenso dovuto all'avv. , al quale deve essere dunque riconosciuta, in conformità alla Pt_1
pattuizione intervenuta con il convenuto, la somma di euro 4.180,00, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, iva e cassa come per legge, oltre ad interessi di mora dalla diffida stragiudiziale
(16.12.2023) al soddisfo.
Occorre infine precisare che la notula pro forma fa riferimento al solo procedimento r.g. n. 213/2020
e, tuttavia, nelle conclusioni del ricorso che ci occupa il ricorrente formula domanda per il pagamento della somma di euro 4.180,00 all'esito dell'accertamento dell'opera professionale prestata nei giudizi r.g. n. 4931/2019 ed r.g. n. 213/2020 con domanda di condanna al pagamento,
appunto, della somma di euro 4.180,00 oltre accessori, in relazione alla quale è stato poi versato il contributo unificato e che deve ritenersi satisfattivo della domanda proposta dall'avv. con il Pt_1
ricorso che ci occupa.
Per tali ragioni, il ricorso proposto dall'avv. è fondato ed è pertanto accolto. Pt_1
Le spese del presente procedimento, determinate in dispositivo nei valori medi dei parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche con riferimento al valore complessivo liquidato,
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli definitivamente pronunciando nella causa iscritta con r.g. n. 1112/2024 sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
4 , nella dichiarata contumacia della resistente , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- accoglie la domanda proposta dall'avv. con ricorso depositato in data 29.3.2024 Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 4.180,00 per onorari, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre interessi di mora dal 16.12.2023 al soddisfo;
- condanna a rifondere all'avv. le spese e competenze del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in euro 76,00 per esborsi ed euro 1.215,00 per competenze
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale – ridotta quest'ultima del 50% in ragione della decisione in forma semplificata, senza il deposito di scritti conclusivi), oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice
dott. Maria Teresa Moscatelli
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