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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1544/2023 R.G. avente ad oggetto assegno disabili gravissimi promosso da
(C.F.: nata in Romania il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 nella qualità di genitore di , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panebianco come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 26.9.2025, il difensore dell'appellante discuteva la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 17.10.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanzato da , sia Parte_1 in proprio che nella qualità di genitore della figlia minore , in ordine al Persona_1 pagamento degli arretrati dell'assegno per disabili gravissimi, per il periodo da aprile a settembre
2017, con condanna al pagamento delle spese.
1 Con atto di citazione notificato il 3.12.2023 all' , Controparte_1
nella qualità proponeva appello avverso la detta ordinanza e ne chiedeva la riforma, Parte_1 con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme spettanti e delle spese di lite. CP_1
Non si costituiva l' nemmeno dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di CP_2 appello disposta dal collegio non avendo l'appellante documentato la prima notificazione con il deposito della busta telematica ma solo con la stampa delle ricevute di consegna e accettazione della notifica a mezzo p.e.c.
1)L'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, fissato dall'art.702 quater c.p.c.
La citata disposizione prevede che l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. va notificato entro il termine di 30 giorni, termine che decorre dalla comunicazione o notificazione della predetta ordinanza.
L'appellante con la proposta citazione assume di non aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza impugnata sicchè troverebbe applicazione il termine lungo di sei mesi.
L'assunto è però smentito dalla documentazione inserita nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado dalla quale risulta che la cancelleria ha comunicato ad entrambi i difensori costituiti in primo grado l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., oggetto dell'odierna impugnazione.
Precisamente, la busta contenente l'ordinanza de qua è stata consegnata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso dall'avvocato Francesco Panebianco per le comunicazioni e notificazioni - - in data 17.10.2023 alle Email_1 ore 13:38:43 con messaggio avente il seguente numero identificativo
262F1864.025458F13D6E4F3E.45E02DF9.posta-certificata@legalmail.it proveniente da Tribunale di Catania con il seguente contenuto: “comunicazione di cancelleria Sezione: 01 Tipo procedimento: Contenzioso Civile Numero di Ruolo generale: 31/2021 Giudice: ACAGNINO
MA Attore principale: Conv. principale: Oggetto: Parte_1 CP_2
RIGETTO Descrizione: RIGETTATO”.
Rilevato che la suddetta comunicazione alla quale è allegata l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.
è del tutto conforme a quanto previsto dagli artt.133 comma 2 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., nonché alle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e ricezione dei documenti informatici in quanto consente ai destinatari di comprendere in modo non equivoco il contenuto della comunicazione, ovvero il rigetto del ricorso proposto da , iscritto al n. 31/2021 R.G., Parte_1 da parte del Tribunale di Catania – giudice Acagnino, la predetta comunicazione è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi dell'art.702 quater c.p.c.
2 Ne consegue che, trovando applicazione il termine breve di 30 giorni decorrente dalla suddetta comunicazione l'appello andava notificato entro il 16.11.2023 mentre è stato tardivamente notificato in data 3.12.2023, notifica poi rinnovata su richiesta del collegio.
Poiché ai sensi dell'art.702 quater l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter non può essere proposto decorsi 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Va precisato che trattandosi di termine previsto a pena di decadenza la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame, né rileva la mancata eccezione sollevata dall'appellata, peraltro rimasta contumace, giacchè, essendo la inammissibilità dell'impugnazione correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, insanabile, l'inosservanza del termine è anche rilevabile d'ufficio ((cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009, n.23907; ibidem sez. III,
22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1544/2023
R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da , sia in proprio che nella qualità di Parte_1 genitore della figlia minore , con atto di appello notificato il 3.12.2023 Persona_1 all' , avverso l'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Controparte_1
Catania depositata e comunicata il 17.10.2023; nulla sulle spese;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 1/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1544/2023 R.G. avente ad oggetto assegno disabili gravissimi promosso da
(C.F.: nata in Romania il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 nella qualità di genitore di , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panebianco come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 26.9.2025, il difensore dell'appellante discuteva la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 17.10.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanzato da , sia Parte_1 in proprio che nella qualità di genitore della figlia minore , in ordine al Persona_1 pagamento degli arretrati dell'assegno per disabili gravissimi, per il periodo da aprile a settembre
2017, con condanna al pagamento delle spese.
1 Con atto di citazione notificato il 3.12.2023 all' , Controparte_1
nella qualità proponeva appello avverso la detta ordinanza e ne chiedeva la riforma, Parte_1 con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme spettanti e delle spese di lite. CP_1
Non si costituiva l' nemmeno dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di CP_2 appello disposta dal collegio non avendo l'appellante documentato la prima notificazione con il deposito della busta telematica ma solo con la stampa delle ricevute di consegna e accettazione della notifica a mezzo p.e.c.
1)L'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, fissato dall'art.702 quater c.p.c.
La citata disposizione prevede che l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. va notificato entro il termine di 30 giorni, termine che decorre dalla comunicazione o notificazione della predetta ordinanza.
L'appellante con la proposta citazione assume di non aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza impugnata sicchè troverebbe applicazione il termine lungo di sei mesi.
L'assunto è però smentito dalla documentazione inserita nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado dalla quale risulta che la cancelleria ha comunicato ad entrambi i difensori costituiti in primo grado l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., oggetto dell'odierna impugnazione.
Precisamente, la busta contenente l'ordinanza de qua è stata consegnata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso dall'avvocato Francesco Panebianco per le comunicazioni e notificazioni - - in data 17.10.2023 alle Email_1 ore 13:38:43 con messaggio avente il seguente numero identificativo
262F1864.025458F13D6E4F3E.45E02DF9.posta-certificata@legalmail.it proveniente da Tribunale di Catania con il seguente contenuto: “comunicazione di cancelleria Sezione: 01 Tipo procedimento: Contenzioso Civile Numero di Ruolo generale: 31/2021 Giudice: ACAGNINO
MA Attore principale: Conv. principale: Oggetto: Parte_1 CP_2
RIGETTO Descrizione: RIGETTATO”.
Rilevato che la suddetta comunicazione alla quale è allegata l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.
è del tutto conforme a quanto previsto dagli artt.133 comma 2 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., nonché alle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e ricezione dei documenti informatici in quanto consente ai destinatari di comprendere in modo non equivoco il contenuto della comunicazione, ovvero il rigetto del ricorso proposto da , iscritto al n. 31/2021 R.G., Parte_1 da parte del Tribunale di Catania – giudice Acagnino, la predetta comunicazione è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi dell'art.702 quater c.p.c.
2 Ne consegue che, trovando applicazione il termine breve di 30 giorni decorrente dalla suddetta comunicazione l'appello andava notificato entro il 16.11.2023 mentre è stato tardivamente notificato in data 3.12.2023, notifica poi rinnovata su richiesta del collegio.
Poiché ai sensi dell'art.702 quater l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter non può essere proposto decorsi 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Va precisato che trattandosi di termine previsto a pena di decadenza la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame, né rileva la mancata eccezione sollevata dall'appellata, peraltro rimasta contumace, giacchè, essendo la inammissibilità dell'impugnazione correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, insanabile, l'inosservanza del termine è anche rilevabile d'ufficio ((cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009, n.23907; ibidem sez. III,
22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1544/2023
R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da , sia in proprio che nella qualità di Parte_1 genitore della figlia minore , con atto di appello notificato il 3.12.2023 Persona_1 all' , avverso l'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Controparte_1
Catania depositata e comunicata il 17.10.2023; nulla sulle spese;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 1/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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