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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040 dell'anno 2020 R.G.C.A., promossa nel pre- sente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Erice in [...] Parte_1 C.F._1
27/03/1956, con il patrocinio dell'Avv. Elio De Felice e con elezione di domicilio in Trapani, via Bastioni 9.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), e in persona del Prefet- P.IVA_1 Controparte_3 to in carica (C.F. ), entrambi rappresentati e domiciliati presso P.IVA_2
l'Avvocatura dello Stato, distretto di Palermo, in via Valerio Villareale n. 6
C.F. PEC: P.IVA_3 Email_1
Appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1067/2019 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data
13/11/2019 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2488/2018;
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma della impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accertare che - dall'illegittimo agire amministrativo da parte della
[...] consistito nel non aver restituito tempestivamente Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 restituito la patente di guida - l'attore ha subito un danno risarcibile, come conclamato con sentenza definitiva del G.d.P. di Trapani n. 161 del
30.04.2013;
- dichiarare la responsabilità, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in capo al
[...]
e della per il danno patrimo- Controparte_5 Controparte_3 niale e non patrimoniale cagionato all'attore a causa l'illegittimo agire amministrativo;
- quantificare l'entità del danno patito dall'attore sotto i due profili di danno patrimoniale e non patrimoniale determinato nel complessivo im- porto forfettario di euro 18.000,00 e/o nel differente ammontare che ri- terrà determinare in ragione di quanto accertato in causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il , in persona del Ministro in carica Controparte_1
e/o la in persona del Prefetto in carica a ri- Controparte_3 sarcire per l'intero il danno sotto i due profili di danno patrimoniale e dan- no non patrimoniale patito dall'attore, come quantificato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via principale, rigettare le avverse domande risarcitorie, in quanto palesemente infondate;
- In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'avversa domanda risarci- toria, liquidare i danni effettivamente subiti provati;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN FATTO
Con atto di citazione in giudizio nei confronti del
[...]
e della CP_1 Controparte_3 CP_6
chiedeva l'accertamento dell'illegittimo agire amministrativo, con-
[...] sistito nel non aver restituito tempestivamente la patente di guida ritira- tagli il 30.9.2013 per assenza di copertura assicurativa del veicolo, non ostante ne abbia chiesto la restituzione una volta trascorsi i venti giorni previsti dalla legge senza che fosse intervenuta ordinanza prefettizia di re- voca, poi tardivamente giunta ed annullata per illegittimità dal Giudice di pace. Chiedeva quindi il riconoscimento della responsabilità civile dei con- venuti ex artt. 2043 e 2059 c.c. per il danno patrimoniale e non patrimo- niale così cagionato, danno da liquidarsi nel complessivo importo forfetta- rio di euro 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con Sentenza n. 1067/2019 del 13/11/2019 il Tribunale di Trapani rigettava la domande proposte dal rilevando che a Parte_1 venire in rilievo nella specie non era l'art. 218 c.d.s. bensì l'art. 223 stesso
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 testo, tenuto conto che era stato accertato un reato dai pubblici ufficiali procedenti (ossia falsificazione o contraffazione di documenti sanzionata dall'art. 485 c.p.), norma secondo la quale nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
10 giorni al Comando ovvero all'ufficio della Prefettura di disporre la so- spensione provvisoria della validità della patente di guida sino ad un mas- simo di anni due.
Con citazione in appello del giorno 23/07/2020 il predetto ha dunque proposto gravame, affidandolo a tre motivi di censura. Con il pri- mo motivo eccepisce la violazione del giudicato, poiché ritiene che la sen- tenza si ponga in contrasto con altra già definitiva resa dal Giudice di pace di Trapani tra le stesse parti e sui medesimi fatti (sent. N.161/2014 del
30.4.14), ove è stato ritenuto violato il disposto di cui all'art 218 C.d.S., se- condo il quale l'ordinanza di sospensione della patente deve essere emes- sa entro il termine perentorio di 20 giorni (5+15) dall'accertamento dell'infrazione. Il Giudice di prime cure non avrebbe dunque potuto esprimersi in senso contrario a quanto statuito dal Giudice di Pace. Con il secondo motivo eccepisce comunque la violazione dell'art 223 c.d.s., poi- ché ritiene che la predetta norma trovi applicazione nelle sole ipotesi in cui si configuri un reato per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente in via preventiva e cautelare, mentre l'art. 218
C.d.S. si applicherebbe a tutte le altre ipotesi, ossia quelle in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un pe- riodo di tempo determinato. La previsione della sospensione della paten- te per “un periodo di tempo determinato” ricorre proprio nell'ipotesi di cui all'art. 193 comma 4-bis C.d.S. contestata al dove si stabili- Parte_1 sce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Deduce inoltre che la “rilevanza penale dei fatti” af- fermata dal Tribunale di Trapani non ha fondamento, in quanto l'art. 485
c.p., che disciplina la fattispecie di falso in scrittura privata, è procedibile a querela di parte, condizione mancante nel caso di specie. Aggiunge inoltre che l'art 485 c.p. è stato oramai depenalizzato. Con il terzo motivo di gra- vame il ha chiesto quindi procedersi all'omessa condanna al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non dal medesimo subiti per essere stato privato illegittimamente della patente di guida per circa sette mesi, durante i quali ha dovuto fare affidamento sui propri familiari o su terzi per assolvere alle esigenze quotidiane.
Con comparsa di risposta del 24/11/2020 si sono costituite le
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 amministrazioni convenute, contestando la fondatezza del gravame. Ri- badiscono queste infatti il corretto inquadramento giudiziale della fatti- specie oggetto di lite, così come l'assenza di una condotta colpevole. Ec- cepiscono poi, in ogni caso, l'assenza di prova dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti. A quest'ultimo proposito argomentano che ai sensi dell'art. 2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Nel nostro ordinamento, dunque, il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (es. diffamazione, lesioni personali); il disposto dell'art. 185 c.p. prevede infatti che “ogni reato, che abbia ca- gionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimen- to il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispon- dere per il fatto di lui“; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
il danno non patrimoniale è, ad esempio, risarcibile per espressa previsio- ne normativa quando sia determinato dall'uso di espressioni offensive ne- gli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), dall'irragionevole durata del processo (art. 2, comma 1, legge n. 89/2001), da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un vei- colo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), dalla violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941); c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Quest'ultimo rilevante approdo è relativamente recente e deriva da una lettura dell'art. 2059 c.c. costitu- zionalmente orientata: secondo tale interpretazione, i “casi previsti dalla legge” che, ai sensi del menzionato articolo, consentono il risarcimento del danno non patrimoniale, debbono necessariamente ricomprendere anche “i casi previsti dalla Costituzione”, ipotesi queste estranee all'odierna vicenda.
All'udienza del 7.5.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, l'appellante ha insistito, con apposite note, nelle formulate con- clusioni e con la successiva ordinanza del 13.5.2025 la causa è stata assun- ta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
L'appello si rivela inaccoglibile.
Muovendo infatti dall'accertata illegittimità dell'ordinanza ingiun- zione prefettizia del 27.11.2013, con la quale veniva accertata la violazio- ne dell'art. 193 comma 4 bis c.d.s. per aver il circolato con con- Parte_1 trassegno assicurativo falso, questi ha proposto domanda risarcitoria per essere stato illegittimamente privato del titolo di guida per la durata di
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 mesi sette, titolo essenziale per il proprio lavoro in quanto titolare di li- cenza di noleggio auto con conducente, attività costituente l'unica fonte di reddito per il nucleo familiare.
E' allora anzitutto a evidenziarsi che il Tribunale di Trapani ha adot- tato una decisione elusiva del giudicato già formatosi fra le parti, atteso che il perimetro di questo, sia esso interno od esterno, va tracciato alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione della sen- tenza, e dunque delle ragioni giuridiche e di fatto asseverate con il giudi- zio (ex multis, ad esempio, vedasi Cass., n. 21165 del 2019; Cass., n. 6061 del 2020), con la conseguenza che, errata o corretta che sia la decisione assunta, la stabilita tardività dell'adottato provvedimento sospensivo, e dunque l'illegittimità dell'operato della P.A., non è più revocabile in dub- bio.
Risulta allora che a far tempo dal 24.10.2023, spirati i venti giorni utili per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, il ebbe a Parte_1 chiedere l'immediata restituzione della patente (cfr. all. 1 al fascicolo di primo grado), poi però avvenuta solo il 21.5.2014, ossia a seguito dell'acquiescenza amministrativa seguita alla sentenza di annullamento adottata dal Giudice di pace, con la conseguenza che questi ebbe a subire sette mesi circa di privazione del titolo abilitativo.
Tanto premesso, occorre allora qui valutare se tale illegittimità sia stata anche fomite dei danni patrimoniali e non patrimoniali qui in giudi- zio allegati.
E' opportuno infatti rammentare che l'ingiustizia non può conside- rarsi in re ipsa nella mera illegittimità dell'esercizio della funzione ammini- strativa, sicché il giudice deve, in ordine successivo: a) in primo luogo, ac- certare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazio- ne formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dan- noso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento ammini- strativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della col- pa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed ese- guito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona ammi- nistrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministra- tiva e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa
(ad esempio Cass., n. 16196 del 2018; Cass., n. 22508 del 2011; sulla spe-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 cifica necessità della prova del danno in ipotesi di sospensione di patente di guida anche Cass. 4 agosto 2006, n. 17680).
Per quanto allora attiene al danno patrimoniale, il invo- Parte_1 ca il lucro cessante, individuato nell'impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa nel corso dei citati sette mesi, poiché in tesi unica fonte di reddito, non essendo nemmeno titolare di immobili e con moglie e fi- glio minore a carico, importo da determinarsi sulla media dei redditi an- nuali d'impresa dichiarati nei tre anni precedenti, pari ad € 10.480,00, che per il segmento di inattività in questione farebbe assurgere il danno ad euro 6.113,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ribadito allora che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita", e che dunque la contumacia esprime un silenzio in alcun modo significativo, ossia che non intacca quindi la ripartizione degli oneri probatori tra le parti (ancora sul punto Cass., SS.UU. n. 2951 del 2016), è a rilevarsi che relativamente al sequestro ed affidamento in custodia del veicolo legato alla contraffazione del tagliando, ex art. 193 commi 2 e 4 bis, pure citato nella comparsa di costituzione della innanzi al CP_3
Giudice di pace, non risulta esplicata – né tantomeno documentata - la sorte, solo menzionandosi un criptico accoglimento parziale di un appello in tesi proposto avverso una sentenza del giudice di pace n. 114/2014
“per la parte accessoria relativa al sequestro e all'affidamento in custodia dell'autoveicolo”(atto di citazione in primo grado, pag. 2), senza che sia noto, ad esempio, se l'annullamento parziale abbia avuto ad oggetto l'affidamento ad un custode giudiziario e non allo stesso trasgressore, er- rore peraltro ammesso dalla nella citata comparsa responsiva. CP_3
Poiché l'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente
(nemmeno questa, invero, in modo singolare, documentata, ma quanto- meno traibile dalla citata comparsa di risposta, che la cita fra gli allegati, sebbene qui non offerti) è strettamente legata al veicolo specificamente adibito allo scopo, e che quest'ultimo è stato sequestrato al in Parte_1 ragione della biasimevole assenza di copertura assicurativa non ostante l'uso professionale del mezzo, il lucro cessante non può ascriversi all'illegittima, poiché tardiva, sospensione della patente di guida, trattan- dosi di danno che si sarebbe verificato comunque a causa del di lui illecito.
Adduce altresì l'appellante di aver in conseguenza patito un danno non patrimoniale, in particolare per aver dovuto:
1. subire la perdita di credibilità nel mondo lavorativo, sia nei con- fronti dei colleghi che dei clienti abituali, non potendo rispondere positivamente alle chiamate;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 2. patire una situazione di turbamento, perché, non avendo possibili- tà di lavorare, non ha potuto sopperire alle esigenze economiche del suo nucleo familiare, ricorrendo a indebitamenti con parenti ed amici, che dopo i primi momenti di disponibilità avrebbero
“chiuso la borsa”;
3. modificare le abitudini di vita familiare, con evidenti difficoltà per le esigenze quotidiane, in quanto la moglie è sprovvista di patente;
4. rinunciare a un accordo transattivo con il locatore sui canoni a lui dovuti, con la conseguenza di essere costretto a lasciare la casa e a sobbarcarsi un trasloco, trascinando i familiari in disagi anche emotivi.
Con riguardo alla quantificazione di tale danno, ritiene quindi con- forme ad equità determinarlo nel doppio del danno patrimoniale invoca- to, ossia in € 12.000,00.
Come è noto, ai sensi dell'art 2059 c.c., il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ossia, a titolo di esempio, in caso di coeva integrazione di una fattispecie criminosa (art. 185 comma 2 c.p.), quando sia determinato dall'uso di espressioni offen- sive negli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), dall'irragionevole durata del processo (art. 2, comma 1, legge n. 89/2001), da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un vei- colo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), dalla violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941), ecc. E' altresì noto che a seguito degli interventi della Corte Costituzio- nale e della Corte di Cassazione è stato chiarito che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione ben può essere riferito anche alle previsioni della legge fondamentale, e che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona, seppur non individuati "ex ante" dalla legge, ne consente il risarcimento purché il fatto illecito li abbia vul- nerati in modo grave, con lesione da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (già con queste precisazioni Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008; Cass., n. 2226 del
2012). Orbene, nel caso di specie, in disparte ogni superflua considerazio- ne sull'ascrivibilità del diritto leso fra i diritti inviolabili inerenti alla perso- na, è a rilevarsi che tutti e quattro gli allegati pregiudizi afferenti la sfera personale non economica attengono a conseguenze che, anche elidendo del tutto la condotta illegittima della P.A. dalla sequenza causale, si sa- rebbero verificate comunque a causa del di lui illecito che ebbe a compor-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 tare il sequestro del veicolo con il quale esercitava l'attività lavorativa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d raddoppio del contributo unificato, dovendosi rendere l'attestazione anche quando il tributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, diversamente da quelli in cui l'esenzione è attribuita dalla legge in modo assoluto e definitivo: in questi termini Cass., SS.UU., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza Tribunale di Trapani n. 1067/2019 del 13/11/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 riferibili alle amministrazioni convenute, che liquida in euro
2.000,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040 dell'anno 2020 R.G.C.A., promossa nel pre- sente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Erice in [...] Parte_1 C.F._1
27/03/1956, con il patrocinio dell'Avv. Elio De Felice e con elezione di domicilio in Trapani, via Bastioni 9.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), e in persona del Prefet- P.IVA_1 Controparte_3 to in carica (C.F. ), entrambi rappresentati e domiciliati presso P.IVA_2
l'Avvocatura dello Stato, distretto di Palermo, in via Valerio Villareale n. 6
C.F. PEC: P.IVA_3 Email_1
Appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1067/2019 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data
13/11/2019 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2488/2018;
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma della impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accertare che - dall'illegittimo agire amministrativo da parte della
[...] consistito nel non aver restituito tempestivamente Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 restituito la patente di guida - l'attore ha subito un danno risarcibile, come conclamato con sentenza definitiva del G.d.P. di Trapani n. 161 del
30.04.2013;
- dichiarare la responsabilità, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in capo al
[...]
e della per il danno patrimo- Controparte_5 Controparte_3 niale e non patrimoniale cagionato all'attore a causa l'illegittimo agire amministrativo;
- quantificare l'entità del danno patito dall'attore sotto i due profili di danno patrimoniale e non patrimoniale determinato nel complessivo im- porto forfettario di euro 18.000,00 e/o nel differente ammontare che ri- terrà determinare in ragione di quanto accertato in causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il , in persona del Ministro in carica Controparte_1
e/o la in persona del Prefetto in carica a ri- Controparte_3 sarcire per l'intero il danno sotto i due profili di danno patrimoniale e dan- no non patrimoniale patito dall'attore, come quantificato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via principale, rigettare le avverse domande risarcitorie, in quanto palesemente infondate;
- In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'avversa domanda risarci- toria, liquidare i danni effettivamente subiti provati;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN FATTO
Con atto di citazione in giudizio nei confronti del
[...]
e della CP_1 Controparte_3 CP_6
chiedeva l'accertamento dell'illegittimo agire amministrativo, con-
[...] sistito nel non aver restituito tempestivamente la patente di guida ritira- tagli il 30.9.2013 per assenza di copertura assicurativa del veicolo, non ostante ne abbia chiesto la restituzione una volta trascorsi i venti giorni previsti dalla legge senza che fosse intervenuta ordinanza prefettizia di re- voca, poi tardivamente giunta ed annullata per illegittimità dal Giudice di pace. Chiedeva quindi il riconoscimento della responsabilità civile dei con- venuti ex artt. 2043 e 2059 c.c. per il danno patrimoniale e non patrimo- niale così cagionato, danno da liquidarsi nel complessivo importo forfetta- rio di euro 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con Sentenza n. 1067/2019 del 13/11/2019 il Tribunale di Trapani rigettava la domande proposte dal rilevando che a Parte_1 venire in rilievo nella specie non era l'art. 218 c.d.s. bensì l'art. 223 stesso
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 testo, tenuto conto che era stato accertato un reato dai pubblici ufficiali procedenti (ossia falsificazione o contraffazione di documenti sanzionata dall'art. 485 c.p.), norma secondo la quale nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
10 giorni al Comando ovvero all'ufficio della Prefettura di disporre la so- spensione provvisoria della validità della patente di guida sino ad un mas- simo di anni due.
Con citazione in appello del giorno 23/07/2020 il predetto ha dunque proposto gravame, affidandolo a tre motivi di censura. Con il pri- mo motivo eccepisce la violazione del giudicato, poiché ritiene che la sen- tenza si ponga in contrasto con altra già definitiva resa dal Giudice di pace di Trapani tra le stesse parti e sui medesimi fatti (sent. N.161/2014 del
30.4.14), ove è stato ritenuto violato il disposto di cui all'art 218 C.d.S., se- condo il quale l'ordinanza di sospensione della patente deve essere emes- sa entro il termine perentorio di 20 giorni (5+15) dall'accertamento dell'infrazione. Il Giudice di prime cure non avrebbe dunque potuto esprimersi in senso contrario a quanto statuito dal Giudice di Pace. Con il secondo motivo eccepisce comunque la violazione dell'art 223 c.d.s., poi- ché ritiene che la predetta norma trovi applicazione nelle sole ipotesi in cui si configuri un reato per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente in via preventiva e cautelare, mentre l'art. 218
C.d.S. si applicherebbe a tutte le altre ipotesi, ossia quelle in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un pe- riodo di tempo determinato. La previsione della sospensione della paten- te per “un periodo di tempo determinato” ricorre proprio nell'ipotesi di cui all'art. 193 comma 4-bis C.d.S. contestata al dove si stabili- Parte_1 sce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Deduce inoltre che la “rilevanza penale dei fatti” af- fermata dal Tribunale di Trapani non ha fondamento, in quanto l'art. 485
c.p., che disciplina la fattispecie di falso in scrittura privata, è procedibile a querela di parte, condizione mancante nel caso di specie. Aggiunge inoltre che l'art 485 c.p. è stato oramai depenalizzato. Con il terzo motivo di gra- vame il ha chiesto quindi procedersi all'omessa condanna al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non dal medesimo subiti per essere stato privato illegittimamente della patente di guida per circa sette mesi, durante i quali ha dovuto fare affidamento sui propri familiari o su terzi per assolvere alle esigenze quotidiane.
Con comparsa di risposta del 24/11/2020 si sono costituite le
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 amministrazioni convenute, contestando la fondatezza del gravame. Ri- badiscono queste infatti il corretto inquadramento giudiziale della fatti- specie oggetto di lite, così come l'assenza di una condotta colpevole. Ec- cepiscono poi, in ogni caso, l'assenza di prova dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti. A quest'ultimo proposito argomentano che ai sensi dell'art. 2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Nel nostro ordinamento, dunque, il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (es. diffamazione, lesioni personali); il disposto dell'art. 185 c.p. prevede infatti che “ogni reato, che abbia ca- gionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimen- to il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispon- dere per il fatto di lui“; b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
il danno non patrimoniale è, ad esempio, risarcibile per espressa previsio- ne normativa quando sia determinato dall'uso di espressioni offensive ne- gli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), dall'irragionevole durata del processo (art. 2, comma 1, legge n. 89/2001), da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un vei- colo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), dalla violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941); c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Quest'ultimo rilevante approdo è relativamente recente e deriva da una lettura dell'art. 2059 c.c. costitu- zionalmente orientata: secondo tale interpretazione, i “casi previsti dalla legge” che, ai sensi del menzionato articolo, consentono il risarcimento del danno non patrimoniale, debbono necessariamente ricomprendere anche “i casi previsti dalla Costituzione”, ipotesi queste estranee all'odierna vicenda.
All'udienza del 7.5.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, l'appellante ha insistito, con apposite note, nelle formulate con- clusioni e con la successiva ordinanza del 13.5.2025 la causa è stata assun- ta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
L'appello si rivela inaccoglibile.
Muovendo infatti dall'accertata illegittimità dell'ordinanza ingiun- zione prefettizia del 27.11.2013, con la quale veniva accertata la violazio- ne dell'art. 193 comma 4 bis c.d.s. per aver il circolato con con- Parte_1 trassegno assicurativo falso, questi ha proposto domanda risarcitoria per essere stato illegittimamente privato del titolo di guida per la durata di
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 mesi sette, titolo essenziale per il proprio lavoro in quanto titolare di li- cenza di noleggio auto con conducente, attività costituente l'unica fonte di reddito per il nucleo familiare.
E' allora anzitutto a evidenziarsi che il Tribunale di Trapani ha adot- tato una decisione elusiva del giudicato già formatosi fra le parti, atteso che il perimetro di questo, sia esso interno od esterno, va tracciato alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione della sen- tenza, e dunque delle ragioni giuridiche e di fatto asseverate con il giudi- zio (ex multis, ad esempio, vedasi Cass., n. 21165 del 2019; Cass., n. 6061 del 2020), con la conseguenza che, errata o corretta che sia la decisione assunta, la stabilita tardività dell'adottato provvedimento sospensivo, e dunque l'illegittimità dell'operato della P.A., non è più revocabile in dub- bio.
Risulta allora che a far tempo dal 24.10.2023, spirati i venti giorni utili per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, il ebbe a Parte_1 chiedere l'immediata restituzione della patente (cfr. all. 1 al fascicolo di primo grado), poi però avvenuta solo il 21.5.2014, ossia a seguito dell'acquiescenza amministrativa seguita alla sentenza di annullamento adottata dal Giudice di pace, con la conseguenza che questi ebbe a subire sette mesi circa di privazione del titolo abilitativo.
Tanto premesso, occorre allora qui valutare se tale illegittimità sia stata anche fomite dei danni patrimoniali e non patrimoniali qui in giudi- zio allegati.
E' opportuno infatti rammentare che l'ingiustizia non può conside- rarsi in re ipsa nella mera illegittimità dell'esercizio della funzione ammini- strativa, sicché il giudice deve, in ordine successivo: a) in primo luogo, ac- certare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazio- ne formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dan- noso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento ammini- strativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della col- pa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed ese- guito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona ammi- nistrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministra- tiva e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa
(ad esempio Cass., n. 16196 del 2018; Cass., n. 22508 del 2011; sulla spe-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 cifica necessità della prova del danno in ipotesi di sospensione di patente di guida anche Cass. 4 agosto 2006, n. 17680).
Per quanto allora attiene al danno patrimoniale, il invo- Parte_1 ca il lucro cessante, individuato nell'impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa nel corso dei citati sette mesi, poiché in tesi unica fonte di reddito, non essendo nemmeno titolare di immobili e con moglie e fi- glio minore a carico, importo da determinarsi sulla media dei redditi an- nuali d'impresa dichiarati nei tre anni precedenti, pari ad € 10.480,00, che per il segmento di inattività in questione farebbe assurgere il danno ad euro 6.113,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ribadito allora che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita", e che dunque la contumacia esprime un silenzio in alcun modo significativo, ossia che non intacca quindi la ripartizione degli oneri probatori tra le parti (ancora sul punto Cass., SS.UU. n. 2951 del 2016), è a rilevarsi che relativamente al sequestro ed affidamento in custodia del veicolo legato alla contraffazione del tagliando, ex art. 193 commi 2 e 4 bis, pure citato nella comparsa di costituzione della innanzi al CP_3
Giudice di pace, non risulta esplicata – né tantomeno documentata - la sorte, solo menzionandosi un criptico accoglimento parziale di un appello in tesi proposto avverso una sentenza del giudice di pace n. 114/2014
“per la parte accessoria relativa al sequestro e all'affidamento in custodia dell'autoveicolo”(atto di citazione in primo grado, pag. 2), senza che sia noto, ad esempio, se l'annullamento parziale abbia avuto ad oggetto l'affidamento ad un custode giudiziario e non allo stesso trasgressore, er- rore peraltro ammesso dalla nella citata comparsa responsiva. CP_3
Poiché l'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente
(nemmeno questa, invero, in modo singolare, documentata, ma quanto- meno traibile dalla citata comparsa di risposta, che la cita fra gli allegati, sebbene qui non offerti) è strettamente legata al veicolo specificamente adibito allo scopo, e che quest'ultimo è stato sequestrato al in Parte_1 ragione della biasimevole assenza di copertura assicurativa non ostante l'uso professionale del mezzo, il lucro cessante non può ascriversi all'illegittima, poiché tardiva, sospensione della patente di guida, trattan- dosi di danno che si sarebbe verificato comunque a causa del di lui illecito.
Adduce altresì l'appellante di aver in conseguenza patito un danno non patrimoniale, in particolare per aver dovuto:
1. subire la perdita di credibilità nel mondo lavorativo, sia nei con- fronti dei colleghi che dei clienti abituali, non potendo rispondere positivamente alle chiamate;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 2. patire una situazione di turbamento, perché, non avendo possibili- tà di lavorare, non ha potuto sopperire alle esigenze economiche del suo nucleo familiare, ricorrendo a indebitamenti con parenti ed amici, che dopo i primi momenti di disponibilità avrebbero
“chiuso la borsa”;
3. modificare le abitudini di vita familiare, con evidenti difficoltà per le esigenze quotidiane, in quanto la moglie è sprovvista di patente;
4. rinunciare a un accordo transattivo con il locatore sui canoni a lui dovuti, con la conseguenza di essere costretto a lasciare la casa e a sobbarcarsi un trasloco, trascinando i familiari in disagi anche emotivi.
Con riguardo alla quantificazione di tale danno, ritiene quindi con- forme ad equità determinarlo nel doppio del danno patrimoniale invoca- to, ossia in € 12.000,00.
Come è noto, ai sensi dell'art 2059 c.c., il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ossia, a titolo di esempio, in caso di coeva integrazione di una fattispecie criminosa (art. 185 comma 2 c.p.), quando sia determinato dall'uso di espressioni offen- sive negli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), dall'irragionevole durata del processo (art. 2, comma 1, legge n. 89/2001), da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un vei- colo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), dalla violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941), ecc. E' altresì noto che a seguito degli interventi della Corte Costituzio- nale e della Corte di Cassazione è stato chiarito che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione ben può essere riferito anche alle previsioni della legge fondamentale, e che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona, seppur non individuati "ex ante" dalla legge, ne consente il risarcimento purché il fatto illecito li abbia vul- nerati in modo grave, con lesione da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (già con queste precisazioni Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008; Cass., n. 2226 del
2012). Orbene, nel caso di specie, in disparte ogni superflua considerazio- ne sull'ascrivibilità del diritto leso fra i diritti inviolabili inerenti alla perso- na, è a rilevarsi che tutti e quattro gli allegati pregiudizi afferenti la sfera personale non economica attengono a conseguenze che, anche elidendo del tutto la condotta illegittima della P.A. dalla sequenza causale, si sa- rebbero verificate comunque a causa del di lui illecito che ebbe a compor-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 tare il sequestro del veicolo con il quale esercitava l'attività lavorativa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d raddoppio del contributo unificato, dovendosi rendere l'attestazione anche quando il tributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, diversamente da quelli in cui l'esenzione è attribuita dalla legge in modo assoluto e definitivo: in questi termini Cass., SS.UU., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza Tribunale di Trapani n. 1067/2019 del 13/11/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 riferibili alle amministrazioni convenute, che liquida in euro
2.000,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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