Articolo 3 della Legge 16 febbraio 1977, n. 37
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 marzo 1977
Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.
Entrata in vigore il 13 marzo 1977
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