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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 124/2025 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 10.03.2025, non notificata, promossa da:
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Masnata del Foro di Genova, in forza di procura notificata separatamente ma da intendersi come apposta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova (GE), Piazza dei Giustiniani, n. 7/D
APPELLANTI contro
ING. , C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AN RN e dall'Avv. Gian Maria Frattini, sia congiuntamente che disgiuntamente, entrambi del Foro di Roma, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, Via dei Capocci n. 98
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“ L'Avv. LUCA A. LANZALONE, in ossequio a quanto disposto dall'Ill.mo Consigliere con decreto (si ritiene erroneamente) datato 17/04/2025 ma comunicato in data 19/09/2025, richiamato e confermato quanto esposto nell'“Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” datato 17/03/2025, confermando, altresì, l'integrale contestazione della “Comparsa di costituzione e risposta” dell'Ing. atata 23/07/2025, comunica formalmente di CP_1
ADERIRE alla proposta conciliativa avanzata dal Consigliere relatore, Dott.ssa Valeria Albino, così formulata nel precitato decreto: “definizione transattiva della presente controversia, mediante la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello”, insistendo, in subordine, come in atti e, in particolare, per la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni.”
PER L'APPELLATO
“Con le presenti brevi note di trattazione, i sottoscritti procuratori, nell'interesse dell'ing.
dichiarano di aderire alla proposta di conciliazione formulata dalla Corte di CP_1
Appello ex art. 185 bis c.p.c., con conseguente richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di giudizio.
In subordine, ove la Corte lo ritenesse necessario ai fini della decisione, si insiste nelle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e appellata che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dall'Avv. al fine di accertare il carattere diffamatorio Parte_1 degli scritti pubblicati dall'Ing. e delle interviste dallo stesso rilasciate nel corso di CP_1 plurime trasmissioni televisive e a varie testate giornalistiche, nel periodo ricompreso tra il
15.02.2018 e il 22.01.2021, in relazione al coinvolgimento di entrambi, nei rispettivi ruoli di consulente legale del nell'ambito del progetto per la realizzazione dello CP_2 stadio della A.S. Roma a Tor di Valle (l'Avv. ) e di assessore all'urbanistica del Parte_1 medesimo (l'Ing. e di sentire condannare quest'ultimo al CP_2 CP_1 risarcimento del danno reputazionale cagionato – che è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'ordinanza del 18.09.2025, prevedente la definizione del giudizio con la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio.
In conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e della parte appellata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 124/2025 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 10.03.2025, non notificata, promossa da:
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Masnata del Foro di Genova, in forza di procura notificata separatamente ma da intendersi come apposta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova (GE), Piazza dei Giustiniani, n. 7/D
APPELLANTI contro
ING. , C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AN RN e dall'Avv. Gian Maria Frattini, sia congiuntamente che disgiuntamente, entrambi del Foro di Roma, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, Via dei Capocci n. 98
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“ L'Avv. LUCA A. LANZALONE, in ossequio a quanto disposto dall'Ill.mo Consigliere con decreto (si ritiene erroneamente) datato 17/04/2025 ma comunicato in data 19/09/2025, richiamato e confermato quanto esposto nell'“Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” datato 17/03/2025, confermando, altresì, l'integrale contestazione della “Comparsa di costituzione e risposta” dell'Ing. atata 23/07/2025, comunica formalmente di CP_1
ADERIRE alla proposta conciliativa avanzata dal Consigliere relatore, Dott.ssa Valeria Albino, così formulata nel precitato decreto: “definizione transattiva della presente controversia, mediante la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello”, insistendo, in subordine, come in atti e, in particolare, per la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni.”
PER L'APPELLATO
“Con le presenti brevi note di trattazione, i sottoscritti procuratori, nell'interesse dell'ing.
dichiarano di aderire alla proposta di conciliazione formulata dalla Corte di CP_1
Appello ex art. 185 bis c.p.c., con conseguente richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di giudizio.
In subordine, ove la Corte lo ritenesse necessario ai fini della decisione, si insiste nelle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e appellata che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dall'Avv. al fine di accertare il carattere diffamatorio Parte_1 degli scritti pubblicati dall'Ing. e delle interviste dallo stesso rilasciate nel corso di CP_1 plurime trasmissioni televisive e a varie testate giornalistiche, nel periodo ricompreso tra il
15.02.2018 e il 22.01.2021, in relazione al coinvolgimento di entrambi, nei rispettivi ruoli di consulente legale del nell'ambito del progetto per la realizzazione dello CP_2 stadio della A.S. Roma a Tor di Valle (l'Avv. ) e di assessore all'urbanistica del Parte_1 medesimo (l'Ing. e di sentire condannare quest'ultimo al CP_2 CP_1 risarcimento del danno reputazionale cagionato – che è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'ordinanza del 18.09.2025, prevedente la definizione del giudizio con la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio.
In conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e della parte appellata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno