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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6593 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'avv. Conza Antonio, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Poggiomarino (NA) al Via san G. De Bertoni n. 16
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado notificato, dall'avv. Eva Tortora, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via
Simone Martini n. 73;
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...] CP_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la , in persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli condannare, in CP_1 CP_2
1 solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Poggiomarino (SA) alla via Giovanni Iervolino il giorno 04.06.2014 alle ore 21.00 circa.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava alla guida della propria autovettura Fiat AN tg. CW405PW, ferma in sosta per esigenze di traffico, quando veniva tamponato da tergo dall'autoveicolo Fiat punto tg. EF556HK; a seguito dell'urto l'autovettura Fiat AN riportava danni alla parte posteriore, quantificati nella somma complessiva di euro 980,00; a causa dell'impatto, l'attore, pur indossando la cintura di sicurezza, riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il P.O. di Sarno (SA) dove gli veniva diagnosticato “contusione reg frontale, trauma contusivo ginocchio dx, distorsione rachide lombare”; qualsiasi invito ad un componimento bonario della lite non sortiva alcun effetto.
L'attore, pertanto, chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo del convenuto, il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà e delle lesioni patite, il tutto da contenersi entro i limiti di competenza del giudice adito di euro 5.200,00, con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
che eccepiva la prescrizione del diritto ad agire, la carenza di legittimazione passiva per omessa applicazione della legge del cd. indennizzo diretto, l'improponibilità della domanda e rilevava la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa attorea e instava per il rigetto, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Il responsabile civile, pur se regolarmente citata non si costituiva in giudizio. CP_2
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 2721/2020 il Giudice di Pace adito rigettava la domanda risarcitoria poiché non provata, atteso che la deposizione resa dal teste non recava elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter ritenere raggiunta la piena prova del sinistro dedotto in lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando la violazione e Parte_1
falsa applicazione degli art. 111 Cost, 115 c.p.c. e 2697 c.c. e il vizio di insufficiente, carente ed illogica motivazione.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat PU tg.
EF556HK, di proprietà di e assicurato per la r.c. auto con la CP_2 Controparte_4
nella causazione del sinistro di cui è causa e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto al soddisfo, nonché al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio e delle spese del secondo grado.
2 Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., deducendo la corretta valutazione operata dal Giudice di primo grado alla luce della testimonianza assunta in primo grado e contestando la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 30.10.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Con ordinanza del 26.02.24, rilevata l'assenza della prova relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire copia dell'atto di appello notificato alle parti convenute.
Alla successiva udienza del 16.07.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti rinunziato agli stessi.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 2721/2020 è stata depositata in data 29.05.2020 e l'appello notificato in data 15.12.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 22.12.2020.
Deve essere dichiarata la contumacia della responsabile civile, la quale pur se CP_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva (cfr notifica atto di appello a mezzo posta perfezionatasi in data 17.12.2020).
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in
3 procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non viene in discussione in questa sede la procedibilità della spiegata domanda risarcitoria né la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Merito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte il giudicante in cui statuiva che “nella ricostruzione storica dei fatti la deposizione testimoniale non riscontra elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter raggiungere una piena prova: in particolare ha dichiarato: “ho visto che si era creato un po' di traffico a causa della chiusura del passaggio a livello e quindi vi erano alcuni veicoli incolonnati nel traffico. I veicoli percorrevano via Giovanni Iervolino in direzione centro di Poggiomarino quando ho visto una Fiat PU che non riusciva ad arrestarsi e tamponava una Fiat AN di colore giallo che era ferma a causa del traffico”. Il teste descrive i punti di impatto ma non indica la posizione del motociclo con dovizia di particolari né il comportamento dei conducenti determinando la mancanza di prova sul punto né vi sono ulteriori elementi con le caratteristiche di precisione, gravità e concordanza.”
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante evidenzia che la struttura argomentativa delineata dal Giudice di pace è assolutamente scarsa ed insufficiente e che lo stesso ometteva qualsiasi valutazione circa gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo, la cui valorizzazione avrebbe condotto ad una diversa decisione. Evidenziava altresì che il giudice di prime cure riteneva insufficiente la dichiarazione testimoniale poiché non indicava con precisione la posizione del motociclo, sebbene nel sinistro di cui è causa alcun motociclo fosse coinvolto.
Ancora, deduceva la violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'art. 111 della Costituzione poiché nella sentenza oggetto di gravame non è possibile evincere in modo esauriente e coerente, le ragioni della decisione.
La convenuta compagnia opponeva la correttezza della pronuncia del giudice di pace poiché questi non rigettava la domanda ritenendo inattendibile il teste attoreo ma perché la parte non aveva fornito piena prova delle circostanze dedotte nell'atto introduttivo.
In merito alla doglianza, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto, sia nelle ipotesi in cui la motivazione risulti meramente apparente;
in particolare, quest'ultima è ravvisabile quando il
4 giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ad avviso del giudicante, nella sentenza oggetto di gravame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione;
difatti, il giudice di prime cure, pur se sinteticamente, ha esposto le ragioni del proprio convincimento, raffrontandole con il materiale probatorio acquisito ed in particolare con la deposizione testimoniale. Inoltre, l'erroneo riferimento ad un “motociclo” appare un evidente e palese refuso del giudicante, che tuttavia appare ininfluente nella decisione giudiziale valutata nel suo complesso.
Sulla scorta di queste valutazioni, non può che affermarsi che la sentenza sia stata motivata e che le motivazioni non risultino né apparenti né contraddittorie.
Tanto premesso, al fine di vagliare il motivo di impugnazione relativo all'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 04.02.2019. Testimone_1
Il teste, dopo essersi identificato e aver pronunciato la formula di rito, riferiva: “Ricordo che era
l'inizio del mese di giugno del 2014 ed io mi trovavo pedone in Poggiomarino alla via Giovanni
Iervolino. Erano circa le ore 21.00 ed io mi trovavo sul marciapiede nei pressi di una Chiesa. ADR.
Ho visto che si era creato un po' di traffico a causa della chiusura del passaggio a livello e quindi vi erano alcuni veicoli incolonnati nel traffico. I veicoli percorrevano via Giovanni Iervolino in direzione centro di Poggiomarino quando ho visto una Fiat PU che non riusciva ad arrestarsi e tamponava una Fiat AN di colore giallo che era ferma a causa del traffico. ADR. Preciso che la
Fiat PU urtava con la parte anteriore, la parte posteriore della Fiat AN. La Fiat AN, pertanto, riportava danni al paraurti posteriore, mentre la PU riportava danni al paraurti anteriore. ADR. Subito dopo l'urto, mi avvicinavo ai veicoli coinvolti ed unitamente al conducente della PU prestavo soccorso al conducente della Fiat AN. ADR. Preciso che a bordo dei due veicoli vi erano i soli conducenti, un uomo di circa 40 anni che dopo ho saputo chiamarsi , Pt_1
era alla guida della AN mentre il conducente della PU era un uomo che poteva avere anche lui circa 40 anni. ADR. Ricordo che il conducente della AN lamentava dolori al collo, alla fronte ed al ginocchio destro. Ricordo che lo stesso indossava ancora la cintura di sicurezza cosa che notai in quanto, quando mi avvicinai al veicolo, lui era ancora a bordo. Preciso che via
Iervolino è una strada a doppio senso di circolazione ben illuminata. ADR. Sul luogo non intervenivano autorità né ambulanza ma dopo circa una quindicina di minuti giunse sul posto una persona, non so se un amico o un parente, che provvide ad accompagnare il sig. in Pt_1
5 ospedale. (…) ADR. Lasciavo i miei dati ed il mio numero di cellulare al sig. per una Pt_1 eventuale testimonianza.”
Così come correttamente evidenziato dal giudice di pace, le dichiarazioni rese dal teste attoreo presentano delle lacune;
in particolare, non sono stati forniti elementi essenziali al fine di ricostruire il fatto storico e di determinare le relative responsabilità nella causazione del sinistro. Difatti, non viene descritto compiutamente il momento dell'impatto tra le auto e la posizione del teste rispetto a quest'ultime (lo stesso precisava di trovarsi nei pressi di una Chiesa ma nulla riferiva in relazione alla distanza dai veicoli); ancora il teste nulla espone circa la condotta di guida tenuta dal conducente dell'autoveicolo Fiat PU o la velocità alla quale la stessa viaggiava e non indica il colore dell'autovettura convenuta né ulteriori dettagli idonei a identificare con maggiore certezza il veicolo danneggiante.
Tali lacune appaino rilevanti in quanto l'unica dichiarazione testimoniale resa in giudizio, non appare adeguatamente supportata da ulteriori elementi probatori.
Inoltre, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore non fornisce elementi idonei al fine di collocare geograficamente il luogo del sinistro, limitandosi a riferire che lo stesso si verificava lungo la via G.
Iervolino, senza null'altro puntualizzare (ad esempio, riportando il numero civico all'altezza del quale avveniva il tamponamento, la presenza di esercizi commerciali, ecc). Conseguentemente, appare del tutto inconferente, ai fini della prova, il riferimento operato dal teste alla Chiesa nei pressi della quale si trovava nel momento in cui assisteva all'evento di cui è causa.
Alcuna documentazione fotografica è stata depositata in relazione al veicolo asserito investitore,
Né soccorre in tal senso, il modello CAI allegato agli atti e inviato alla compagnia assicurativa unitamente alla richiesta di risarcimento danni (all. 9 produzione attorea di primo grado).
Giova evidenziare, quanto alla rilevanza in giudizio delle dichiarazioni contenute nel c.d. modulo
CAI che ai sensi dell'art. 143 cod. ass.ni i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima. In presenza della firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Si tratta pertanto di una presunzione iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, superabile con prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (v. ex pluris Cass. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. 12 luglio 2005
n. 14599. 119 Cass.n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. n. 10304 del 07/05/2007 120 In tal senso Cass.
n. 27005 del 07/12/2005).
6 Deve d'altra parte rilevarsi che la giurisprudenza ha progressivamente limitato la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole e l'applicazione della presunzione di veridicità, richiedendo ai fini dell'operatività di quest'ultima che il medesimo modulo sia compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni. Ove peraltro sia accertata in giudizio una incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze del sinistro deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (Cass. n. 15881 del 25/06/2013; Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
8451 del 27/03/2019).
Deve essere infine evidenziato che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità il modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, pur essendo assistito da una presunzione relativa di veridicità, assume valenza probatoria diversa nei confronti delle singole parti nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 13011 del 2006 ha risolto la controversa questione della valenza probatoria del modulo in esame nei confronti dell'assicurato sottoscrittore, chiarendo che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è un litisconsorte necessario. Ne consegue che la decisione deve essere uniforme per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed idonea a regolare i rapporti tra gli stessi sicché dalle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno non si possono trarre conclusioni differenziate.
La Suprema Corte ha concluso ritenendo applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, essendo esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti.
La ratio di tale impostazione si può facilmente rinvenire nella circostanza per cui gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni
7 differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.
Pertanto, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente (in deroga alla regola generale), dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733 terzo comma c.c. (v. Cass. n. 3567 del
13/02/2013124Cass. n. 24187 del 13/11/2014Cass. n. 3875 del 19/02/2014).
Tanto premesso in diritto, si rileva in primis che il modulo CAI non è sottoscritto dal proprietario del veicolo tamponante, ma dal suo conducente che è un mero litisconsorte facoltativo e non è parte del giudizio.
Inoltre, nel documento non è riportato alcun grafico – neanche approssimativo- dell'incidente al momento dell'urto, non viene indicato il nominativo del teste né vengono Testimone_1
descritti, neanche sommariamente, i danni riportati dai veicoli o le parti danneggiate a causa del tamponamento.
In merito a tale ultima circostanza, si evidenzia che appare del tutto sfornito di prova il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'appellante e l'evento dedotto in citazione.
Ebbene, nell'atto introduttivo di appello, il deduceva che “a seguito del sinistro, Parte_1
l'autovettura del proponente riportava danni vari alla parte posteriore, danni meglio specificati nel preventivo di spese che si esibisce e si deposita”.
Tuttavia, il suddetto documento, oltre ad essere privo dell'indicazione della data in cui veniva redatto, e di sottoscrizione in calce, veniva depositato solo successivamente all'instaurazione del giudizio, ovvero alla prima udienza di comparizione delle parti del 13.11.2017.
Giova rammentare che il preventivo di riparazione, non seguito da una fattura, è da considerarsi un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Ebbene, il preciso onere probatorio -ricadente sull'attore- di allegare e precisare gli elementi costitutivi della propria pretesa non può essere sopperito con il contenuto della documentazione prodotta e con le dichiarazioni testimoniali;
in relazione a quest'ultimo elemento di prova, si rileva che il teste riferiva unicamente che la Fiat AN riportava danni al paraurti posteriori, senza null'altro dettagliare.
Soffermandosi ora sulle lamentate lesioni personali subite in conseguenza del sinistro, si rileva che l'attore ha prodotto in giudizio il referto di pronto soccorso del P.O. di Sarno del 04.06.2014 n.
20140019455 (cfr. all. 5 fasc. att.), in cui si attestava che veniva ricoverato in Parte_1 data 04.06.2014 alle ore 21.48 e ove gli veniva diagnosticato “contusione reg frontale, trauma contusivo ginocchio dx, distorsione rachide lombare”.
8 Nel medesimo documento, alla voce “circostanza del trauma” vi è riportata la dicitura “incidente in strada” e, tuttavia, in relazione al luogo dell'evento non vi è alcuna indicazione del né CP_5
tantomeno della strada ove si verificava il sinistro;
per tutto ciò, non è possibile ricondurre con certezza la produzione delle lesioni lamentate da , al sinistro dedotto nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni e delle evidenziate lacune, a parere del giudicante, non sussistono elementi di prova idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro, l'entità dei danni e il nesso causale tra gli stessi e, dunque, non può che condividersi la statuizione del giudice di prime cure, il quale correttamente rigettava la domanda poiché non provata;
per tali ragioni, il motivo di appello è privo di pregio e non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e la Compagnia Assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in considerazione dell'assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria in appello).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2721/2020 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
9 euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 13.09.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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