Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Gazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Classico -OMISSIS- - Castelfranco Veneto e Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco,63;
Consiglio della Classe 1^A - Sez. Liceo Linguistico, Liceo "-OMISSIS-", non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti dell’alunna -OMISSIS- dal Consiglio della Classe 1^ALL del Liceo Statale “-OMISSIS-” - Indirizzo Liceo Linguistico, così come risultante dal Verbale nr. 7 del Consiglio della Classe 1^ A Liceo Linguistico, nonché delle valutazioni “scrutinio finale 2° quadrimestre” riportate nel “tabellone scrutinio finale della Classe 1^A Liceo Linguistico, e la pagella relativa al secondo quadrimestre, il tutto a firma del dirigente scolastico;
2.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Classico -OMISSIS- - Castelfranco Veneto e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 26/07/2021 e depositato in pari data, i ricorrenti nella qualità impugnavano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituivano in resistenza il Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e il Liceo Classico “-OMISSIS-” di Castelfranco Veneto.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente, sarebbe stata fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con memoria depositata in data 06/06/2025, i ricorrenti, nella qualità, dichiaravano di non avere più interesse alla decisione del gravame.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.