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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.13974/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
13974/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 05/12/2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di nato a [...] Persona_1
(PI) il 26/01/1872 da genitori italiani (doc. 1), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Controparte_4
prodotto in giudizio nella versione in lingua
[...] originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3.
1 In particolare, il ricorrente deduceva che l'avo si è sposato in Brasile con Controparte_5 nel 1900 (doc. 2) e dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1907 (doc. 4). Dal Persona_2 matrimonio, nel 1933, tra e (doc. 5) nasceva nel 1936 Persona_2 Parte_2 Persona_3
(doc. 6). Questa si sposava nel 1956 con (doc. 7) e procreavano nel 1957
[...] Persona_4
(doc. 8). Quindi si univa in matrimonio nel 1983 con Persona_5 Persona_5
(doc. 9) e dalla loro unione nasceva nel 1989 (doc. Persona_6 Parte_1
10).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 27 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti, secondo quanto previsto dalla L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia
2 su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, il ricorrente ha dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato ottenendo soltanto la conferma, mediante Email_1 un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa, senza la comunicazione di un numero d'ordine assegnato alla domanda che possa consentire loro una verifica dei tempi di esame della pratica. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito in quanto risultava che “la lista di richiesta appuntamento ha raggiunto il limite massimo per questo mese” (v. doc. 11-12-13). Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_3 in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno
3 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_3 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/cittadina
) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza Email_2 italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti- note-introduttive.html. Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in [...] il Parte_1
22/03/1989, C.F. , è cittadino italiano dalla nascita;
C.F._1
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
4 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Riccardo De Simone e dell'Avv. Valeria Saitta, i9n solido, che si sono dichiarati antistatari. Firenze, 28/05/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
13974/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 05/12/2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di nato a [...] Persona_1
(PI) il 26/01/1872 da genitori italiani (doc. 1), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Controparte_4
prodotto in giudizio nella versione in lingua
[...] originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3.
1 In particolare, il ricorrente deduceva che l'avo si è sposato in Brasile con Controparte_5 nel 1900 (doc. 2) e dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1907 (doc. 4). Dal Persona_2 matrimonio, nel 1933, tra e (doc. 5) nasceva nel 1936 Persona_2 Parte_2 Persona_3
(doc. 6). Questa si sposava nel 1956 con (doc. 7) e procreavano nel 1957
[...] Persona_4
(doc. 8). Quindi si univa in matrimonio nel 1983 con Persona_5 Persona_5
(doc. 9) e dalla loro unione nasceva nel 1989 (doc. Persona_6 Parte_1
10).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 27 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti, secondo quanto previsto dalla L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia
2 su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, il ricorrente ha dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato ottenendo soltanto la conferma, mediante Email_1 un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa, senza la comunicazione di un numero d'ordine assegnato alla domanda che possa consentire loro una verifica dei tempi di esame della pratica. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito in quanto risultava che “la lista di richiesta appuntamento ha raggiunto il limite massimo per questo mese” (v. doc. 11-12-13). Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_3 in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno
3 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_3 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/cittadina
) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza Email_2 italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti- note-introduttive.html. Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_7
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in [...] il Parte_1
22/03/1989, C.F. , è cittadino italiano dalla nascita;
C.F._1
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
4 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Riccardo De Simone e dell'Avv. Valeria Saitta, i9n solido, che si sono dichiarati antistatari. Firenze, 28/05/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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