Art. 3. 1. L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.