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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4678/2022
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 06/2/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 4678 del R.G. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 6/2/2025 vertente t r a nata il [...] a [...] e residente in [...]
NOVEMBRE n. 18 – (C.F. ) - rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Delli C.F._1
Bovi del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in località Santa Cecilia di Eboli
(Sa), viale Eburum n. 4,;
- Attrice -
E
(Sa), C.F. e P.I. , con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Padre Giovanni da Montecorvino, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Avv.
Martino D'Onofrio e dall'avv. Maria BOVE con studio in Salerno alla via Generale Salvador Allende n.
161, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla via G. S. Allende n. 161.
- Convenuto- nonché on sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. ) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
C.F._2
- Terzo chiamato in causa- pagina 1 di 6 OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE premetteva in citazione che in data 13/1/2020 alle ore 19:30, mentre percorreva Parte_2
a piedi il marciapiede di via Avvocato Dino Gassani nel territorio del Comune di a Controparte_1 causa dello stato di sconnessione e dissesto dei mattoncini di copertura, inciampava e perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali.
Sottolineava l'attrice che la parte di marciapiedi non ricoperta dai mattoncini era ricoperta di fogliame degli alberi presenti lungo lo stesso nonché da altro materiale di varia ed incerta natura (fogliame, materiale cartaceo tra cui volantini pubblicitari) che non rendevano visibile agli utenti del marciapiede l'insidia ivi presente.
A causa del sinistro, accusava intensi ed acuti dolori a varie parti del corpo e in Parte_2 conseguenza di ciò, stante il persistere dei dolori veniva tempestivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli (SA) ove riscontrate lesioni personali diagnosticavano “frattura rotula dx”, l'odierna attrice veniva poi dimessa con prescrizione terapia farmacologica e giorni di assoluto riposo (30) nonché ulteriori visite specialistiche.
La , ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Parte_2 [...]
che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto Controparte_1 all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, per lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 25/10/2022 chiedendo l'autorizzazione ai CP_1 sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la quale compagnia assicuratrice dell'ente Controparte_3 locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni si costituiva con atto del 18/5/2023 eccependo in via CP_4 preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; la decadenza del diritto dell'ente alla pagina 2 di 6 chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi;
all'esito dell'istruttoria nell'udienza dell'11/7/2024 lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis cpc al fine di definire celermente la controversia.
A tale proposta aderivano parte attrice ed il mentre la compagnia terza in chiamata in CP_1 causa non aderiva e pertanto lo scrivente fissava per la data odierna la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto ivi risultano rappresentati in modo sufficiente tanto il petitum che la causa petendi della domanda attorea.
Va invece accolta l'eccezione avanzata dalla di prescrizione del diritto Controparte_2 dell'assicurato ex art. 2952 c.c. E' sufficiente allo scopo richiamare quanto affermato da Cass. civ., sez. III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 289 che, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione ha enunciato il principio secondo cui “…decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendosi che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato (…) il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale”, …“il termine di prescrizione va ravvisato nel giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 c.c., co. 3)” e non “in un fatto diverso e potenzialmente labile ed incerto, quale quello in cui il danneggiato avrebbe avuto conoscenza della mera intenzione del danneggiato di agire nei suoi confronti. La mera conoscenza degli addebiti di responsabilità contenuti in un atto ad altri indirizzato non equivale alla richiesta diretta del danneggiato e non dimostra né garantisce che una tale richiesta verrà effettivamente formulata”.
Pertanto, il dies a quo decorre dalla richiesta di risarcimento del danno datata 12/03/2020, a cui ha fatto seguito la comunicazione del sinistro da parte del alla solo in data 06.06.22 CP_1 CP_4 allorquando era già scaduto il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c.
L'accoglimento di questa eccezione assorbe le altre eccezioni di inoperatività della polizza dedotte dalla compagnia terza chiamata.
Passando al merito della controversia, l'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
I testi e testi oculari, hanno confermato la ricostruzione di Testimone_1 Testimone_2 parte attrice in citazione, entrambi dichiarano quanto segue «riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nella pagina 3 di 6 foto che mi viene mostrata. La sig,.ra è caduta poco prima della curva del marciapiede nella buca che si vede, Parte_2 causata dalla rottura dei mattoncini. Il fatto è avvenuto alle 19.30 circa. la strada era poco illuminata. Io mi trovavo 5-6 metro dietro la signora che non conoscevo. Mi trovavo con un mio amico ed abbiamo assistito alla caduta. L'abbiamo aiutata
a rialzarsi. volevamo chiamare l'ambulanza ma lei ha detto che si sarebbe fatta accompagnare dal marito. La sig.ra è inciampata nella buca ed è caduta. Lamentava dolore alla gamba destra. La sig.ra non aveva buste in mano ed indossava scarpe da ginnastica basse».
Dalla ricostruzione fotografica dello stato dei luoghi si evince poi come i mattoncini che costituiscono il manto del marciapiede sono malposizionati e costituiscono un dislivello rispetto alle altre parti del passaggio pedonale. Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez.
IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa della danneggiata ex art 1227 c.c.
Accertato l'evento come descritto nell'atto introduttivo e il nesso tra il sinistro e i danni di cui si richiede il risarcimento, ai fini della liquidazione del danno, il difensore di parte attrice, una volta fallita la trattativa per la definizione bonaria della lite, dichiarava nelle note scritte del 15.11.24 di accettare le valutazioni medico legali del fiduciario della compagnia terza chiamata (cfr perizia allegata alle note scritte del 05.07.24).
Pertanto, lo scrivente Tribunale procede alla quantificazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 3% pagina 4 di 6 Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 3.339,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.173,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 5.843,00
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.667,50
Totale generale: € 5.840,50
Totale con personalizzazione massima € 7.510,50
In considerazione dell'età della vittima, dell'incidenza delle lesioni sugli aspetti estetici e dinamico relazioni della danneggiata, si ritiene di incrementare il danno con la personalizzazione.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (13/1/2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta va condannata alla liquidazione delle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
pagina 5 di 6 Spese compensate tra il e la compagnia terza chiamata in considerazione della diversa CP_1 qualità delle parti, della sussistenza del rapporto di garanzia dato dal contratto di assicurazione, e della soccombenza virtuale della sulla fondatezza della domanda attorea. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 [...]
e della terza chiamata ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Controparte_1 CP_6 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso occorso a Controparte_1 Parte_2
, condanna il predetto pagare la somma di € 7.510,50 all'attrice, a titolo di
[...] CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Dichiara la prescrizione dei diritti dell'assicurato con Controparte_1 riferimento alla polizza stipulata con la n.65/158010505; Controparte_2
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
06.02.2025
Il Giudice
Dr. Parte_1
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 06/2/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 4678 del R.G. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 6/2/2025 vertente t r a nata il [...] a [...] e residente in [...]
NOVEMBRE n. 18 – (C.F. ) - rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Delli C.F._1
Bovi del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in località Santa Cecilia di Eboli
(Sa), viale Eburum n. 4,;
- Attrice -
E
(Sa), C.F. e P.I. , con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Padre Giovanni da Montecorvino, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Avv.
Martino D'Onofrio e dall'avv. Maria BOVE con studio in Salerno alla via Generale Salvador Allende n.
161, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla via G. S. Allende n. 161.
- Convenuto- nonché on sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. ) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
C.F._2
- Terzo chiamato in causa- pagina 1 di 6 OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE premetteva in citazione che in data 13/1/2020 alle ore 19:30, mentre percorreva Parte_2
a piedi il marciapiede di via Avvocato Dino Gassani nel territorio del Comune di a Controparte_1 causa dello stato di sconnessione e dissesto dei mattoncini di copertura, inciampava e perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali.
Sottolineava l'attrice che la parte di marciapiedi non ricoperta dai mattoncini era ricoperta di fogliame degli alberi presenti lungo lo stesso nonché da altro materiale di varia ed incerta natura (fogliame, materiale cartaceo tra cui volantini pubblicitari) che non rendevano visibile agli utenti del marciapiede l'insidia ivi presente.
A causa del sinistro, accusava intensi ed acuti dolori a varie parti del corpo e in Parte_2 conseguenza di ciò, stante il persistere dei dolori veniva tempestivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli (SA) ove riscontrate lesioni personali diagnosticavano “frattura rotula dx”, l'odierna attrice veniva poi dimessa con prescrizione terapia farmacologica e giorni di assoluto riposo (30) nonché ulteriori visite specialistiche.
La , ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Parte_2 [...]
che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto Controparte_1 all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, per lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 25/10/2022 chiedendo l'autorizzazione ai CP_1 sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la quale compagnia assicuratrice dell'ente Controparte_3 locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni si costituiva con atto del 18/5/2023 eccependo in via CP_4 preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; la decadenza del diritto dell'ente alla pagina 2 di 6 chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi;
all'esito dell'istruttoria nell'udienza dell'11/7/2024 lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis cpc al fine di definire celermente la controversia.
A tale proposta aderivano parte attrice ed il mentre la compagnia terza in chiamata in CP_1 causa non aderiva e pertanto lo scrivente fissava per la data odierna la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto ivi risultano rappresentati in modo sufficiente tanto il petitum che la causa petendi della domanda attorea.
Va invece accolta l'eccezione avanzata dalla di prescrizione del diritto Controparte_2 dell'assicurato ex art. 2952 c.c. E' sufficiente allo scopo richiamare quanto affermato da Cass. civ., sez. III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 289 che, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione ha enunciato il principio secondo cui “…decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendosi che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato (…) il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale”, …“il termine di prescrizione va ravvisato nel giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 c.c., co. 3)” e non “in un fatto diverso e potenzialmente labile ed incerto, quale quello in cui il danneggiato avrebbe avuto conoscenza della mera intenzione del danneggiato di agire nei suoi confronti. La mera conoscenza degli addebiti di responsabilità contenuti in un atto ad altri indirizzato non equivale alla richiesta diretta del danneggiato e non dimostra né garantisce che una tale richiesta verrà effettivamente formulata”.
Pertanto, il dies a quo decorre dalla richiesta di risarcimento del danno datata 12/03/2020, a cui ha fatto seguito la comunicazione del sinistro da parte del alla solo in data 06.06.22 CP_1 CP_4 allorquando era già scaduto il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c.
L'accoglimento di questa eccezione assorbe le altre eccezioni di inoperatività della polizza dedotte dalla compagnia terza chiamata.
Passando al merito della controversia, l'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
I testi e testi oculari, hanno confermato la ricostruzione di Testimone_1 Testimone_2 parte attrice in citazione, entrambi dichiarano quanto segue «riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nella pagina 3 di 6 foto che mi viene mostrata. La sig,.ra è caduta poco prima della curva del marciapiede nella buca che si vede, Parte_2 causata dalla rottura dei mattoncini. Il fatto è avvenuto alle 19.30 circa. la strada era poco illuminata. Io mi trovavo 5-6 metro dietro la signora che non conoscevo. Mi trovavo con un mio amico ed abbiamo assistito alla caduta. L'abbiamo aiutata
a rialzarsi. volevamo chiamare l'ambulanza ma lei ha detto che si sarebbe fatta accompagnare dal marito. La sig.ra è inciampata nella buca ed è caduta. Lamentava dolore alla gamba destra. La sig.ra non aveva buste in mano ed indossava scarpe da ginnastica basse».
Dalla ricostruzione fotografica dello stato dei luoghi si evince poi come i mattoncini che costituiscono il manto del marciapiede sono malposizionati e costituiscono un dislivello rispetto alle altre parti del passaggio pedonale. Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez.
IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa della danneggiata ex art 1227 c.c.
Accertato l'evento come descritto nell'atto introduttivo e il nesso tra il sinistro e i danni di cui si richiede il risarcimento, ai fini della liquidazione del danno, il difensore di parte attrice, una volta fallita la trattativa per la definizione bonaria della lite, dichiarava nelle note scritte del 15.11.24 di accettare le valutazioni medico legali del fiduciario della compagnia terza chiamata (cfr perizia allegata alle note scritte del 05.07.24).
Pertanto, lo scrivente Tribunale procede alla quantificazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 3% pagina 4 di 6 Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 3.339,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.173,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 5.843,00
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.667,50
Totale generale: € 5.840,50
Totale con personalizzazione massima € 7.510,50
In considerazione dell'età della vittima, dell'incidenza delle lesioni sugli aspetti estetici e dinamico relazioni della danneggiata, si ritiene di incrementare il danno con la personalizzazione.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (13/1/2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta va condannata alla liquidazione delle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
pagina 5 di 6 Spese compensate tra il e la compagnia terza chiamata in considerazione della diversa CP_1 qualità delle parti, della sussistenza del rapporto di garanzia dato dal contratto di assicurazione, e della soccombenza virtuale della sulla fondatezza della domanda attorea. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 [...]
e della terza chiamata ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Controparte_1 CP_6 assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso occorso a Controparte_1 Parte_2
, condanna il predetto pagare la somma di € 7.510,50 all'attrice, a titolo di
[...] CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Dichiara la prescrizione dei diritti dell'assicurato con Controparte_1 riferimento alla polizza stipulata con la n.65/158010505; Controparte_2
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
06.02.2025
Il Giudice
Dr. Parte_1
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