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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5298 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 05.12.2024,
tra
con sede in Baronissi alla via F. Quaranta n.17 Parte_1 località Antessano (c.f. ), in persona dell'amm.re legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Notari, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE
contro
Sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Monica Cavaliere, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
nonché
(p.iva ) in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Teresa Arnone, elett.te dom.ti come in atti,
ALTRA CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pagina 1 Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione notificato in data 26.09.2018, il Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra già amministratrice del medesimo CP_1
Condominio, deducendo gravi inadempienze gestionali commesse nel corso dell'incarico e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni cagionati all'ente.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: l'omesso recupero delle morosità condominiali durante il mandato;
la mancata rendicontazione delle somme riscosse dai condomini;
la distrazione di importi vincolati (in particolare, versamenti effettuati da singoli condomini per il pagamento di fatture dell'impresa Ronca); l'indebita percezione di compensi da parte della convenuta successivamente alla revoca assembleare del 24.10.2017.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava integralmente la CP_1 fondatezza delle domande avversarie, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, sostenendo l'intervenuta prorogatio del mandato fino alla materiale consegna della documentazione e l'insussistenza di comportamenti omissivi o illeciti.
Con ordinanza del 12.06.2019 il Giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Pagina 2 In data 04.11.2020 si costituiva nuovo difensore per parte attrice, Avv. Marco
Notari, che si riportava integralmente alle difese già svolte.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale.
Ed invero, considerato che, sebbene risulta principio noto in giurisprudenza che il giudice non può assegnare ai sensi dell'art. 182 cpc il termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale allorché questo sia rilevato fin dalla comparsa di risposta dal resistente, in considerazione del fatto che il ricorrente è già nelle condizioni di poter sanare il vizio riscontrato (cfr. Cassazione Sez. U, sentenza n.
4248 del 04/03/2016).
Ritenuto tuttavia che, allorché, come nel caso di specie, il ridotto scarto temporale tra la data di costituzione del resistente e la data di prima udienza rende evidente l'impossibilità di sanare il difetto di rappresentanza tempestivamente, il giudice sia tenuto a concedere l'invocato termine in quanto diversamente opinando si arriverebbe a una violazione palese del combinato disposto degli artt. 182 e 153 cpc (cfr. ex multis Cassazione 12525/2018).
Analogamente, non può essere accolta la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria dal momento che l'oggetto del presente procedimento, rientrante nelle ipotesi di responsabilità del mandatario, non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/2010.
Passando all'esame del merito della domanda la stessa è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
È pacifico in atti che con delibera assembleare del 24.10.2017 la convenuta sig.ra
è stata formalmente revocata dall'incarico di amministratore del Condominio CP_1 attore.
Nonostante la cessazione del mandato, la convenuta ha percepito, in epoca successiva, la somma di € 188,35, priva di titolo, in assenza di autorizzazione assembleare o documentata esigenza di atti urgenti.
Tale condotta integra l'indebita percezione di somme da parte dell'amministratore ed impone la relativa restituzione.
Pagina 3 Parimenti fondata è la doglianza relativa all'impropria destinazione di somme versate da singoli condomini in relazione a specifici pagamenti (nella specie, fatture dell'Impresa Ronca), somme che risultano utilizzate per finalità diverse da quelle indicate, senza autorizzazione assembleare e in difetto di riscontri contabili idonei.
Risulta altresì documentalmente provata l'omissione dell'attività di recupero crediti nei confronti dei condomini morosi, condotta che ha aggravato l'esposizione debitoria del e determinato l'instaurazione di contenziosi evitabili, con Parte_1 conseguente danno economico per la collettività condominiale.
Le suddette condotte integrano violazione degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario di cui all'art. 1710 c.c., e giustificano l'accoglimento della domanda risarcitoria, ancorché limitatamente alla sussistenza del diritto, con quantificazione del danno da effettuarsi, in difetto di prova specifica, in separato giudizio ovvero in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 1226 cc.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Pagina 4 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro la sig.ra Parte_1 CP_1 nel procedimento n. 5298/2018 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che la convenuta sig.ra ha violato gli obblighi derivanti CP_1 dall'incarico di amministratore di condominio.
2) Per l'effetto condanna la medesima a restituire al attore la Parte_1 somma di € 188,35 indebitamente percepita.
3) Condanna la medesima a risarcire i danni derivanti dalla distrazione delle somme e dall'omesso recupero delle morosità, con rinvio alla successiva fase esecutiva per la loro quantificazione.
4) Condanna la convenuta sig.ra al pagamento delle spese del CP_1 giudizio in favore del che liquida complessivamente Parte_1 in € 852,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 ed € 76,00 per spese (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre IVA, CPA e 15% come per legge.
5) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio LA RANA)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5298 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 05.12.2024,
tra
con sede in Baronissi alla via F. Quaranta n.17 Parte_1 località Antessano (c.f. ), in persona dell'amm.re legale rapp.te pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Notari, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE
contro
Sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Monica Cavaliere, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
nonché
(p.iva ) in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Teresa Arnone, elett.te dom.ti come in atti,
ALTRA CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pagina 1 Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione notificato in data 26.09.2018, il Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra già amministratrice del medesimo CP_1
Condominio, deducendo gravi inadempienze gestionali commesse nel corso dell'incarico e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni cagionati all'ente.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: l'omesso recupero delle morosità condominiali durante il mandato;
la mancata rendicontazione delle somme riscosse dai condomini;
la distrazione di importi vincolati (in particolare, versamenti effettuati da singoli condomini per il pagamento di fatture dell'impresa Ronca); l'indebita percezione di compensi da parte della convenuta successivamente alla revoca assembleare del 24.10.2017.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava integralmente la CP_1 fondatezza delle domande avversarie, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, sostenendo l'intervenuta prorogatio del mandato fino alla materiale consegna della documentazione e l'insussistenza di comportamenti omissivi o illeciti.
Con ordinanza del 12.06.2019 il Giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Pagina 2 In data 04.11.2020 si costituiva nuovo difensore per parte attrice, Avv. Marco
Notari, che si riportava integralmente alle difese già svolte.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale.
Ed invero, considerato che, sebbene risulta principio noto in giurisprudenza che il giudice non può assegnare ai sensi dell'art. 182 cpc il termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale allorché questo sia rilevato fin dalla comparsa di risposta dal resistente, in considerazione del fatto che il ricorrente è già nelle condizioni di poter sanare il vizio riscontrato (cfr. Cassazione Sez. U, sentenza n.
4248 del 04/03/2016).
Ritenuto tuttavia che, allorché, come nel caso di specie, il ridotto scarto temporale tra la data di costituzione del resistente e la data di prima udienza rende evidente l'impossibilità di sanare il difetto di rappresentanza tempestivamente, il giudice sia tenuto a concedere l'invocato termine in quanto diversamente opinando si arriverebbe a una violazione palese del combinato disposto degli artt. 182 e 153 cpc (cfr. ex multis Cassazione 12525/2018).
Analogamente, non può essere accolta la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria dal momento che l'oggetto del presente procedimento, rientrante nelle ipotesi di responsabilità del mandatario, non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/2010.
Passando all'esame del merito della domanda la stessa è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
È pacifico in atti che con delibera assembleare del 24.10.2017 la convenuta sig.ra
è stata formalmente revocata dall'incarico di amministratore del Condominio CP_1 attore.
Nonostante la cessazione del mandato, la convenuta ha percepito, in epoca successiva, la somma di € 188,35, priva di titolo, in assenza di autorizzazione assembleare o documentata esigenza di atti urgenti.
Tale condotta integra l'indebita percezione di somme da parte dell'amministratore ed impone la relativa restituzione.
Pagina 3 Parimenti fondata è la doglianza relativa all'impropria destinazione di somme versate da singoli condomini in relazione a specifici pagamenti (nella specie, fatture dell'Impresa Ronca), somme che risultano utilizzate per finalità diverse da quelle indicate, senza autorizzazione assembleare e in difetto di riscontri contabili idonei.
Risulta altresì documentalmente provata l'omissione dell'attività di recupero crediti nei confronti dei condomini morosi, condotta che ha aggravato l'esposizione debitoria del e determinato l'instaurazione di contenziosi evitabili, con Parte_1 conseguente danno economico per la collettività condominiale.
Le suddette condotte integrano violazione degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario di cui all'art. 1710 c.c., e giustificano l'accoglimento della domanda risarcitoria, ancorché limitatamente alla sussistenza del diritto, con quantificazione del danno da effettuarsi, in difetto di prova specifica, in separato giudizio ovvero in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 1226 cc.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Pagina 4 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro la sig.ra Parte_1 CP_1 nel procedimento n. 5298/2018 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che la convenuta sig.ra ha violato gli obblighi derivanti CP_1 dall'incarico di amministratore di condominio.
2) Per l'effetto condanna la medesima a restituire al attore la Parte_1 somma di € 188,35 indebitamente percepita.
3) Condanna la medesima a risarcire i danni derivanti dalla distrazione delle somme e dall'omesso recupero delle morosità, con rinvio alla successiva fase esecutiva per la loro quantificazione.
4) Condanna la convenuta sig.ra al pagamento delle spese del CP_1 giudizio in favore del che liquida complessivamente Parte_1 in € 852,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 ed € 76,00 per spese (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre IVA, CPA e 15% come per legge.
5) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio LA RANA)
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