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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Michele Licata e Annunziata D'Andrea che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Innelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n.8783/2021, resa nel procedimento n.r.g.14424/2019 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava innanzi alla Corte Parte_2
d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n.8783 /2021 con cui era rigettata la domanda dell'appellante di condanna di controparte alla restituzione di somme asseritamente non dovute in relazione a contratto di mutuo stipulato tra le parti il trenta maggio 2007 a rogito notaio rep. 261513 racc. 2713. Il Tribunale Persona_1 provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
Parte appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con decreto del dieci novembre 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. al sette novembre 2022 al cui esito era disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni al trentuno marzo 2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del sedici gennaio 2025.
Il quattordici marzo 2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio pendendo trattative.
Era disposto rinvio al trenta giugno 2025 differita al sette luglio 2025 sostituita da note scritte come da provvedimento del ventiquattro giugno 2025.
Per l'udienza del sette luglio 2025 le parti non depositavano note ed era disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. al quattordici luglio 2025 da tenersi in forma cartolare.
Le parti non depositavano note e la Corte emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del sette luglio 2025, come da decreto del ventiquattro giugno 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non hanno depositato note per l'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il quattordici luglio 2025, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla
Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, quattordici luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE RS LL de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Michele Licata e Annunziata D'Andrea che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Innelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n.8783/2021, resa nel procedimento n.r.g.14424/2019 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava innanzi alla Corte Parte_2
d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n.8783 /2021 con cui era rigettata la domanda dell'appellante di condanna di controparte alla restituzione di somme asseritamente non dovute in relazione a contratto di mutuo stipulato tra le parti il trenta maggio 2007 a rogito notaio rep. 261513 racc. 2713. Il Tribunale Persona_1 provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
Parte appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con decreto del dieci novembre 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. al sette novembre 2022 al cui esito era disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni al trentuno marzo 2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del sedici gennaio 2025.
Il quattordici marzo 2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio pendendo trattative.
Era disposto rinvio al trenta giugno 2025 differita al sette luglio 2025 sostituita da note scritte come da provvedimento del ventiquattro giugno 2025.
Per l'udienza del sette luglio 2025 le parti non depositavano note ed era disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. al quattordici luglio 2025 da tenersi in forma cartolare.
Le parti non depositavano note e la Corte emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del sette luglio 2025, come da decreto del ventiquattro giugno 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non hanno depositato note per l'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il quattordici luglio 2025, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla
Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, quattordici luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE RS LL de Courtelary
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