Articolo 3 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Articolo 2Articolo 4
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29 novembre 1989
Art. 3. 1. L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.
Entrata in vigore il 29 novembre 1989