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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3689/ 2024 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. NUCIFERO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI;
-ricorrente-
CONTRO
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. PASQUALE D'ONOFRIO;
-resistente-
NONCHE'
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO
GAROFALO
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che, il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 477/2019, ha diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti. B) per l'effetto, condannare la al versamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi spettanti al sig. sulle retribuzioni arretrate cosi come riconosciute dalla Parte_1 sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' C) condannare infine la medesima convenuta al pagamento di diritti ed onorari del CP_2 presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver adito il Tribunale di
Avellino, nella qualità di dipendente della al fine di ottenere il ricalcolo del Controparte_1 trattamento economico spettante in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità
(RIA) maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.05.1984 n. 27 dall'art. 33 Legge Regionale
10.11.1989 n. 23, e dall'art.42 della Legge Regionale 04.07.1991 n. 12.
Egli precisava che il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso con la sentenza n. 477/2019 notificata in data 21.5.2020 e che così decideva: “condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €. 12.051,56, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo”.
Lamentava, tuttavia, che a fronte di tale pronuncia e della formale notifica della sentenza, la CP_1 non provvedeva a versare spontaneamente le differenze retributive a cui egli aveva diritto,
[...] né a versare gli oneri contributivi connessi alle retribuzioni arretrate riconosciute dal Tribunale, nonostante il decorso di anni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la la quale eccepiva che Controparte_1 con il cedolino paga di novembre 2024 ella provvedeva alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia. Contestualmente, tramite il flusso UNIEMENS - ID
Trasmissione 89929059, in riferimento alla sorta capitale stabilita nella citata sentenza ovvero €
13.081,76, venivano versati i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Si costituiva tempestivamente anche l' convenuto in giudizio, il quale ha Controparte_3 eccepito che nessuna delle parti in causa rivolgeva all' un'istanza in sede amministrativa CP_2 inerente a quanto descritto negli atti introduttivi. Deduceva inoltre che agli atti del deducente CP_2 non risultava nessuna documentazione del datore di lavoro dalla quale si evinceva l'obbligo contributivo così come rivendicato in ricorso. Concludeva infine per la condanna del datore di lavoro
2 al pagamento delle somme eventualmente accertate in giudizio a titolo di obbligo contributivo, al netto della prescrizione.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente .
Questo Giudice, letta la memoria di costituzione e risposta della parte datoriale, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, preso atto che dell'intervenuto adempimento da parte della in corso di causa e della contestuale richiesta di pronuncia della cessata Controparte_1 materia del contendere da parte del solo ricorrente, rileva che la situazione fattuale ha determinato nel caso di specie la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
Appare, quindi, ben chiaro che nel caso di specie è intervenuta una ipotesi idonea in astratta a determinare la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
Sul punto la S.C. ha però precisato che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(v. CASS. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno formulato delle conclusioni conformi, ciononostante la situazione fattuale determinatasi in giudizio e la condotta assunta dalle parti indicano inequivocabilmente il venir meno di qualsiasi interesse alla prosecuzione dell'azione giudiziale. Deve osservarsi infatti che la parte resistente , non avendo depositato le note Controparte_1
d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. non ha manifestato un preciso e specifico interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito della questione. Ha invece ribadito le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione la resistente . CP_2
3 Come è noto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ne consegue pertanto la decisione di cui in dispositivo, in forza del principio di diritto sopra evidenziato, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano poste a carico della Controparte_1 in favore di parte ricorrente, in quanto l' ha adempiuto alla prestazione solo in corso CP_4
CP_ di causa;
vanno compensate nei confronti dell' tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- L'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- Condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 2000,00, per compensi oltre accessori di legge , con attribuzione.
- Compensa le spese di lite tra le parti costituite e l' . CP_2
Così deciso in Avellino, il 25.9.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3689/ 2024 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. NUCIFERO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI;
-ricorrente-
CONTRO
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. PASQUALE D'ONOFRIO;
-resistente-
NONCHE'
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO
GAROFALO
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che, il ricorrente, sulla scorta di quanto sancito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 477/2019, ha diritto ad ottenere in forza del disposto dell'art 2116 c.c. il versamento dei contributi sulle differenze retributive spettanti. B) per l'effetto, condannare la al versamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi spettanti al sig. sulle retribuzioni arretrate cosi come riconosciute dalla Parte_1 sentenza con ogni conseguente effetto ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica da parte dell' C) condannare infine la medesima convenuta al pagamento di diritti ed onorari del CP_2 presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver adito il Tribunale di
Avellino, nella qualità di dipendente della al fine di ottenere il ricalcolo del Controparte_1 trattamento economico spettante in forza degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità
(RIA) maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.05.1984 n. 27 dall'art. 33 Legge Regionale
10.11.1989 n. 23, e dall'art.42 della Legge Regionale 04.07.1991 n. 12.
Egli precisava che il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso con la sentenza n. 477/2019 notificata in data 21.5.2020 e che così decideva: “condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €. 12.051,56, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo”.
Lamentava, tuttavia, che a fronte di tale pronuncia e della formale notifica della sentenza, la CP_1 non provvedeva a versare spontaneamente le differenze retributive a cui egli aveva diritto,
[...] né a versare gli oneri contributivi connessi alle retribuzioni arretrate riconosciute dal Tribunale, nonostante il decorso di anni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la la quale eccepiva che Controparte_1 con il cedolino paga di novembre 2024 ella provvedeva alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia. Contestualmente, tramite il flusso UNIEMENS - ID
Trasmissione 89929059, in riferimento alla sorta capitale stabilita nella citata sentenza ovvero €
13.081,76, venivano versati i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Si costituiva tempestivamente anche l' convenuto in giudizio, il quale ha Controparte_3 eccepito che nessuna delle parti in causa rivolgeva all' un'istanza in sede amministrativa CP_2 inerente a quanto descritto negli atti introduttivi. Deduceva inoltre che agli atti del deducente CP_2 non risultava nessuna documentazione del datore di lavoro dalla quale si evinceva l'obbligo contributivo così come rivendicato in ricorso. Concludeva infine per la condanna del datore di lavoro
2 al pagamento delle somme eventualmente accertate in giudizio a titolo di obbligo contributivo, al netto della prescrizione.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente .
Questo Giudice, letta la memoria di costituzione e risposta della parte datoriale, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, preso atto che dell'intervenuto adempimento da parte della in corso di causa e della contestuale richiesta di pronuncia della cessata Controparte_1 materia del contendere da parte del solo ricorrente, rileva che la situazione fattuale ha determinato nel caso di specie la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
Appare, quindi, ben chiaro che nel caso di specie è intervenuta una ipotesi idonea in astratta a determinare la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
Sul punto la S.C. ha però precisato che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(v. CASS. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno formulato delle conclusioni conformi, ciononostante la situazione fattuale determinatasi in giudizio e la condotta assunta dalle parti indicano inequivocabilmente il venir meno di qualsiasi interesse alla prosecuzione dell'azione giudiziale. Deve osservarsi infatti che la parte resistente , non avendo depositato le note Controparte_1
d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. non ha manifestato un preciso e specifico interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito della questione. Ha invece ribadito le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione la resistente . CP_2
3 Come è noto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ne consegue pertanto la decisione di cui in dispositivo, in forza del principio di diritto sopra evidenziato, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano poste a carico della Controparte_1 in favore di parte ricorrente, in quanto l' ha adempiuto alla prestazione solo in corso CP_4
CP_ di causa;
vanno compensate nei confronti dell' tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- L'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- Condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 2000,00, per compensi oltre accessori di legge , con attribuzione.
- Compensa le spese di lite tra le parti costituite e l' . CP_2
Così deciso in Avellino, il 25.9.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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